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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Identificazione della figura del detentore e differenze rispetto a quella del produttore di rifiuti
di Rita Tonoli
Categoria: Rifiuti
La distinzione tra produttore e detentore di rifiuti non è del tutto chiara nella normativa ambientale.
L’art. 188 del D.L.vo n. 152 del 2006 “Responsabilità della gestione dei rifiuti” richiama più volte il “detentore”, il “produttore” o entrambi indistintamente: “Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore…il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità…”. Anche negli Allegati B e C, del D.M. 145/1998 relativi alla compilazione del F.I.R., si riscontra il riferimento al “produttore/detentore”, senza alcuna distinzione trai due soggetti. Ma davvero le due figure sono interscambiabili, o sussistono delle differenze? Chi sono, innanzitutto, il produttore e il detentore dei rifiuti?L’art. 183, comma 1, lett. h) definisce “detentore” il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso, mentre alla lettera f) il “produttore di rifiuti” è il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o comunque che effettua operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).
Appare opportuno sottolineare che la definizione di detentore è stata rivista. La versione originaria dell’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 prevedeva una definizione pressochè tautologica: “detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene”[1]. La Direttiva (CE) n. 98/2008 ed il relativo Decreto Legislativo di recepimento n. 205/2010 proposero una riformulazione della definizione, per cui a far data dal 25 dicembre 2010, il detentore è “il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso”.
Sussiste una evoluta differenza tra detenzione e possesso. Secondo l’art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”.
In dottrina[2] si distingue tra il possesso pieno (corpore et animo), che consiste nell’avere la disponibilità della cosa (elemento oggettivo) e nella volontà del soggetto di comportarsi come proprietario del bene (elemento soggettivo). La detenzione, di cui al secondo comma, è caratterizzata dal concorso di due elementi costitutivi: l’uno oggettivo, coincidente con il possesso pieno e l’altro soggettivo (animus detinendi), consistente nella volontà del soggetto di godere del bene, nel rispetto dei diritti che spettano ad altri. Diverso è il possesso mediato, contemplato sempre al secondo comma, caratterizzato dal solo elemento soggettivo (animus possidendi), mentre l’elemento oggettivo, ossia la disponibilità materiale del bene, compete al detentore.
In materia di rifiuti, potrebbe essere utile un esempio per comprendere meglio le nozioni sopra delineate. Se il produttore consegna i rifiuti per il conferimento all’impianto di smaltimento al trasportatore, questi ha la disponibilità di fatto sui rifiuti, ma il produttore resta interessato alla loro sorte, fino all’effettiva consegna all’impianto di destinazione.
Di conseguenza deve ritenersi che il trasportatore è il detentore, alla luce della definizione civilistica, in quanto non ha la disponibilità di una cosa propria, ma altrui e quindi riconosce e rispetta i diritti che su quella cosa ha il produttore (diritto di conferimento all’impianto di smaltimento), ma non potrebbe considerarsi “detentore” alla luce della definizione dell’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto non titolare di un animus possidendi, ossia di una coscienza di utilizzare il bene come se fosse proprio; il produttore che ha consegnato i rifiuti al trasportatore, è un possessore, e nello specifico trattasi di un possesso mediato, caratterizzato dal solo elemento soggettivo, in quanto la disponibilità materiale del bene compete al trasportatore stesso che però effettua il trasporto non in proprio, ma in nome, per conto e nell’interesse del produttore.
Tali due forme di possesso cessano quando i rifiuti entrano nell’impianto di destinazione, poiché a quel punto possessore a pieno titolo è il titolare dell’impianto.
Sulla base dell’esempio appena esposto, può essere smentita la convinzione, diffusa nella prassi, che l’introduzione del riferimento al possessore abbia comportato la necessità di un contratto per qualificare un soggetto come tale e che, in mancanza di contratto, solo il proprietario può considerarsi possessore del rifiuto. Al contrario, il possesso costituisce una situazione di fatto che caratterizza il rapporto tra il soggetto e il rifiuto, a prescindere dal titolo di proprietà e dalle previsioni contrattuali sottostanti. Queste, invero, possono incidere solo su quale tipo di possesso viene in evidenza (pieno, mediato o detenzione), ma non possono escluderne o determinarne la configurabilità.
