Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze
"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
La lettura dello schema di decreto ministeriale che disciplinerà l’operatività del Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti fa sorgere molte perplessità. L’articolo 188-bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.5 152 – “Norme in materia ambientale” – delinea gli aspetti fondamentali del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), ma: «Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare […]». Il comma 4 del medesimo articolo precisa che: «I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo […]».
Soggetti obbligati
Né l’articolo 188-bis né lo schema di decreto ministeriale finalizzato a disciplinare l’operatività del RENTRI esplicitano l’elenco dei soggetti obbligati ad aderire e ad utilizzare il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Il comma 5 del decreto legislativo richiama la disposizione che ha istituito il sistema – “Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale” – delineando un sistema misto in cui taluni produttori saranno tenuti ad impiegare il RENTRI e altri potranno usare documenti cartacei e rinviando al decreto-legge che ha soppresso il SISTRI e introdotto il Registro Elettronico Nazionale. Lo schema di decreto ministeriale, analogamente, rinvia all’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, precisando che la norma è stata convertita in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12. Un’impresa, un ente e, probabilmente, anche un libero professionista, dovranno quindi seguire i rinvii normativi citati per comprendere se sono tenuti o meno all’iscrizione e all’impiego del RENTRI. Un’operazione non certo semplice, che si sarebbe potuta evitare inserendo nel decreto ministeriale il contenuto della norma istitutiva del nuovo sistema di tracciabilità. I soggetti obbligati, a norma dell’articolo 6 della Legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono i seguenti:
gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti,
i produttori di rifiuti pericolosi e gli
enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che
operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi,
i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché,
La lettura dell’elenco dei soggetti obbligati conduce immediatamente a due considerazioni:
il riferimento ai “produttori di rifiuti pericolosi” non limita l’ambito di applicazione del sistema esclusivamente alle imprese e agli enti che generano tali tipologie di rifiuti, estendendolo di fatto anche ai liberi professionisti, e non introduce alcun limite dimensionaleo relativo all’attività dalla quale decadono i rifiuti, ampliando, anche in questo caso di fatto, l’obbligo ai soggetti in precedenza esclusi dalla tenuta del registro di carico e scarico e dalla compilazione e dall’invio del Modello unico di Dichiarazione Ambientale (imprenditori agricoli, barbieri e parrucchieri, gestori di saloni di bellezza, pedicure e manicure, tatuatori e soggetti che effettuano il piercing);
non è stato esplicitato, se non con un ulteriore rimando ad altra norma, quali siano i produttori di rifiuti non pericolosi tenuti ad iscriversi e ad utilizzare il sistema (i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali; delle lavorazioni artigianali; i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie) e neppure se, analogamente a quanto previsto per registri e MUD, operi l’esenzione per le imprese e gli enti che occupano complessivamente fino a dieci dipendenti.
Trattandosi solo di uno schema di decreto c’è ancora modo di intervenire per correggere curiose particolarità, quali ad esempio l’unità locale da iscrivere al RENTRI, che sarà determinata anche dalla sola variazione, al medesimo numero civico, “dell’interno nell’ambito dello stesso fabbricato” con un evidente aggravio di costi in nessun modo giustificato dalle esigenze di garantire la tracciabilità dei rifiuti.
Procedure operative
Memori della proliferazione incontrollata delle procedure SISTRI, che rendevano in molti casi estremamente complesso capire quali modalità d’uso del sistema applicare al caso concreto, preoccupa la scelta di prevedere che le procedure operative del RENTRI siano disposte a cura della direzione generale del ministero con decreti direttoriali, sentito l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ma senza preventiva consultazione delle associazioni imprenditoriali rappresentative dei soggetti obbligati e in assenza di studi indipendenti di valutazione degli impatti organizzativi ed economici delle stesse.
