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Stefano Maglia

Il recepimento della Dir. 2008/99/CE e le modifiche al D.L.vo n. 231/2001

di Stefano Maglia

Categoria: Responsabilità ambientali

La novità più significativa del testo in commento è senz’altro rappresentata dall’introduzione della responsabilità degli enti per taluni reati ambientali commessi a vantaggio o nell’interesse dell’ente.

L’art. 7 della direttiva 2008/99/CE, come già sopra ricordato, impone agli Stati membri di adottare “le misure necessarie affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili di un reato ai sensi dell’articolo 6 siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive”.

Il riferimento era ad una vasta gamma di fattispecie di pericolo concreto e di danno, vuoi per le matrici ambientali, vuoi per la salute e integrità fisica delle persone, ma il “legislatore delegato” si è visto costretto a fare riferimento, per la responsabilità degli enti, a fattispecie contravvenzionali e di pericolo astratto già presenti nel nostro ordinamento penale.

Del resto la materia della responsabilità amministrativa degli enti da reato come disciplinata dal D. L.vo decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231[1], fin dalla sua origine non ha avuto un percorso facile, tra le pretese da un lato del legislatore che intendeva dare corpo alle responsabilità degli enti dall’altro il mondo delle imprese convinte che tale norma non fosse altro che l’ennesimo tentativo di frenare lo sviluppo delle attività.

Secondo il decreto n. 231/2001 (art. 5), in caso di commissione di uno o più illeciti espressamente previsti dalla legge stessa (i cd. reati presupposto, ovvero quelli che danno luogo alla chiamata in causa dell’ente) ad opera di un soggetto appartenente al vertice aziendale operante in posizione apicale (e tali sono quei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso) ovvero di un sottoposto all’altrui direzione e vigilanza, alla responsabilità penale dell’autore materiale del reato, si aggiunge la responsabilità amministrativa della società se, dalla commissione del reato, la società ha tratto un vantaggio o un interesse[2].

Ciò significa che la responsabilità dell’ente coesiste con quella del soggetto attivo del reato in una sorta di corresponsabilità, a meno che l’ente non provi di aver adottato tutte quelle misure organizzative (modelli di organizzazione e di gestione, che in campo ambientale potrebbero essere identificati nei sistemi volontari di gestione ambientale, ispirati al principio di prevenzione, del rischio e del danno ambientale) idonee a prevenire la commissione del reato (artt. 6 e 7): infatti, quando un reato viene commesso dai vertici dell’impresa, poiché la loro attività esprime la politica d’impresa, la responsabilità dell’ente è presunta, a meno che venga fornita la prova liberatoria di cui all’art. 6 del decreto stesso.

Ai sensi degli articoli 9 e 10 le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, graduate secondo la gravità della condotta criminosa e con un termine di prescrizione quinquennale, sono:

  • la sanzione pecuniaria: sempre applicata (per quote)[3] per l’illecito amministrativo dipendente da reato;
  • le sanzioni interdittive: tra cui l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
  • la confisca;
  • la pubblicazione della sentenza.

Negli anni, la lista originaria dei “reati presupposto” è stata sempre più estesa dal Legislatore, comprendendo reati societari e finanziari, delitti contro la personalità individuale, violazioni in materia di diritto d’autore e poi (di nuovo) violazioni di alcune delle più gravi disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Sempre escluse dal decreto, invece, le fattispecie in materia ambientale[4].

Ed il vuoto sanzionatorio in materia ambientale è noto; anche il Testo Unico, in tutte le sue correzioni e revisioni succedutesi dal 2008 ad oggi, invero, non è mai riuscito a creare un sistema sanzionatorio sostanziale ed efficace, basti pensare che, a parte il delitto di cui all’art. 260[5], tutte le fattispecie di reato contemplate nel corpus normativo del D. Lvo. n. 152/2006 sono contravvenzioni – ovvero reati, di pericolo presunto, appartenenti alla categoria di minor gravità con risultanze procedurali e probatorie di scarso rilevo – o tutt’al più violazioni di tipo amministrativo.

Come autorevoli commentatori hanno sottolineato, quella italiana può essere definita una legislazione ambientale di pura facciata[6], secondo la quale è da punire “chi non rispetta i limiti” o le “autorizzazioni” al di là dell’inquinamento arrecato[7], senza contare che anche la disciplina sul danno ambientale – contenuta alla Parte VI del D. Lvo. n. 152/2006 – al di là di molte belle dichiarazioni di intenti non ha praticamente trovato applicazione efficace fino ad oggi[8].

Invero nella versione originaria del D. Lvo. n. 231/2001, molti reati di natura formale in materia di inquinamento idrico, atmosferico e in tema di rifiuti sarebbero rientrati nel novero dei reati presupposto fondanti la responsabilità degli enti, unitamente a quelli in materia di violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, poi espunti, proprio come detto, per le forti riserve mostrate (peraltro oggi come allora) dal mondo delle imprese[9].

Nella versione oggi vigente il legislatore delegato ha parzialmente corretto il tiro, espungendo dal catalogo dei reati presupposto gli illeciti penali di natura più schiettamente formale.

