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Il punto sul D.M. 5 febbraio 1998: commento a Cass. Pen. n. 1987/2015

di Rita Tonoli

Categoria: Rifiuti

La Corte di Cassazione, torna a pronunciarsi sull’ambito di applicazione del Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”,
Dalla sentenza n. 1987 del 16 gennaio 2015 si evince, infatti, che tale Decreto “ha una portata limitata alle attività, ai procedimenti e ai metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti da esso individuate: rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi” e non risulterà, pertanto applicabile ad altre tipologie di rifiuti, ivi comprese i materiali derivanti dall’attività di demolizione richiamati nella fattispecie.
Non solo. La Corte, nella recentissima pronuncia, si sofferma anche sul metodo di campionamento dei rifiuti: nel caso di specie, infatti, si contestò che i rifiuti furono campionati con il previgente metodo CNR IRSA, in luogo delle recenti metodiche fissate dalla norma tecnica UNI 10802, richiamata dal D.M. del 5 febbraio 1998, come aggiornato dal D.M. n. 186 del 5 aprile 2006. Il riformulato art. 8 del Decreto 1998, dedicato ai campionamenti ed analisi, dispone, al primo comma, che “Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802 «Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati»”. Ed è proprio in merito all’ambito applicativo di tale articolo che la Suprema Corte si pronuncia affermando che le norme UNI 10802, in relazione al campionamento dei rifiuti effettuato dal titolare dell’impianto in cui gli stessi sono prodotti, sono disposizioni prive di portata generale, poiché riguardano le sole tipologie di rifiuti individuate dallo stesso Decreto Ministeriale.
Tale tesi interpretativa trova conferma in quanto affermato sempre dalla Cassazione, nella sentenza n. 16386 del 27 aprile 2010. In tale pronuncia si sostenne, infatti, che il metodo UNI 10802 non è obbligatorio per tutti i campionamenti, mancando una normativa generale vincolante sul punto. E’ pertanto sufficiente che il giudice motivi le ragioni per le quali viene utilizzato il diverso metodo CNR IRSA anziché il metodo UNI 10802. Quest’ultimo, rispetto al precedente, è caratterizzato da un vero e proprio manuale di operativo di campionamento dei rifiuti, nel quale si specifica che il campione deve essere rappresentativo dell’intero, cosicchè, prima del prelievo, il materiale deve essere movimentato e suddiviso in ammassi più piccoli, per evitare di raccogliere lo strato superficiale. Non è consentita, nel metodo UNI, la vagliatura o setacciatura, poiché questa ha come ovvio esito, l’aumento dell’eventuale concentrazione di sostanze inquinanti rilevata nel campione. Nel caso di specie, i rifiuti oggetto di campionamento erano derivati da demolizione e come tali, per tipologia, non potevano certamente rientrare nell’ambito applicativo della norma UNI 10802, non solo perché la setacciatura costituirebbe un passaggio necessario del campionamento, ma anche perché la norma UNI, richiamando la necessità di ottenere un campionamento rappresentativo del rifiuto, si riferisce a rifiuti omogenei, quali sono quelli liquidi, granulari, pastosi e fangosi, come sottolineato dalla Suprema Corte.
Il D.M. 5 febbraio 1998 è già stato recentemente oggetto di analisi da parte della giurisprudenza di Cassazione con particolare riferimento alla nozione di End of Waste. Su quest’ultimo tema, l’art. 184-ter, c. 1 del D.lgs. n. 152 del 2006, dispone che “un rifiuto cessa di essere tale quando è sottoposto ad un’operazione di recupero (…) e soddisfi i criteri specifici”, i quali, come specificato nel comma successivo, debbono essere adottati conformemente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, oppure, in mancanza della stessa, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto, mediante uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente, nelle more dei quali, specifica il 3 comma, si continuano ad applicare le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 5 febbraio 1998 (…), avente ruolo sussidiario rispetto ai criteri comunitari e riferibile solo a particolari categorie di rifiuti.
Sul punto, la Cassazione si pronunciò recentemente, con la sentenza n. 16423 del 15 aprile 2014, dalla quale si comprende che nelle more di adozione dei Decreti Ministeriali, continuano ad applicarsi le disposizioni dei Decreti del Ministero dell’Ambiente, tra cui quelle contenute nel D.M. del 5 febbraio 1998 con riferimento ai rifiuti non pericolosi. Ne consegue, pertanto, che l’attività di recupero dei rifiuti risulta, oggi, definita oltre che dall’art. 183, comma 1, lett. t) del Testo Unico Ambientale, anche dal D.M. 5 febbraio 1998, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

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