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Il Decreto Legislativo 102/2014: quali obblighi per Enti Pubblici, Aziende e Privati
di Antonella Fabri
Categoria: Energia
Il decreto 102/2014, che recepisce la direttiva comunitaria 2012/27/UE in materia di efficienza energetica, istituisce nuovi ed importantissimi obblighi in relazione alle prestazioni energetiche, e quindi al risparmio energetico, nei settori pubblico e privato. L’obiettivo nazionale di risparmio energetico al 2020 viene fissato in 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria rispetto al 2010. Anche con questo provvedimento, tuttavia, questo obiettivo è solo indicativo e non vincolante. In questo senso il Decreto si allinea a quanto previsto dalla precedente normativa nazionale ed europea sull’efficienza energetica. Il Decreto si rivolge sia alla Pubblica Amministrazione che ai Privati, intesi come Aziende e Condominii. In particolare, per quanto riguarda l’efficientamento degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione, esso prevede che tra il 2014 al 2020 dovranno essere realizzati interventi sugli immobili, compresi quelli periferici, della Pubblica Amministrazione centrale, al fine di una riqualificazione energetica di almeno il 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014 – 2020 di almeno 0,04 Mtep. Inoltre, nell’ambito dell’acquisto o della presa in locazione di immobili centrali, nonché negli appalti per acquisti di prodotti e servizi, le PA centrali dovranno attenersi al rispetto di requisiti minimi di efficienza energetica previsti dagli allegati al decreto. Gli obblighi sono limitati alla sola edilizia della PA centrale, l’edilizia di proprietà delle amministrazioni locali per ora non è interessata dal Decreto. E’ tuttavia previsto che le Regioni, nelle loro attività di programmazione energetica, approvino obiettivi e azioni di risparmio energetico in modo da conformarsi al quanto previsto per gli immobili pubblici dell’Amministrazione centrale. Per quanto riguarda il mondo delle Aziende, le grandi imprese e le imprese energivore, sono tenute ad eseguire una diagnosi energetica nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, pena una sanzione amministrativa. I soggetti obbligati sono individuati come segue: A) Grande Impresa. Impresa che occupa più di 250 persone ed il cui fatturato annuo superi i 50 milioni di € o il cui totale di bilancio (attivo stato patrimoniale) annuo superi i 43 milioni di €. Queste imprese rientrano nell’articolo 8, comma 1 del 102/14 se e soltanto se non sono imprese a forte consumo di energia e, in tale ipotesi, non sono soggette all’obbligo di diagnosi se hanno implementato un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla Norma ISO 14001 (o EMAS), che preveda una diagnosi energetica, o un Sistema di Gestione dell’Energia conforme alla Norma ISO 50001. B) Impresa a forte consumo di energia. Si tratta di Aziende per le quali, nell’annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni: – abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dall’elettrica; – il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività e il valore del fatturato non sia risultato inferiore al 3%. Queste Imprese non sono soggette all’obbligo di diagnosi (art. 8, comma 3 del decreto) se e solo se hanno implementato un Sistema di Gestione dell’Energia conforme alla Norma ISO 50001. C) Imprese a forte consumo di energia elettrica. Si tratta di un sottoinsieme delle imprese al punto B). Sono le imprese per le quali, nell’annualità di riferimento, si sono verificate le seguenti 3 condizioni: – abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 GWh di sola energia elettrica; – il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia elettrica utilizzata per lo svolgimento della propria attività e il valore del fatturato non sia risultato inferiore al 2%; – codice ATECO prevalente relativo ad attività manifatturiere (codici da 10.xx.xx a 33.xx.xx). Queste Imprese non sono soggette all’obbligo di diagnosi (art. 8, comma 3 del decreto 102/14) se e solo se hanno implementato un Sistema di Gestione dell’Energia conforme alla Norma ISO 50001. Le diagnosi dovranno essere condotte da società di servizi energetici (SSE), esperti in gestione dell’energia (EGE) o auditor energetici. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le diagnosi energetiche saranno eseguite solo da soggetti certificati secondo le norme UNI CEI 11352 (ESCO), UNI CEI 11339 (EGE) o da auditor energetici certificati secondo norme tecniche da elaborarsi. L’Enea costituirà una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica ed eseguirà controlli a campione con possibilità di verifiche in situ. Le diagnosi svolte da auditor interni all’impresa saranno tutte verificate dall’Enea. Il Decreto prevede inoltre misure anche per il settore privato: ad esempio negli edifici con sistemi centralizzati di riscaldamento, di raffreddamento o di fornitura di acqua calda (incluse le reti di teleriscaldamento) viene resa obbligatoria la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascuna utenza. Entro il 31 dicembre 2016 le imprese di fornitura del servizio dovranno installare un contatore individuale per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare. Qualora l’installazione del contatore non fosse tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali, si ricorrerà all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834. Il decreto 102/2014 assegna un ruolo centrale alle Aziende per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, in quanto prevede l’obbligo di elaborare programmi di miglioramento volti all’efficientamento e quindi al risparmio energetico. In questa ottica vanno inquadrati i provvedimenti in materia di certificati bianchi e di titoli di efficienza energetica. I certificati bianchi sono lo strumento per valorizzare economicamente i risparmi ottenuti da interventi di efficientamento energetico. Ogni tep (tonnellata equivalente di petrolio) risparmiata equivale ad un TEE (Titolo di Efficienza Energetica), il quale viene scambiato sul mercato telematico gestito dal GME (Gestore del Mercato Energetico). Il valore medio attuale del TEE si aggira intorno ai 100 € (prezzo medio 2014). Al meccanismo dei certificati bianchi viene assegnato un contributo pari al 60% dell’obiettivo di risparmio energetico nazionale. E’ altresì previsto il “Fondo nazionale per l’efficienza energetica” per favorire gli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici della PA e per la riduzione dei consumi di energia nei settori dell’industria e dei servizi. Una specifica sezione del Fondo sarà dedicata a sostenere gli investimenti in reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Il Fondo che agirà mediante la concessione di garanzie e finanziamenti sarà alimentato con circa 75 milioni di euro l’anno, nel periodo 2014-2020. Le azioni previste sono:
concessione di garanzie;
erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, inclusa la Banca Europea degli Investimenti, anche mediante la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento.
Il fondo, che potrà raggiungere una dotazione finanziaria di oltre 75 milioni di euro all’anno, garantisce e/o finanzia:
interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione;
realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento;
efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica;
efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa l’edilizia popolare;
efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori dell’industria e dei servizi.
Il Decreto prevede che le Regioni e, ove pertinente, le Province autonome, supportino le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei contratti di rendimento energetico e che, attraverso un decreto da emanarsi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, siano approvate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Dlgs 102/2014, linee guida per la semplificazione e l’armonizzazione delle procedure autorizzative per l’installazione in ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per l’efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, nonché regole sulla attestazione della prestazione energetica degli edifici, i requisiti dei certificatori e il sistema dei controlli e delle sanzioni. Vengono infine previste alcune disposizioni riguardo la qualificazione dei fornitori dei servizi energetici. In particolare: – Accredia definisce gli schemi di accreditamento in materia di ESCO, esperti in gestione dell’energia (EGE), sistemi di gestione dell’energia, diagnosi energetiche. – UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, elabora le norme tecniche in materia di diagnosi energetiche, auditor energetici e installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici. – La Conferenza Stato-Regioni, in collaborazione con ENEA e le Associazioni di Categoria, organizza programmi di formazione per la qualificazione degli auditor energetici e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici. Tali certificazioni/regimi di qualificazione hanno carattere volontario; è previsto che i soggetti ammessi a partecipare al meccanismo dei certificati bianchi, decorsi due anni dall’entrata in vigore del decreto (luglio 2016), debbano essere certificati. Inoltre è previsto che ENEA, in collaborazione con Accredia, GSE, FIRE e CTI, definisca un protocollo per l’iscrizione ad elenchi, pubblicati sul sito dell’ENEA, relativi a: – ESCO certificate UNI CEI 11352; – EGE certificati UNI CEI 11339; – Organizzazioni certificate ISO 50001; – Auditor certificati. E’ infine previsto che l’ENEA, in collaborazione con le Associazioni di categoria, le Associazioni dei Consumatori e con le Regioni, predisponga un programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere l’efficienza energetica, rivolto a PMI, consumatori, banche, istituzioni, imprese operanti nel settore dei servizi energetici.
