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Il passaggio dal vecchio al nuovo Albo Gestori Ambientali con le garanzie di continuità del regime transitorio

di Gianpietro Luciano

Categoria: Rifiuti

Come avevo anticipato nel mio contributo di apertura procederò ad una dettagliata analisi dell’articolato del nuovo D.M.120/2014 (Regolamento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali) partendo, un po’ controcorrente rispetto alla prassi espositiva e di commento di una legge, dalla norma di chiusura del decreto ovvero l’articolo 26 titolato “Disposizioni transitorie e finali”.
 

Tale scelta è dettata dalla necessità, a mio sommesso avviso, di mettere in evidenza l’importanza delle cosiddette norme di coordinamento che esplicano la loro efficacia ogni qual volta entra in vigore un nuovo e diverso regime normativo rispetto al previgente e che hanno la funzione di consentire il passaggio dalle vecchie alle nuove norme evitando vuoti normativi senza soluzione di continuità.
 

Tale situazione è stata evitata, fortunatamente per il buon funzionamento del collaudato sistema Albo, proprio grazie ad una serie di previsioni enucleate nell’articolo 26 in commento che hanno evitato, con l’entrata in vigore del nuovo regime normativo, un impatto negativo sul sistema delle imprese in quanto alle stesse non vengono più richiesti gravosi adempimenti per adeguare e aggiornare le loro autorizzazioni vigenti ed efficaci alla data di entrata in vigore ( 7 settembre 2014) del nuovo sistema Albo, così come avvenne, al contrario, con l’entrata in vigore del D.M.406/98 che comportò un gravoso onere tanto per le imprese quanto per le Sezioni Regionali dell’Albo.
 

Di primaria importanza sono le due disposizioni dell’articolo 26 che salvaguardano sia le autorizzazioni in essere, con le relative garanzie finanziarie prestate, sia le istanze di iscrizione, in quanto per entrambe viene stabilito la loro “ultrattività” ovvero restano valide ed efficaci purché, rispettivamente, deliberate e presentate entro la data del 7 settembre 2014. Ci troviamo di fronte, a mio avviso, a un esempio di applicazione di un principio cardine dell’azione amministrativa ovvero quello del buon andamento enunciato nell’articolo 97 della Costituzione e dei consequenziali criteri di ragionevolezza ed efficacia che devono caratterizzare l’esercizio della funzione amministrativa.
 

Lo stesso articolo 26 ribadisce poi come a seguito del D.lgs 205/2010 noto come terzo correttivo del D.lgs 152/06 nonché atto di recepimento della Direttiva europea sui rifiuti CE 2008/08, sia stato riscritto l’articolo 212 del medesimo decreto legislativo dedicato all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, eliminando dal sistema autorizzativo le categorie 2 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi avviati al recupero in procedura semplificata) e 3 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi avviati al recupero in procedura semplificata), ma che le medesime autorizzazioni rimangono valide ed efficaci fino alla loro naturale scadenza quinquennale.
 

Così come restano applicabili tutte le disposizioni emanate dal Comitato Nazionale, ovvero deliberazioni e circolari, che erano state adottate dallo stesso organo sotto la vigenza del D.M. 406/98 e ciò fino a quando le stesse non vengano esplicitamente sostituite (abrogate) da nuove disposizioni dell’organo deliberante che presiede e governa il sistema Albo.
 

Importante e non ultimo è la continuità che viene garantita dallo stesso articolo in commento al sistema delle garanzie finanziare laddove viene stabilito che in attesa del decreto del M.A.T.T., che fissi i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle Regioni di cui all’art.212, comma 11, del D.lgs.152/06, restano in vigore i due decreti ministeriali 5 febbraio 2004 e 5 luglio 2005 che hanno stabilito, rispettivamente, modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano la bonifica dei beni contenenti amianto (cat. 10) e di quelle che effettuano la bonifica dei siti contaminati (cat. 9).
 

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