In dottrina[3] si è infatti sottolineato che la detenzione di un rifiuto, pur potendo coincidere con la produzione, non le è subordinata poiché la detenzione integra gli estremi di una situazione possessoria, cioè dell’esercizio di fatto, del potere sulla cosa medesima.
Il detentore di un rifiuto si pone con il rifiuto medesimo in un rapporto di signoria di fatto che, in quanto tale, prescinde ed è indipendente dal titolo giuridico sottostante. Proprio in ragione di tale indipendenza, il detentore è sempre responsabile del rifiuto che detiene. A questo punto, è fin troppo facile capire che chiunque entri in rapporto materiale con il rifiuto (produttore, trasportatore, recuperatore, smaltitore) ne è anche detentore.
Si è altresì ritenuto in passato[4], che non è detentore il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti, ossia colui che si disfa o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi, né chi effettua un intervento sui rifiuti altrui tale da mutare la natura o la composizione di questi ultimi, né il soggetto che abbia un rapporto occasionale, informale e involontario con il rifiuto. Si può quindi ritenere che il detentore è il soggetto che assume la disponibilità dei rifiuti per conto di terzi, anche a fini imprenditoriali, come colui che ponga in essere un deposito preliminare o un trasporto di rifiuti di terzi, senza tuttavia modificarne le caratteristiche e/o la natura. Le indicazioni della Suprema Corte, al proposito non sono univoche. Una nota e risalente sentenza[5] concentra l’attenzione proprio sul momento soggettivo della destinazione del rifiuto per attribuire la qualifica di produttore e di detentore: in particolare, secondo la Cassazione non può essere considerato produttore di rifiuti propri il soggetto che provvede allo smantellamento di veicoli altrui non funzionanti, trasportati in un’area in sua dotazione, ove si procede al recupero delle parti riutilizzabili ed all’abbandono degli scarti, sul presupposto che i rifiuti assumerebbero questo carattere fin dal momento in cui vengono dismessi da coloro che li conferiscono alla demolizione, per cui il soggetto cui vengono affidati per la cernita dovrebbe essere qualificato come semplice detentore di residui di terzi, la cui attività sarebbe qualificabile come smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi.
L’identificazione del detentore appare tutt’ora alquanto complessa: numerose sono state le modifiche definitorie operate dal legislatore e la giurisprudenza[6] ha spesso fatto riferimento al produttore e al detentore dei rifiuti, senza operare distinzione alcuna tra le due figure, creando talvolta perplessità in merito alle responsabilità e agli obblighi incombenti effettivamente sugli stessi. E’ auspicabile una pronuncia che faccia definitivamente chiarezza sulle differenze tra le due figure, spesso tra loro sovrapposte e confuse.
[1] Vale la pena segnalare la sentenza della Corte di Giustizia C-1/03 del 7 settembre 2004, che si soffermò sulla definizione di “detentore” contenuta nella Direttiva n. 442/1975, ossia “il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene”. La Corte sottolineò come tale formulazione offre una definizione in senso ampio di detentore, che non precisa se gli obblighi di recupero o smaltimento dei rifiuti incombano sul produttore dei medesimi o sul loro possessore, vale a dire il proprietario o il detentore. [2] Torrente A., Manuale di diritto privato, XX ed., 2011, 336. [3] Paola Ficco, Rifiuti-Bollettino di informazione normativa, n. 144 – 10/07. [4] Cesare Parodi, Ambiente e Sicurezza, 2 novembre 2004, n. 20. [5] Cassazione Penale, Sez. III, n. 902 del 25 gennaio 1999. [6] Per citare solo un esempio, si riporta una pronuncia del TAR Veneto, sez. III, n. 1180 del 16 ottobre 2013: “Per quanto riguarda il produttore o detentore di rifiuti speciali, gli obblighi sono assolti solo qualora siano stati conferiti ad un soggetto autorizzato allo smaltimento e il produttore sia in grado di esibire il formulario di identificazione dei rifiuti datato e controfirmato dal destinatario. In caso contrario il produttore e il detentore rispondono del non corretto recupero o smaltimento dei rifiuti.”