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Il Decreto Legislativo 102/2014: quali obblighi per Enti Pubblici, Aziende e Privati
di Antonella Fabri
Il decreto 102/2014, che recepisce la direttiva comunitaria 2012/27/UE in materia di efficienza energetica, istituisce nuovi ed importantissimi obblighi in relazione alle prestazioni energetiche, e quindi al risparmio energetico, nei settori pubblico e privato.
L’obiettivo nazionale di risparmio energetico al 2020 viene fissato in 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria rispetto al 2010. Anche con questo provvedimento, tuttavia, questo obiettivo è solo indicativo e non vincolante. In questo senso il Decreto si allinea a quanto previsto dalla precedente normativa nazionale ed europea sull’efficienza energetica.
Il Decreto si rivolge sia alla Pubblica Amministrazione che ai Privati, intesi come Aziende e Condominii. In particolare, per quanto riguarda l’efficientamento degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione, esso prevede che tra il 2014 al 2020 dovranno essere realizzati interventi sugli immobili, compresi quelli periferici, della Pubblica Amministrazione centrale, al fine di una riqualificazione energetica di almeno il 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014 – 2020 di almeno 0,04 Mtep. Inoltre, nell’ambito dell’acquisto o della presa in locazione di immobili centrali, nonché negli appalti per acquisti di prodotti e servizi, le PA centrali dovranno attenersi al rispetto di requisiti minimi di efficienza energetica previsti dagli allegati al decreto.
Gli obblighi sono limitati alla sola edilizia della PA centrale, l’edilizia di proprietà delle amministrazioni locali per ora non è interessata dal Decreto. E’ tuttavia previsto che le Regioni, nelle loro attività di programmazione energetica, approvino obiettivi e azioni di risparmio energetico in modo da conformarsi al quanto previsto per gli immobili pubblici dell’Amministrazione centrale.
Per quanto riguarda il mondo delle Aziende, le grandi imprese e le imprese energivore, sono tenute ad eseguire una diagnosi energetica nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, pena una sanzione amministrativa.
I soggetti obbligati sono individuati come segue:
A) Grande Impresa. Impresa che occupa più di 250 persone ed il cui fatturato annuo superi i 50 milioni di € o il cui totale di bilancio (attivo stato patrimoniale) annuo superi i 43 milioni di €. Queste imprese rientrano nell’articolo 8, comma 1 del 102/14 se e soltanto se non sono imprese a forte consumo di energia e, in tale ipotesi, non sono soggette all’obbligo di diagnosi se hanno implementato un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla Norma ISO 14001 (o EMAS), che preveda una diagnosi energetica, o un Sistema di Gestione dell’Energia conforme alla Norma ISO 50001.
B) Impresa a forte consumo di energia. Si tratta di Aziende per le quali, nell’annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
– abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dall’elettrica;
– il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività e il valore del fatturato non sia risultato inferiore al 3%.
Queste Imprese non sono soggette all’obbligo di diagnosi (art. 8, comma 3 del decreto) se e solo se hanno implementato un Sistema di Gestione dell’Energia conforme alla Norma ISO 50001.
C) Imprese a forte consumo di energia elettrica. Si tratta di un sottoinsieme delle imprese al punto B). Sono le imprese per le quali, nell’annualità di riferimento, si sono verificate le seguenti 3 condizioni:
– abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 GWh di sola energia elettrica;
– il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia elettrica utilizzata per lo svolgimento della propria attività e il valore del fatturato non sia risultato inferiore al 2%;
– codice ATECO prevalente relativo ad attività manifatturiere (codici da 10.xx.xx a 33.xx.xx).
Queste Imprese non sono soggette all’obbligo di diagnosi (art. 8, comma 3 del decreto 102/14) se e solo se hanno implementato un Sistema di Gestione dell’Energia conforme alla Norma ISO 50001.
Le diagnosi dovranno essere condotte da società di servizi energetici (SSE), esperti in gestione dell’energia (EGE) o auditor energetici. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le diagnosi energetiche saranno eseguite solo da soggetti certificati secondo le norme UNI CEI 11352 (ESCO), UNI CEI 11339 (EGE) o da auditor energetici certificati secondo norme tecniche da elaborarsi.
