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Il meccanismo di adeguamento delle frontiere del carbonio (CBAM)
di Antonella Fabri
Categoria: Aria
Il 1° ottobre 2023 è entrato in vigore, nella sua fase transitoria, il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Il primo periodo di riferimento per gli importatori terminerà il 31 gennaio 2024.
Il meccanismo di adeguamento delle frontiere del carbonio (CBAM) dell’UE è uno strumento volto ad assegnare un prezzo al carbonio emesso durante la produzione di beni “ad alta intensità di carbonio” importati in UE e per stimolare i Paesi extra UE ad una produzione più ecologica.
Il regolamento vuole inoltre scongiurare il rischio della “rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”, vale a dire lo spostamento della produzione, da parte di Aziende con stabilimenti situati in UE, della produzione ad alta intensità di carbonio verso Paesi che applicano politiche meno severe dal punto di vista ecologico, o anche la sostituzione di beni o servizi prodotti dell’UE con importazioni a maggiore intensità di carbonio
L’introduzione della CBAM si allinea alla graduale eliminazione dell’assegnazione di quote gratuite nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE (ETS) per incoraggiare la decarbonizzazione dell’industria dell’UE.
Il meccanismo CBAM si applicherà inizialmente alle importazioni di alcuni specifici materiali / oggetti / servizi la cui produzione è ad alta intensità di carbonio: cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno, nonché alcuni precursori (ovvero materiali catodici attivi) ed alcuni prodotti come viti e bulloni, elencati nell’allegato I del Regolamento UE sopracitato, in base alla voce doganale associata al prodotto stesso.
Si prevede, nel giro di alcuni anni, di applicare il meccanismo ad un numero crescente di materiali, con lo scopo di catturare più del 50% delle emissioni nei settori coperti dall’ETS. L’obiettivo del periodo transitorio è quello di fungere da periodo pilota e di apprendimento per tutte le parti interessate (importatori, produttori e autorità) e di raccogliere informazioni utili sulle emissioni incorporate per affinare la metodologia per il periodo definitivo.
In pratica, gli importatori dell’UE dovranno segnalare le emissioni a monte di alcuni beni importati e acquistare certificati di carbonio di valore pari al prezzo del carbonio che avrebbero pagato qualora i materialo/beni/servizi importati fossero stati prodotti nell’ambito del sistema ETS dell’UE.
Nel caso in cui un produttore extra UE dimostri di avere già pagato un prezzo per il carbonio utilizzato nella produzione del bene in un Paese non comunitario, il costo corrispondente viene detratto dall’obbligo di pagamento da parte dell’importatore in UE.
L’applicazione del meccanismo CBAM prevede quattro fasi:
Fase 1: periodo transitorio, ottobre 2023 – dicembre 2025
Entrano in vigore gli obblighi limitatamente alla rendicontazione e riferiti ad una quantità limitata di merci, in attesa di ulteriori provvedimenti che amplino il campo di applicazione e perfezionino i metodi di rendicontazione e pagamento.
Fase 2: Periodo definitivo, da gennaio 2026 al 2030
Entrano in vigore gli obblighi di pagamento CBAM, mentre vengono gradualmente eliminate le quote gratuite dell’EU ETS per i settori contemplati dal Regolamento CBAM. Contestualmente, vengono individuati ulteriori materiali / beni da introdurre nel campo di applicazione.
Fase 3: anni 2030 – 2034
Vengono inseriti nuovi item al campo di applicazione del Regolamento CBAM.
