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Stefano Maglia

Il problema irrisolto dei rifiuti ingombranti da utenza non domestica

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

Quale CER deve attribuirsi ai rifiuti ingombranti di provenienza non domestica?
In quale categoria possono essere trasportati?
Questi sono alcuni degli interrogativi ancora aperti che riguardano l’anzidetta categoria di rifiuti, quanto mai problematica.
La prima criticità concerne l’attribuzione del codice CER corretto ai suddetti rifiuti. Infatti, a prima vista la voce più appropriata parrebbe quella di cui al codice 20.03.07 – rifiuti ingombranti: ma il codice 20 si riferisce ai soli rifiuti urbani (in altre parole, per l’allegato D gli ingombranti sono esclusivamente urbani), mentre nella fattispecie si tratta di rifiuti ingombranti provenienti da un’utenza non domestica. Essendo, quindi, rifiuti speciali (assimilabili agli urbani), non potrebbero essere trasportati dal gestore del servizio in categoria 1, in quanto quest’ultima concerne la “raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati”.
In seconda battuta, qualcuno ha considerato l’attribuzione del codice 17.09.04 – rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03: e questa è attualmente l’opzione in uso in alcune realtà territoriali (alla luce del fatto che si tratta di rifiuti speciali e possono essere trasportati in categoria 4 – “raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”), ma contestabile, perché questa scelta non rispecchia il principio di specificità, criterio guida nella scelta di attribuzione del CER, che privilegia l’origine della produzione del rifiuto, sicuramente diverso da quelli di cui ai codici 17.
In ogni caso, è di tutta evidenza che si tratta di un problema tuttora irrisolto dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali: muovendo dalla considerazione che ad oggi gli ingombranti sono solo urbani e che qualora provengano da utenze non domestiche non trovano una precisa classificazione nel CER (che, peraltro, non rappresenta un elenco esaustivo), l’unica soluzione realmente praticabile sarebbe quella che l’Albo inserisse alcuni codici 20 nella categoria 4. Ma poiché ciò non è ancora avvenuto, nonostante le ripetute insistenze degli operatori del settore e delle organizzazioni di categoria, non ci sono altre ipotesi alternative oltre a quelle sopra ipotizzate.
In conclusione segnaliamo che, a che risulti, alcune realtà aziendali (ma in assenza di una delibera comunale di assimilazione) gestiscono i rifiuti ingombranti da utenze non domestiche con il CER 20.03.07 e li trasportano, comunque, in categoria 1 – a loro rischio e pericolo, pur consapevoli di essere potenzialmente passibili di sanzioni in caso di controllo.

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