L’Enea costituirà una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica ed eseguirà controlli a campione con possibilità di verifiche in situ. Le diagnosi svolte da auditor interni all’impresa saranno tutte verificate dall’Enea.
Il Decreto prevede inoltre misure anche per il settore privato: ad esempio negli edifici con sistemi centralizzati di riscaldamento, di raffreddamento o di fornitura di acqua calda (incluse le reti di teleriscaldamento) viene resa obbligatoria la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascuna utenza.
Entro il 31 dicembre 2016 le imprese di fornitura del servizio dovranno installare un contatore individuale per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare. Qualora l’installazione del contatore non fosse tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali, si ricorrerà all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834.
Il decreto 102/2014 assegna un ruolo centrale alle Aziende per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, in quanto prevede l’obbligo di elaborare programmi di miglioramento volti all’efficientamento e quindi al risparmio energetico. In questa ottica vanno inquadrati i provvedimenti in materia di certificati bianchi e di titoli di efficienza energetica.
I certificati bianchi sono lo strumento per valorizzare economicamente i risparmi ottenuti da interventi di efficientamento energetico. Ogni tep (tonnellata equivalente di petrolio) risparmiata equivale ad un TEE (Titolo di Efficienza Energetica), il quale viene scambiato sul mercato telematico gestito dal GME (Gestore del Mercato Energetico). Il valore medio attuale del TEE si aggira intorno ai 100 € (prezzo medio 2014).
Al meccanismo dei certificati bianchi viene assegnato un contributo pari al 60% dell’obiettivo di risparmio energetico nazionale.
E’ altresì previsto il “Fondo nazionale per l’efficienza energetica” per favorire gli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici della PA e per la riduzione dei consumi di energia nei settori dell’industria e dei servizi. Una specifica sezione del Fondo sarà dedicata a sostenere gli investimenti in reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Il Fondo che agirà mediante la concessione di garanzie e finanziamenti sarà alimentato con circa 75 milioni di euro l’anno, nel periodo 2014-2020.
Le azioni previste sono:
Il fondo, che potrà raggiungere una dotazione finanziaria di oltre 75 milioni di euro all’anno, garantisce e/o finanzia:
Il Decreto prevede che le Regioni e, ove pertinente, le Province autonome, supportino le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei contratti di rendimento energetico e che, attraverso un decreto da emanarsi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, siano approvate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Dlgs 102/2014, linee guida per la semplificazione e l’armonizzazione delle procedure autorizzative per l’installazione in ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per l’efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, nonché regole sulla attestazione della prestazione energetica degli edifici, i requisiti dei certificatori e il sistema dei controlli e delle sanzioni.
Vengono infine previste alcune disposizioni riguardo la qualificazione dei fornitori dei servizi energetici.
In particolare:
– Accredia definisce gli schemi di accreditamento in materia di ESCO, esperti in gestione dell’energia (EGE), sistemi di gestione dell’energia, diagnosi energetiche.
– UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, elabora le norme tecniche in materia di diagnosi energetiche, auditor energetici e installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.
– La Conferenza Stato-Regioni, in collaborazione con ENEA e le Associazioni di Categoria, organizza programmi di formazione per la qualificazione degli auditor energetici e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.
Tali certificazioni/regimi di qualificazione hanno carattere volontario; è previsto che i soggetti ammessi a partecipare al meccanismo dei certificati bianchi, decorsi due anni dall’entrata in vigore del decreto (luglio 2016), debbano essere certificati. Inoltre è previsto che ENEA, in collaborazione con Accredia, GSE, FIRE e CTI, definisca un protocollo per l’iscrizione ad elenchi, pubblicati sul sito dell’ENEA, relativi a:
– ESCO certificate UNI CEI 11352;
– EGE certificati UNI CEI 11339;
– Organizzazioni certificate ISO 50001;
– Auditor certificati.
E’ infine previsto che l’ENEA, in collaborazione con le Associazioni di categoria, le Associazioni dei Consumatori e con le Regioni, predisponga un programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere l’efficienza energetica, rivolto a PMI, consumatori, banche, istituzioni, imprese operanti nel settore dei servizi energetici.
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