Fase 4: dal 2034 in avanti
I beni finali e i materiali importati nell’UE saranno tassati come prevede il Regolamento. Frattanto, le quote ETS saranno state eliminate completamente. I soggetti che intervengono nel meccanismo sono: • Importatori UE: Aziende con sede in UE che importano nella Comunità merci coperte soggette al Regolamento CBAM. Gli importatori devono comunicare le emissioni a monte per i beni importati e ad acquistare certificati di carbonio equivalenti al prezzo del carbonio che avrebbero pagato se i beni importati fossero stati prodotti nell’ambito del meccanismo ETS; • Operatori extra-UE: produttori (“operatori”) che producono materiali / beni / servizi contemplati dal Regolamento CBAM al di fuori dell’UE e li vendono in ambito UE. Gli operatori extra-UE hanno obbligo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni incorporate dei beni che vengono esportati nell’UE; • Consumatori in UE: aziende con sede in UE che, pur non importando direttamente matreriali / beni / servizi oggetto del Regolamento CBAM, utilizzano tali beni nell’ambito delle loro attività. In questo caso, le aziende, pur non direttamente interessate dai requisiti di monitoraggio o rendicontazione del carbonio, potranno essere oggetto di un aumento di costi, in relazione alle tasse sul carbonio previste per le merci importate. Nel corso del periodo transitorio, gli importatori devono presentare relazioni trimestrali relative ai seguenti dati: • Quantità totale di ogni materiale / bene / servizio, espressa in tonnellate ed in MWh per l’energia elettrica, suddivisa per ogni impianto che produce i materiali / beni / servizi nel Paese di origine; • Emissioni dirette totali, espresse in tonnellate CO2, per ogni tonnellata di ciascun bene; • Emissioni indirette totali, compresa la quantità di energia elettrica consumata ed il fattore di emissione pertinente; • Ove applicabile, informazioni relative al prezzo del carbonio dovuto in un Paese di origine per le emissioni incorporate nei beni importati.
Gli operatori degli impianti hanno il dovere di monitorare i dati sopra elencati e di comunicare all’importatore i valori delle emissioni totali, delle emissioni indirette totali e delle informazioni sui prezzi del carbonio nel Paese di produzione.
È prevista la possibilità di utilizzare valori predefiniti dalla Commissione UE qualora i dati sopra indicati non dovessero essere disponibili. Tali valori predefiniti fanno riferimento all’intensità media delle emissioni di ciascun Paese esportatore, per ciascun materiale / bene / servizio. Ove non siano disponibili dati medi affidabili, la Commissione prenderà a riferimento l’intensità media delle emissioni del 10% degli impianti EU ETS, relative alle prestazioni peggiori per quel tipo di bene.
Son previste delle esenzioni dagli obblighi del Regolamento, per alcune spedizioni di valore esiguo e per prodotti originari di una ristretta lista di Paesi: • mercati dell’energia elettrica integrati con i mercati interni dell’UE attraverso l’accoppiamento dei mercati; • merci importate da luoghi che hanno implementato sistemi di tassazione del carbonio o che sono collegati all’EU ETS: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e i territori di Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla.
Nella corrente fase transitoria, gli importatori o i rappresentanti doganali indiretti, previo accordo con l’importatore, dovranno presentare il report CBAM entro un mese dalla scadenza del trimestre in cui è avvenuta l’importazione. Il primo obbligo di comunicazione è previsto entro il 31 gennaio 2024.
Il Regolamento prevede l’istituzione della figura del Dichiarante CBAM autorizzato, vale a dire un soggetto che, dal termine del periodo transitorio, potrà effettuare importazioni di prodotti soggetti al Regolamento CBAM. Questi avrà l’obbligo di presentare una Dichiarazione CBAM annuale entro il 31 maggio di ogni anno, con riferimento ai quantitativi importati nell’anno precedente, ai certificati CBAM da restituire e ad una relazione che dovrà essere predisposta da un Verificatore accreditato, in analogia con il meccanismo ETS. La prima scadenza per la Dichiarazione è prevista nel 2027, in relazione alle importazioni dell’anno 2026.
Il meccanismo CBAM prevede l’intervento di Uffici Doganali UE, Autorità Nazionali e Commissione UE, che dovranno scambiare informazioni al fine di monitorare le importazioni in ambito UE, e potere eventualmente adottare misure correttive.
Le Autorità Nazionali possono comminare sanzioni ai soggetti che non adempiono alle disposizioni del Regolamento, sulla base delle sanzioni previste in ambito ETS, anche durante il periodo transitorio.