In particolare fonderanno la responsabilità dell’ente i seguenti reati ambientali:

nel settore dell’inquinamento idrico:

– scarico idrico in violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione (art. 137, co. 3) e dei limiti tabellari per talune sostanze (art. 137, co. 5 primo periodo);

– scarico in acque marine da parte di navi od aeromobili (art. 137, co. 13).

In tutte e tre le ipotesi è prevista per l’ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

– scarico idrico in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata riguardante talune sostanze pericolose (art. 137, co. 2);

– scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137, co. 5 secondo periodo);

– scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137, co. 11).

In tutte e tre le ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

Più numerosi i reati presupposto nel settore dei rifiuti:

– gestione abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, co. 1 lett. a) e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6): sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

– gestione abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 1 lett. b); realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, co. 3, primo periodo); miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5): sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

– realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo); sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote; le pene in relazione a tali reati sono ridotte della metà nel caso il reato consegua all’inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (art. 2, co. 6 decreto in commento);

– omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti non pericolosi (art. 257, co. 1) e pericolosi (art. 257, co. 2): rispettivamente sanzione pecuniaria fino a 250 quote e da 150 a 250 quote;

– trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e mancata annotazione nel formulario dei dati relativi (art. 258, co. 4 secondo periodo): sanzione pecuniaria da150 a 250 quote;

– spedizione illecita di rifiuti (art. 259. co. 1): sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

– attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260[10]): sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote; da 400 a 800 se si tratta di rifiuti ad alta radioattività;

– per la violazione delle prescrizioni in materia di SISTRI (art. 260-bis) sono previste sanzioni pecuniarie da 150 a 250 quote o, rispettivamente, da 200 a 300 a seconda della tipologia di prescrizione violata.

Infine, un solo reato nel settore dell’inquinamento atmosferico: superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla normativa di settore (art. 279, co. 5), punito con sanzione pecuniaria fino a 250 a quote.

 

 



[1] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001.

[2] Per un approfondimento sul tema della responsabilità amministrativa delle imprese si veda anche: M.V. BALOSSI, “Delega di funzioni e responsabilità delle persone giuridiche in campo ambientale” in Ambiente&Sviluppo, n. 10/2008, nonché S. MAGLIA, in Diritto Ambientale, “La responsabilità delle persone giuridiche”, Ipsoa Edizioni, 2009, pag. 39 e ss.

[3] Il valore di ogni quota va da 258,83€ a 1549,37€ ed è rimesso alla discrezionalità del giudice che valuta anche le condizioni economiche in cui versa l’ente “… allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione”.

[4] In tal senso si esprimeva Cass. Pen. III, 6 novembre 2008, n. 41329:“Nonostante l’art. 11 comma 1, lett. d) della L. 29 settembre 2000, n. 300 abbia delegato al Governo la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica anche in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio …, il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, attuativo della delega, non disciplinava originariamente la materia né risulta che con riferimento a quest’ultima vi siano state successive integrazioni così come accaduto per altri settori”.

[5] L’art. 260 del TUA, rubricato “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” prevede: “Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all’art. 33 del medesimo codice. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente”.

[6] Così si esprime M. SANTOLOCI, in “Ma i reati ambientali che stanno per essere recepiti dalla Direttiva Europea dove sono nella legge di recepimento?”, articolo pubblicato in www.dirittoambiente.it

[7] Sull’effettività ed efficacia delle norme si veda anche: S. MAGLIA, come sopra citato, in “Il rapporto tra le norme codicistiche e speciali”, pag. 9 e ss.

[8] Per i commenti sull’applicazione della disciplina della Parte VI del TUA si vedano, tra gli altri: SCIALO’: “Il danno esistenziale da illecito ambientale dopo la sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 26972/2008” in Ambiente & Sviluppo 6/2009; TADDEI: “Il risarcimento del danno ambientale dopo l’art. 5 bis del D.L. n. 135/2009” in Ambiente &Sviluppo 2/2010; TADDEI: “Responsabilità, nesso causale e giusto procedimento (nota a corte di giustizia 9 marzo 2010 in C 378/08 e CC 379-380/08); Ambiente & Sviluppo n.5/2010; GIAMPIETRO, “Danno ambientale: breve disamina degli eterogenei criteri di valutazione”, in Ambiente & Sviluppo 10/2010.

[9] Si veda sul punto: G.NEGRI, “Stop delle società alla nuova 231” articolo pubblicato in IlSole24Ore del 25 febbraio 2011. L’autore riporta quanto sostenuto dai rappresentanti istituzionali delle imprese, secondo cui le esigenze di riforma del decreto sono condivisibili, ma non nei termini del decreto n. 121/2011: le modifiche effettuate non garantiscono certezza nei termini di esenzione dalla responsabilità in relazione al meccanismo della certificazione dei modelli organizzativi.

[10] In merito a questa disposizione si segnala una delle prime sentenze applicative: Cass. Pen., Sez. III, n. 15657 del 20 aprile 2011, secondo cui: “Il D.L.vo n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è applicabile anche alle imprese individuali (nella specie trattavasi di reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di gestione illecita di rifiuti pericolosi)”, pubblicata nella rivista Ambiente&Sviluppo, n. 5/2011, con nota di M. TAINA.

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