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Il delegato SISTRI oggi: quali responsabilità?

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

In un primo momento, durante la vigenza del D.M. 17 dicembre 2009, per delegato SISTRI s’intendeva il “soggetto al quale, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti per ciascuna unità locale. Qualora l’Operatore non abbia indicato un delegato alla gestione dei rifiuti, per Delegato si intenderà il rappresentante legale dell’Operatore”.
La predetta definizione prestava il fianco a sostanziali critiche e sollevava numerosi dubbi, sia dal punto di vista normativo, andando oltremodo a stravolgere il principio di ordine costituzionale della responsabilità penale quale responsabilità personale e dunque non delegabile, sia con riferimento agli aspetti più pratici connessi all’adozione del sistema SISTRI, causando non pochi problemi nel caso in cui il “delegato SISTRI” incorresse in qualche più o meno grave infrazione. Tanto più che nel D.M. non si richiedevano né requisiti specifici per essere soggetto di delega né, tantomeno, veniva prevista la necessaria formazione in capo ai medesimi soggetti[1].
In considerazione della indefinibilità della locuzione “responsabilità relative alla gestione dei rifiuti”, che lasciava adito ad interpretazioni di ampio margine, questa definizione è stata abrogata e sostituita con quella di cui al D.M. 15 febbraio 2010, con la quale per delegato doveva intendersi “il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica”, e ancora che “qualora l’impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun “Delegato”, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell’impresa”.
Anche questa definizione è venuta poi formalmente meno con l’introduzione del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 (cd. TU SISTRI), il cui art. 2, c. 1, lett. b) definiva – peraltro negli stessi termini – il delegato come “il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’ente o impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l’ente o impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun “Delegato”, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell’ente o impresa.”. Rispetto all’originaria definizione, il venir meno del riferimento ai compiti ed alle responsabilità ha avuto l’effetto di ridurre il delegato SISTRI ad un mero custode del dispositivo[2].
Successivamente, il D.M. 10 novembre 2011, n. 219 è intervenuto modificando il TU SISTRI e segnatamente la definizione di delegato, che oggi è: “il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’ente o impresa all’utilizzo del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al SISTRI ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l’ente o impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun delegato, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell’ente o impresa”. Per effetto di queste modifiche, è venuto meno per il delegato l’obbligo di custodia, che è stato invece assegnato al titolare del dispositivo (art. 9, c. 1, TU SISTRI come modificato dal D.M. 219/2011)[3].
Pertanto, oggi, il delegato SISTRI non risponde più né della veridicità dei dati, né della custodia del dispositivo USB, ma solo del corretto inserimento nelle Schede SISTRI dei dati ricevuti.



[1] Cfr. S. MAGLIA – M. V. BALOSSI, Sistri bis: le ultime novità, in Rivista Ambiente & Sviluppo, n. 5/2010

[2] Si veda anche D. CARISSIMI, Oneri e onori del delegato SISTRI, in Recycling, luglio 2011, p. 19 ss.

[3] Si veda anche S. MAGLIA, La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III edizione, Irnerio Editore, p. 201

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