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Il meccanismo di adeguamento delle frontiere del carbonio (CBAM)
di Antonella Fabri
Il 1° ottobre 2023 è entrato in vigore, nella sua fase transitoria, il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Il primo periodo di riferimento per gli importatori terminerà il 31 gennaio 2024.
Il meccanismo di adeguamento delle frontiere del carbonio (CBAM) dell’UE è uno strumento volto ad assegnare un prezzo al carbonio emesso durante la produzione di beni “ad alta intensità di carbonio” importati in UE e per stimolare i Paesi extra UE ad una produzione più ecologica.
Il regolamento vuole inoltre scongiurare il rischio della “rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”, vale a dire lo spostamento della produzione, da parte di Aziende con stabilimenti situati in UE, della produzione ad alta intensità di carbonio verso Paesi che applicano politiche meno severe dal punto di vista ecologico, o anche la sostituzione di beni o servizi prodotti dell’UE con importazioni a maggiore intensità di carbonio
L’introduzione della CBAM si allinea alla graduale eliminazione dell’assegnazione di quote gratuite nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE (ETS) per incoraggiare la decarbonizzazione dell’industria dell’UE.
Il meccanismo CBAM si applicherà inizialmente alle importazioni di alcuni specifici materiali / oggetti / servizi la cui produzione è ad alta intensità di carbonio: cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno, nonché alcuni precursori (ovvero materiali catodici attivi) ed alcuni prodotti come viti e bulloni, elencati nell’allegato I del Regolamento UE sopracitato, in base alla voce doganale associata al prodotto stesso.
Si prevede, nel giro di alcuni anni, di applicare il meccanismo ad un numero crescente di materiali, con lo scopo di catturare più del 50% delle emissioni nei settori coperti dall’ETS.
L’obiettivo del periodo transitorio è quello di fungere da periodo pilota e di apprendimento per tutte le parti interessate (importatori, produttori e autorità) e di raccogliere informazioni utili sulle emissioni incorporate per affinare la metodologia per il periodo definitivo.
In pratica, gli importatori dell’UE dovranno segnalare le emissioni a monte di alcuni beni importati e acquistare certificati di carbonio di valore pari al prezzo del carbonio che avrebbero pagato qualora i materialo/beni/servizi importati fossero stati prodotti nell’ambito del sistema ETS dell’UE.
Nel caso in cui un produttore extra UE dimostri di avere già pagato un prezzo per il carbonio utilizzato nella produzione del bene in un Paese non comunitario, il costo corrispondente viene detratto dall’obbligo di pagamento da parte dell’importatore in UE.
L’applicazione del meccanismo CBAM prevede quattro fasi:
Fase 1: periodo transitorio, ottobre 2023 – dicembre 2025
Entrano in vigore gli obblighi limitatamente alla rendicontazione e riferiti ad una quantità limitata di merci, in attesa di ulteriori provvedimenti che amplino il campo di applicazione e perfezionino i metodi di rendicontazione e pagamento.
Fase 2: Periodo definitivo, da gennaio 2026 al 2030
Entrano in vigore gli obblighi di pagamento CBAM, mentre vengono gradualmente eliminate le quote gratuite dell’EU ETS per i settori contemplati dal Regolamento CBAM. Contestualmente, vengono individuati ulteriori materiali / beni da introdurre nel campo di applicazione.
Fase 3: anni 2030 – 2034
Vengono inseriti nuovi item al campo di applicazione del Regolamento CBAM.
Fase 4: dal 2034 in avanti
I beni finali e i materiali importati nell’UE saranno tassati come prevede il Regolamento. Frattanto, le quote ETS saranno state eliminate completamente.
