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Il biogas rientra tra i combustibili ammessi dal D.L.vo 152/2006?

di Leonardo Benedusi

Categoria: Biogas

L’art. 293, così come modificato dal D.Lgs. 128/10, prevede che negli impianti disciplinati dal titolo I possono essere usati esclusivamente i combustibili previsti dall’allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.

In particolare, si tratta dei combustibili riportati nella sezione 1 della parte I.

I materiali e le sostanze elencati nell’allegato X non possono essere utilizzati come combustibili ai sensi del titolo III se costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del decreto. Ciò non significa che non possono essere utilizzati in alcun caso, bensì che sono soggetti alla disciplina dei rifiuti, così come è assoggettabile alla parte quarta la combustione di materiali e sostanze non conformi all’allegato X.

L’art. 293 stabilisce, altresì, che agli impianti di cui alla parte I, paragrafo 1 (erroneamente nel testo si fa riferimento ad un inesistente paragrafo 4), lettere e) ed f) dell’Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, ossia “cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie” e “panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg”), si applicano le prescrizioni dell’allegato X relative agli impianti disciplinati dal titolo II, pur ricadendo gli stessi nel titolo I.

Considerato il crescente interesse per le fonti rinnovabili, grazie ai consistenti incentivi offerti ai produttori, si ritiene utile esaminare nel dettaglio le biomasse ed il biogas.

Biogas

La sezione 6 della parte II dell’allegato X specifica le caratteristiche e le condizioni di impiego del biogas quale combustibile.

Innanzitutto viene previsto che il biogas debba provenire dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche, quali, per esempio, effluenti di allevamento, prodotti agricoli o borlande di distillazione, purché tali sostanze non costituiscano rifiuti ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/06. In particolare non deve essere prodotto da discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti a matrice organica.

Il biogas derivante dai rifiuti può essere utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti.

Il biogas deve essere costituito prevalentemente da metano e biossido di carbonio e con un contenuto massimo di composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno, non superiore allo 0,1% in volume.

L’utilizzo del biogas è consentito nel medesimo comprensorio in cui tale biogas è prodotto, quindi non può essere convogliato verso altri siti. Si immagina che tale previsione sarà rivista non appena sarà data operatività al biometano in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. 3.3.2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

Gli impianti in cui il biogas è utilizzato devono:

• essere soggetti a controlli almeno annuali dei valori di emissione ad esclusione di quelli per cui è richiesta la misurazione in continuo di cui al punto successivo;

• prevedere la misurazione e registrazione in continuo nell’effluente gassoso del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura, delle concentrazioni del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo può essere omessa se l’effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell’analisi) se la potenza termica nominale complessiva è superiore a 6 MW.

Si è detto che il biogas deve provenire da digestione anaerobica di sostanze organiche, tra cui reflui zootecnici, ma non derivare da rifiuti.

A tal proposito, si deve valutare, quindi, come si rapportino i reflui zootecnici con la disciplina dei rifiuti di cui alla parte quarta.

I commi 1 e 2 dell’art. 185 del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 3.12.2010 n. 205, prevedono che:

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonchè altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio”.

Per capire se gli effluenti di allevamento possano o meno essere considerati rifiuti, si ritiene che, innanzitutto, l’analisi debba partire dal caso generale di cui al comma 2, accertando se i sottoprodotti animali rientrino nel regolamento comunitario 1774/2002 (peraltro superato dai regolamenti comunitari 1069/2009 e 142/2011): risulterebbero esclusi dalla parte quarta i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio. Per come è scritto l’art. 185, la logica lascia trasparire che, per quelli non esclusi dal comma 2, vi è una seconda possibilità di esclusione, grazie alla lettera f) del comma 1 dell’art. 185, in cui si ritiene possano rientrare i sottoprodotti di origine animale, costituiti da materiali fecali a condizione che siano “utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono in pericolo la salute umana”.

Interpretazione analoga è presente anche nella relazione illustrativa allo schema di decreto, diventato poi il D.Lgs. 205/10.

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