Top

Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze

"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni
TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale
Conta su di noi"
Stefano Maglia

Il recupero secondo la Direttiva Rifiuti n. 98/2008.

di Massimo Medugno

Categoria: Rifiuti

La Direttiva Rifiuti 98/2008 si riferisce al “recupero” come ad una sorta di “ombrello” che ricomprende diversi tipi di operazioni. La Direttiva stabilisce una lista non esaustiva di tali operazioni di recupero nell’Allegato II.

 

 

Allegato II OPERAZIONI DI RECUPERO

 

R 1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (*)

R 2 Recupero/rigenerazione dei solventi

R 3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio

e altre trasformazioni biologiche) (**)

R 4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici

R 5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (***)

R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R 7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento

R 8 Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori

R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R 10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia

R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10

R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11 (****)

R 13 Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) (*****)

 

 

(*) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:

— 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009,

— 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008,

calcolata con la seguente formula:

Efficienza energetica = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef))

dove:

Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l’energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l’energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)

Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)

Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti (GJ/anno)

Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)

0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.

La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l’incenerimento dei rifiuti.

(**) Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche.

(***) È compresa la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici.

(****) In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

(*****) Il deposito temporaneo è il deposito preliminare a norma dell’articolo 3, punto 10.

 

Ad integrazione della lista la nota (****) aggiunge all’operazione R 12 (si veda il box) esempi di operazioni di pre-trattamento.

Essa testualmente così recita: “In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti ai recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.”

Si tratta di operazioni che sono tipicamente riferite ai settori della raccolta dei rifiuti e della selezione e che, ad esempio, vengono poste in essere prima dell’utilizzo dei materiali in vetreria, in cartiera e in acciaieria, dove avviene il ritrattamento vero e proprio degli stessi.

A ciò va aggiunto, inoltre, quanto previsto dal Considerando n. 22 della stessa Direttiva n. 98, che recita segue: “Per la cessazione della qualifica di rifiuto, l’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale.”

Pertanto, per il “legislatore comunitario”, affinché ci sia un’operazione di recupero una semplice ispezione del materiale è più che sufficiente. Questa prima ricognizione sulle operazioni di recupero ci consente di apprezzarne la grande varietà e con questo bagaglio di approcciare la definizione di recupero comunitaria di ci all’art. 3 punto 15) della Direttiva Rifiuti n. 98/2008.

Secondo tale norma per recupero devono intendersi “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.”

Viene confermato in buona sostanza che per recupero si intendono un ventaglio molto ampio di operazioni, che sintetizzando potremmo riassumere in due principali tipologie:

– l’operazione il cui risultato è quello di svolgere direttamente un “ruolo utile” per sostituire altri materiali;

– le altre operazioni per preparare ad assolvere la funzione di cui al punto precedente (ad esempio, si pensi alle operazioni di pre-trattamento (si veda la nota (****) all’operazione R 12, tipiche dei settori della raccolta dei rifiuti e della selezione).

 

 

Torna all'elenco completo

© Riproduzione riservata