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Al momento in cui si scrive è in corso l’esame alla Camera dei Deputati dell’Atto del Governo n. 279, ovvero dello Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la “Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”. In particolare, dopo essere stato annunciato in Assemblea il 1 marzo 2016, in data 10 marzo 2016 l’Atto è stato discusso dall’VIII Commissione Ambiente in sede consultiva per il parere al Governo. Per completezza, si rammenta che in data 19 gennaio 2016 il Ministero dell’Ambiente aveva proceduto a pubblicare sul proprio sito internet le controdeduzioni alle osservazioni della consultazione pubblica sullo schema di regolamento terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8, c. 3-bis, del D.L. 133/14. Alla consultazione hanno partecipato 92 soggetti tra rappresentanti di imprese, liberi professionisti e studi professionali, associazioni imprenditoriali, onlus, nonché amministrazioni/organismi pubblici territoriali. L’attuale bozza di regolamento è costituita da 31 articoli e 9 allegati; inoltre, essa è articolata come segue: Titolo 1: disposizioni generali; Titolo 2: terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto; Titolo 3: disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti; Titolo 4: terre e rocce da scavo escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti; Titolo 5: terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica; Titolo 6: disposizioni transitorie finali. Gli allegati, invece, sono così articolati: Allegato 1: caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo Allegato 2: procedure di campionamento in fase di progettazione Allegato 3: normale pratica industriale Allegato 4: procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali Allegato 5: piano di utilizzo Allegato 6: documento di trasporto Allegato 7: dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) Allegato 8: procedure di campionamento in corso d’opera e per i controlli e le ispezioni Allegato 9: procedura per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all’art. 2, c. 1, lett. c) La ratio dell’emanando DPR è quella di adottare disposizioni di riordino e di semplificazione della normativa inerente la gestione delle terre e rocce da scavo con particolare riguardo alla loro potenziale qualifica come sottoprodotti o come rifiuti, nonché alla loro gestione nei siti oggetto di bonifica. Dal campo di applicazione del DPR sono escluse le ipotesi di immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte (art. 109 del D.L.gs. 152/06), nonché i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti la cui gestione è effettuata ai sensi della Parta IV (Rifiuti) del D.Lgs. 152/06. L’utilizzo nello stesso sito in cui sono prodotte delle terre e rocce da scavo escluse dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti è, invece, disciplinato dall’art. 185, c. 1, lett. c), D.Lgs. 152/06. Si rammenta, poi, che con il parere consultivo n. 390 del 16 febbraio 2016, il Consiglio di Stato ha reso un parere positivo ma condizionato allo schema di DPR: tali condizioni riguardano, in particolare, la concentrazione di amianto nelle terre da scavo ed i controlli sulle terre e rocce da scavo. In ordine al primo profilo, si segnala che l’ultima versione del DPR consente il riutilizzo dei materiali estratti in cui sia presente amianto nel limite di 100mg/kg (mentre in una prima fase sussisteva un divieto assoluto), in quanto si rende necessario rispondere alle situazioni reali, in cui la totale assenza di amianto non si verifica quasi mai. Secondo il Consiglio di Stato, però, il Ministero dell’Ambiente dovrebbe documentare in modo più accurato le ragioni di questa scelta, soprattutto sotto l’aspetto tecnico. Per quanto concerne, poi, i controlli sulle terre e rocce da scavo, il Consiglio di Stato ha ricordato che l’Unione Europea aveva già avviato la procedura EU Pilot 5554/13/ENVI sul DM 161/2012, che prevede la possibilità di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotto a seguito del silenzio assenso della P.A. competente sul piano di utilizzo e che annovera tra le normali pratiche industriali alcune operazioni che a livello comunitario sono considerate trattamento di rifiuti. In considerazione della delicatezza degli argomenti, il Consiglio di Stato ha subordinato il suo assenso allo schema di DPR al chiarimento di che cosa si intenda per normale pratica industriale e di ulteriori controlli “random” per accertare che il materiale abbia la qualifica di sottoprodotto e non di rifiuto. Infine, si ricorda che fino alla pubblicazione in G.U. del D.P.R. saranno valide le norme in vigore previste dall’art. 41 bis del D.L. n. 69/2013, dal D.M. n. 161/2012 e dal D. Lgs. n. 152/06. Dalla data di entrata in vigore del DPR saranno, quindi, abrogati il D.M. 161/12, l’art. 184-bis c. 2-bis del D.lgs. 152/06, l’art. 266 c. 7 del D.Lgs. 152/06, l’art. 3 c. 1 del D.L. 2/12, gli artt. 41 cc. 2-3 lett. a) e 41-bis del D.L. 69/13. Sono, ovviamente, fatti salvi i procedimenti avviati sotto il regime previgente che, alla data di entrata in vigore del DPR risultano già in corso o siano addirittura già conclusi.
Di questo argomento, nonché di tutte le ultime novità in materia di rifiuti, si tratterà durante il corso intensivo
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Il punto sul nuovo DPR terre e rocce
di Miriam Viviana Balossi
Al momento in cui si scrive è in corso l’esame alla Camera dei Deputati dell’Atto del Governo n. 279, ovvero dello Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la “Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.