I soggetti che intervengono nel meccanismo sono:
• Importatori UE: Aziende con sede in UE che importano nella Comunità merci coperte soggette al Regolamento CBAM. Gli importatori devono comunicare le emissioni a monte per i beni importati e ad acquistare certificati di carbonio equivalenti al prezzo del carbonio che avrebbero pagato se i beni importati fossero stati prodotti nell’ambito del meccanismo ETS;
• Operatori extra-UE: produttori (“operatori”) che producono materiali / beni / servizi contemplati dal Regolamento CBAM al di fuori dell’UE e li vendono in ambito UE. Gli operatori extra-UE hanno obbligo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni incorporate dei beni che vengono esportati nell’UE;
• Consumatori in UE: aziende con sede in UE che, pur non importando direttamente matreriali / beni / servizi oggetto del Regolamento CBAM, utilizzano tali beni nell’ambito delle loro attività. In questo caso, le aziende, pur non direttamente interessate dai requisiti di monitoraggio o rendicontazione del carbonio, potranno essere oggetto di un aumento di costi, in relazione alle tasse sul carbonio previste per le merci importate.
Nel corso del periodo transitorio, gli importatori devono presentare relazioni trimestrali relative ai seguenti dati:
• Quantità totale di ogni materiale / bene / servizio, espressa in tonnellate ed in MWh per l’energia elettrica, suddivisa per ogni impianto che produce i materiali / beni / servizi nel Paese di origine;
• Emissioni dirette totali, espresse in tonnellate CO2, per ogni tonnellata di ciascun bene;
• Emissioni indirette totali, compresa la quantità di energia elettrica consumata ed il fattore di emissione pertinente;
• Ove applicabile, informazioni relative al prezzo del carbonio dovuto in un Paese di origine per le emissioni incorporate nei beni importati.
Gli operatori degli impianti hanno il dovere di monitorare i dati sopra elencati e di comunicare all’importatore i valori delle emissioni totali, delle emissioni indirette totali e delle informazioni sui prezzi del carbonio nel Paese di produzione.
È prevista la possibilità di utilizzare valori predefiniti dalla Commissione UE qualora i dati sopra indicati non dovessero essere disponibili. Tali valori predefiniti fanno riferimento all’intensità media delle emissioni di ciascun Paese esportatore, per ciascun materiale / bene / servizio. Ove non siano disponibili dati medi affidabili, la Commissione prenderà a riferimento l’intensità media delle emissioni del 10% degli impianti EU ETS, relative alle prestazioni peggiori per quel tipo di bene.
Son previste delle esenzioni dagli obblighi del Regolamento, per alcune spedizioni di valore esiguo e per prodotti originari di una ristretta lista di Paesi:
• mercati dell’energia elettrica integrati con i mercati interni dell’UE attraverso l’accoppiamento dei mercati;
• merci importate da luoghi che hanno implementato sistemi di tassazione del carbonio o che sono collegati all’EU ETS: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e i territori di Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla.
Nella corrente fase transitoria, gli importatori o i rappresentanti doganali indiretti, previo accordo con l’importatore, dovranno presentare il report CBAM entro un mese dalla scadenza del trimestre in cui è avvenuta l’importazione. Il primo obbligo di comunicazione è previsto entro il 31 gennaio 2024.
Il Regolamento prevede l’istituzione della figura del Dichiarante CBAM autorizzato, vale a dire un soggetto che, dal termine del periodo transitorio, potrà effettuare importazioni di prodotti soggetti al Regolamento CBAM. Questi avrà l’obbligo di presentare una Dichiarazione CBAM annuale entro il 31 maggio di ogni anno, con riferimento ai quantitativi importati nell’anno precedente, ai certificati CBAM da restituire e ad una relazione che dovrà essere predisposta da un Verificatore accreditato, in analogia con il meccanismo ETS. La prima scadenza per la Dichiarazione è prevista nel 2027, in relazione alle importazioni dell’anno 2026.
Il meccanismo CBAM prevede l’intervento di Uffici Doganali UE, Autorità Nazionali e Commissione UE, che dovranno scambiare informazioni al fine di monitorare le importazioni in ambito UE, e potere eventualmente adottare misure correttive.
Le Autorità Nazionali possono comminare sanzioni ai soggetti che non adempiono alle disposizioni del Regolamento, sulla base delle sanzioni previste in ambito ETS, anche durante il periodo transitorio.
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