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Identificazione della figura del detentore e differenze rispetto a quella del produttore di rifiuti
di Rita Tonoli
La distinzione tra produttore e detentore di rifiuti non è del tutto chiara nella normativa ambientale.
L’art. 188 del D.L.vo n. 152 del 2006 “Responsabilità della gestione dei rifiuti” richiama più volte il “detentore”, il “produttore” o entrambi indistintamente: “Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore…il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità…”. Anche negli Allegati B e C, del D.M. 145/1998 relativi alla compilazione del F.I.R., si riscontra il riferimento al “produttore/detentore”, senza alcuna distinzione trai due soggetti. Ma davvero le due figure sono interscambiabili, o sussistono delle differenze? Chi sono, innanzitutto, il produttore e il detentore dei rifiuti?L’art. 183, comma 1, lett. h) definisce “detentore” il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso, mentre alla lettera f) il “produttore di rifiuti” è il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o comunque che effettua operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).
Appare opportuno sottolineare che la definizione di detentore è stata rivista. La versione originaria dell’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 prevedeva una definizione pressochè tautologica: “detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene”[1]. La Direttiva (CE) n. 98/2008 ed il relativo Decreto Legislativo di recepimento n. 205/2010 proposero una riformulazione della definizione, per cui a far data dal 25 dicembre 2010, il detentore è “il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso”.
Sussiste una evoluta differenza tra detenzione e possesso. Secondo l’art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”.
In dottrina[2] si distingue tra il possesso pieno (corpore et animo), che consiste nell’avere la disponibilità della cosa (elemento oggettivo) e nella volontà del soggetto di comportarsi come proprietario del bene (elemento soggettivo). La detenzione, di cui al secondo comma, è caratterizzata dal concorso di due elementi costitutivi: l’uno oggettivo, coincidente con il possesso pieno e l’altro soggettivo (animus detinendi), consistente nella volontà del soggetto di godere del bene, nel rispetto dei diritti che spettano ad altri. Diverso è il possesso mediato, contemplato sempre al secondo comma, caratterizzato dal solo elemento soggettivo (animus possidendi), mentre l’elemento oggettivo, ossia la disponibilità materiale del bene, compete al detentore.
In materia di rifiuti, potrebbe essere utile un esempio per comprendere meglio le nozioni sopra delineate. Se il produttore consegna i rifiuti per il conferimento all’impianto di smaltimento al trasportatore, questi ha la disponibilità di fatto sui rifiuti, ma il produttore resta interessato alla loro sorte, fino all’effettiva consegna all’impianto di destinazione.
Di conseguenza deve ritenersi che il trasportatore è il detentore, alla luce della definizione civilistica, in quanto non ha la disponibilità di una cosa propria, ma altrui e quindi riconosce e rispetta i diritti che su quella cosa ha il produttore (diritto di conferimento all’impianto di smaltimento), ma non potrebbe considerarsi “detentore” alla luce della definizione dell’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto non titolare di un animus possidendi, ossia di una coscienza di utilizzare il bene come se fosse proprio; il produttore che ha consegnato i rifiuti al trasportatore, è un possessore, e nello specifico trattasi di un possesso mediato, caratterizzato dal solo elemento soggettivo, in quanto la disponibilità materiale del bene compete al trasportatore stesso che però effettua il trasporto non in proprio, ma in nome, per conto e nell’interesse del produttore.
Tali due forme di possesso cessano quando i rifiuti entrano nell’impianto di destinazione, poiché a quel punto possessore a pieno titolo è il titolare dell’impianto.
Sulla base dell’esempio appena esposto, può essere smentita la convinzione, diffusa nella prassi, che l’introduzione del riferimento al possessore abbia comportato la necessità di un contratto per qualificare un soggetto come tale e che, in mancanza di contratto, solo il proprietario può considerarsi possessore del rifiuto. Al contrario, il possesso costituisce una situazione di fatto che caratterizza il rapporto tra il soggetto e il rifiuto, a prescindere dal titolo di proprietà e dalle previsioni contrattuali sottostanti. Queste, invero, possono incidere solo su quale tipo di possesso viene in evidenza (pieno, mediato o detenzione), ma non possono escluderne o determinarne la configurabilità.
