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Il regime giuridico dei S.O.A. e le nuove sanzioni

di Monica Taina

Categoria: Rifiuti

Dal 15 novembre 2012 è in vigore il nuovo regime sanzionatorio per la violazione delle norme sanitarie di gestione dei S.O.A., è infatti stato pubblicato sulla GU n.255 del 31 ottobre 2012 il D. L.vo 1 ottobre 2012, n. 186 titolato “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera”.
La disciplina comunitaria sulla corretta gestione dei S.O.A. contenuta nel Regolamento n. 1069/2009 e nel suo Regolamento di attuazione il n. 142/2011, è direttamente applicabile nel nostro Paese e formalmente mancava solo dei profili sanzionatori, poiché il D. L.vo 21 febbraio 2005 n. 36 conteneva le sanzioni in riferimento al previgente Regolamento UE in materia, il 1774/2002.
Invero, sotto il profilo “sostanziale” l’applicazione della disciplina sui S.O.A. non è poi così lineare, basti pensare che sussiste ancora oggi un rilevante problema in ordine alla loro classificazione giuridica.
I S.O.A., compresi i prodotti trasformati (come ad esempio le farine animali) – sulla base delle norme vigenti, ovvero l’art. 185 comma 2 lett. b), Parte IV del D. L.vo n. 152/2006 rubricato “Esclusioni dall’ambito di applicazione” ed il Regolamento Comunitario n. 1069/2009 – non rientrano nel campo di applicazione della Parte IV del TUA (norme in materia di gestione rifiuti) se ed in quanto disciplinati da altre disposizioni normative anche comunitarie, naturalmente sulla base e con i limiti del contenuto di queste ultime.
In particolare, l’art. 185 comma 2 prevede: “Sono esclusi dall’ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: … b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio”
Posto che il citato Regolamento 1774/2002 è stato abrogato e sostituito dal citato Regolamento 1069/2009, la disciplina comunitaria è comunque espressamente dedicata alle “norme sanitarie” per i S.O.A., pur contenendo indicazioni anche in ordine al loro “smaltimento” o “recupero”. È però precisato più volte nei “considerando” del Regolamento la necessità che gli Stati membri pongano le indicazioni contenute nell’atto in giusta correlazione con la vigente disciplina di gestione rifiuti.
Di conseguenza interviene la lettura dell’art. 185 del D. L.vo n. 152/2006, la quale innegabilmente penalizza, per lo meno sotto il profilo della gestione, lo sfruttamento dei S.O.A. come combustibili (tipologia di utilizzo peraltro espressamente prevista nel Regolamento Comunitario).
Certo è possibile considerare che l’inclusione nella disciplina di cui alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 dei S.O.A. non comporti automaticamente che tali materiali siano riconducibili al novero dei rifiuti, in quanto esiste, per esempio, la possibilità che possano essere inquadrati come “sottoprodotti” tout court, una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla disposizione di cui all’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, ma resta incomprensibile la scelta del legislatore di vincolare il fine vita dei S.O.A. (anche quando finalizzato ad una valorizzazione energetica) ad una gestione documentale complessa come quella dei rifiuti, ed al correlato rischio sanzionatorio, quando invece maggiori garanzie potevano essere espresse (e comprese dagli operatori) in relazione, ad esempio, alle corrette tipologia di smaltimento/recupero oppure alla gestione delle emissioni in atmosfera e dei residui post smaltimento/recupero.
In tal senso nulla di nuovo produce il D. L.vo n. 186/2012, che introduce un regime sanzionatorio di tipo amministrativo pecuniario (salvo che il fatto non costituisca reato) articolato in riferimento agli obblighi comunitari.
Le sanzioni previste nel nuovo decreto (da un minimo di 2.000€ ad un massimo di 70.000€) sono infatti dettate sia per la violazione degli obblighi di corretto impiego e smaltimento di S.O.A., sia in relazione alle norme che regolano la raccolta, il trasporto e la rintracciabilità degli stessi, nonchè di tipo accessorio quali la sospensione della registrazione e del riconoscimento degli impianti nel caso di violazioni reiterate.

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