In particolare, dopo essere stato annunciato in Assemblea il 1 marzo 2016, in data 10 marzo 2016 l’Atto è stato discusso dall’VIII Commissione Ambiente in sede consultiva per il parere al Governo.
Per completezza, si rammenta che in data 19 gennaio 2016 il Ministero dell’Ambiente aveva proceduto a pubblicare sul proprio sito internet le controdeduzioni alle osservazioni della consultazione pubblica sullo schema di regolamento terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8, c. 3-bis, del D.L. 133/14. Alla consultazione hanno partecipato 92 soggetti tra rappresentanti di imprese, liberi professionisti e studi professionali, associazioni imprenditoriali, onlus, nonché amministrazioni/organismi pubblici territoriali.
L’attuale bozza di regolamento è costituita da 31 articoli e 9 allegati; inoltre, essa è articolata come segue:
Titolo 1: disposizioni generali;
Titolo 2: terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto;
Titolo 3: disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti;
Titolo 4: terre e rocce da scavo escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti;
Titolo 5: terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
Titolo 6: disposizioni transitorie finali.
Gli allegati, invece, sono così articolati:
Allegato 1: caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo
Allegato 2: procedure di campionamento in fase di progettazione
Allegato 3: normale pratica industriale
Allegato 4: procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali
Allegato 5: piano di utilizzo
Allegato 6: documento di trasporto
Allegato 7: dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.)
Allegato 8: procedure di campionamento in corso d’opera e per i controlli e le ispezioni
Allegato 9: procedura per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all’art. 2, c. 1, lett. c)
La ratio dell’emanando DPR è quella di adottare disposizioni di riordino e di semplificazione della normativa inerente la gestione delle terre e rocce da scavo con particolare riguardo alla loro potenziale qualifica come sottoprodotti o come rifiuti, nonché alla loro gestione nei siti oggetto di bonifica.
Dal campo di applicazione del DPR sono escluse le ipotesi di immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte (art. 109 del D.L.gs. 152/06), nonché i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti la cui gestione è effettuata ai sensi della Parta IV (Rifiuti) del D.Lgs. 152/06. L’utilizzo nello stesso sito in cui sono prodotte delle terre e rocce da scavo escluse dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti è, invece, disciplinato dall’art. 185, c. 1, lett. c), D.Lgs. 152/06.
Si rammenta, poi, che con il parere consultivo n. 390 del 16 febbraio 2016, il Consiglio di Stato ha reso un parere positivo ma condizionato allo schema di DPR: tali condizioni riguardano, in particolare, la concentrazione di amianto nelle terre da scavo ed i controlli sulle terre e rocce da scavo. In ordine al primo profilo, si segnala che l’ultima versione del DPR consente il riutilizzo dei materiali estratti in cui sia presente amianto nel limite di 100mg/kg (mentre in una prima fase sussisteva un divieto assoluto), in quanto si rende necessario rispondere alle situazioni reali, in cui la totale assenza di amianto non si verifica quasi mai. Secondo il Consiglio di Stato, però, il Ministero dell’Ambiente dovrebbe documentare in modo più accurato le ragioni di questa scelta, soprattutto sotto l’aspetto tecnico.
Per quanto concerne, poi, i controlli sulle terre e rocce da scavo, il Consiglio di Stato ha ricordato che l’Unione Europea aveva già avviato la procedura EU Pilot 5554/13/ENVI sul DM 161/2012, che prevede la possibilità di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotto a seguito del silenzio assenso della P.A. competente sul piano di utilizzo e che annovera tra le normali pratiche industriali alcune operazioni che a livello comunitario sono considerate trattamento di rifiuti. In considerazione della delicatezza degli argomenti, il Consiglio di Stato ha subordinato il suo assenso allo schema di DPR al chiarimento di che cosa si intenda per normale pratica industriale e di ulteriori controlli “random” per accertare che il materiale abbia la qualifica di sottoprodotto e non di rifiuto.
Infine, si ricorda che fino alla pubblicazione in G.U. del D.P.R. saranno valide le norme in vigore previste dall’art. 41 bis del D.L. n. 69/2013, dal D.M. n. 161/2012 e dal D. Lgs. n. 152/06. Dalla data di entrata in vigore del DPR saranno, quindi, abrogati il D.M. 161/12, l’art. 184-bis c. 2-bis del D.lgs. 152/06, l’art. 266 c. 7 del D.Lgs. 152/06, l’art. 3 c. 1 del D.L. 2/12, gli artt. 41 cc. 2-3 lett. a) e 41-bis del D.L. 69/13. Sono, ovviamente, fatti salvi i procedimenti avviati sotto il regime previgente che, alla data di entrata in vigore del DPR risultano già in corso o siano addirittura già conclusi.
Di questo argomento, nonché di tutte le ultime novità in materia di rifiuti, si tratterà durante il corso intensivo
Summer School GESTIONE RIFIUTI
Aspetti pratici e operativi. V edizione
28/06/2016 – 30/06/2016 – RIVALTA (PC)
Relatori: Linda Collina, Stefano Maglia, Claudia Mensi, Eugenio Onori, Paolo Pipere
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