In dottrina[3] si è infatti sottolineato che la detenzione di un rifiuto, pur potendo coincidere con la produzione, non le è subordinata poiché la detenzione integra gli estremi di una situazione possessoria, cioè dell’esercizio di fatto, del potere sulla cosa medesima.
Il detentore di un rifiuto si pone con il rifiuto medesimo in un rapporto di signoria di fatto che, in quanto tale, prescinde ed è indipendente dal titolo giuridico sottostante. Proprio in ragione di tale indipendenza, il detentore è sempre responsabile del rifiuto che detiene. A questo punto, è fin troppo facile capire che chiunque entri in rapporto materiale con il rifiuto (produttore, trasportatore, recuperatore, smaltitore) ne è anche detentore.
Si è altresì ritenuto in passato[4], che non è detentore il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti, ossia colui che si disfa o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi, né chi effettua un intervento sui rifiuti altrui tale da mutare la natura o la composizione di questi ultimi, né il soggetto che abbia un rapporto occasionale, informale e involontario con il rifiuto. Si può quindi ritenere che il detentore è il soggetto che assume la disponibilità dei rifiuti per conto di terzi, anche a fini imprenditoriali, come colui che ponga in essere un deposito preliminare o un trasporto di rifiuti di terzi, senza tuttavia modificarne le caratteristiche e/o la natura. Le indicazioni della Suprema Corte, al proposito non sono univoche. Una nota e risalente sentenza[5] concentra l’attenzione proprio sul momento soggettivo della destinazione del rifiuto per attribuire la qualifica di produttore e di detentore: in particolare, secondo la Cassazione non può essere considerato produttore di rifiuti propri il soggetto che provvede allo smantellamento di veicoli altrui non funzionanti, trasportati in un’area in sua dotazione, ove si procede al recupero delle parti riutilizzabili ed all’abbandono degli scarti, sul presupposto che i rifiuti assumerebbero questo carattere fin dal momento in cui vengono dismessi da coloro che li conferiscono alla demolizione, per cui il soggetto cui vengono affidati per la cernita dovrebbe essere qualificato come semplice detentore di residui di terzi, la cui attività sarebbe qualificabile come smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi.
L’identificazione del detentore appare tutt’ora alquanto complessa: numerose sono state le modifiche definitorie operate dal legislatore e la giurisprudenza[6] ha spesso fatto riferimento al produttore e al detentore dei rifiuti, senza operare distinzione alcuna tra le due figure, creando talvolta perplessità in merito alle responsabilità e agli obblighi incombenti effettivamente sugli stessi. E’ auspicabile una pronuncia che faccia definitivamente chiarezza sulle differenze tra le due figure, spesso tra loro sovrapposte e confuse.
[1] Vale la pena segnalare la sentenza della Corte di Giustizia C-1/03 del 7 settembre 2004, che si soffermò sulla definizione di “detentore” contenuta nella Direttiva n. 442/1975, ossia “il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene”. La Corte sottolineò come tale formulazione offre una definizione in senso ampio di detentore, che non precisa se gli obblighi di recupero o smaltimento dei rifiuti incombano sul produttore dei medesimi o sul loro possessore, vale a dire il proprietario o il detentore.
[2] Torrente A., Manuale di diritto privato, XX ed., 2011, 336.
[3] Paola Ficco, Rifiuti-Bollettino di informazione normativa, n. 144 – 10/07.
[4] Cesare Parodi, Ambiente e Sicurezza, 2 novembre 2004, n. 20.
[5] Cassazione Penale, Sez. III, n. 902 del 25 gennaio 1999.
[6] Per citare solo un esempio, si riporta una pronuncia del TAR Veneto, sez. III, n. 1180 del 16 ottobre 2013: “Per quanto riguarda il produttore o detentore di rifiuti speciali, gli obblighi sono assolti solo qualora siano stati conferiti ad un soggetto autorizzato allo smaltimento e il produttore sia in grado di esibire il formulario di identificazione dei rifiuti datato e controfirmato dal destinatario. In caso contrario il produttore e il detentore rispondono del non corretto recupero o smaltimento dei rifiuti.”
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