Registri e formulari
Per quanto riguarda i registri è piuttosto originale disporre che nel registro tenuto con modalità informatiche: “i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili e garantiscono l’identificabilità dell’autore”. Come possano i numeri progressivi garantire l’identificabilità dell’autore non è dato sapere, ma aspettiamo con fiducia chiarimenti al riguardo. Naturalmente ci auguriamo anche che tali numeri non siano inutilmente complessi. Altrettanto anomala la scelta di imporre un calcolo periodico della quantità di ogni rifiuto in giacenza nell’unità locale: nel caso del registro di un produttore iniziale un sistema informatico non è forse capace di restituire il risultato della sommatoria dei movimenti di carico e di sottrarre quella dei movimenti di scarico? Rispetto ai formulari in formato cartaceo, che si stamperanno in quattro copie (e la quinta per l’eventuale commerciante senza detenzione o intermediario?), rigorosamente su “moduli A4 non a ricalco”, e non più in due come nel caso dei FIR oggi vidimati virtualmente, permane la scelta di privare di qualsivoglia valore legale la spedizione via PEC della scansione della quarta copia perché verrà mantenuto l’obbligo di conservare il documento “originale”. La spedizione della quarta copia dei formulari cartacei potrà avvenire anche mediante i “servizi specifici resi disponibili dal RENTRI”. Esclusa l’ipotesi che il RENTRI gestisca la spedizione postale dei formulari cartacei o istituisca un apposito servizio di corrieri, resta da comprendere come sarà realizzato questo servizio e come sarà offerto a soggetti che, potendo utilizzare i formulari cartacei, evidentemente non saranno imprese o enti iscritti al RENTRI. Istituzione di un sistema di tracciabilità digitale, ma con poca fiducia rispetto alle potenzialità di semplificazione degli strumenti informatici, se si considera che “allo scopo di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il rifiuto è accompagnato da una copia cartacea” o dalla rappresentazione digitale del formulario. Benissimo per quest’ultima, ma per quale motivo prevedere la stampa cartacea se da anni i controlli su strada riferiti al pagamento dell’assicurazione del veicolo o al bollo di circolazione sono effettuati mediante strumenti telematici (consultazione via tablet o smartphone delle banche dati ufficiali). L’idea della stampa su carta del formulario che è necessario inserire nel sistema prima dell’inizio del trasporto sembra presa di peso dal vecchio SISTRI.
Autorizzazioni
Banca dati ufficiale ma con dati dichiarati dai privati. Anche in questo caso, come da qualche anno in sede di compilazione del MUD, il Ministero della transizione ecologica invece di acquisire i dati dalle pubbliche amministrazioni che rilasciano le autorizzazioni agli impianti di trattamento dei rifiuti, nel rispetto del principio generale secondo il quale una pubblica amministrazione è tenuta ad acquisire d’ufficio in dati in possesso di altre articolazioni della stessa, è previsto che in sede di iscrizione sia il gestore dell’impianto a dover inserire nel sistema i dati relativi alle autorizzazioni delle quali è in possesso così come sia tenuto, in seguito, a comunicare ogni successiva variazione.
SISTRI: similitudini e differenze
Le similitudini fra i due sistemi di tracciabilità dei rifiuti non mancano: rischio di proliferazione incontrollata delle procedure, stampa su carta dei formulari e molte altre. La complessità dei formati digitali dei registri e dei formulari RENTRI è impressionante, non possiamo che augurarci una netta semplificazione e una inedita fiducia nelle possibilità di evitare duplicazioni, passaggi ridondanti e inserimenti di dati in diversi contesti che le tecnologie informatiche offrono da decenni.
Categorie
Il RENTRI è uguale al SISTRI?
di Paolo Pipere
La lettura dello schema di decreto ministeriale che disciplinerà l’operatività del Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti fa sorgere molte perplessità.
L’articolo 188-bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.5 152 – “Norme in materia ambientale” – delinea gli aspetti fondamentali del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), ma: «Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare […]». Il comma 4 del medesimo articolo precisa che: «I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo […]».
Soggetti obbligati
Né l’articolo 188-bis né lo schema di decreto ministeriale finalizzato a disciplinare l’operatività del RENTRI esplicitano l’elenco dei soggetti obbligati ad aderire e ad utilizzare il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Il comma 5 del decreto legislativo richiama la disposizione che ha istituito il sistema – “Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale” – delineando un sistema misto in cui taluni produttori saranno tenuti ad impiegare il RENTRI e altri potranno usare documenti cartacei e rinviando al decreto-legge che ha soppresso il SISTRI e introdotto il Registro Elettronico Nazionale.
Lo schema di decreto ministeriale, analogamente, rinvia all’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, precisando che la norma è stata convertita in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Un’impresa, un ente e, probabilmente, anche un libero professionista, dovranno quindi seguire i rinvii normativi citati per comprendere se sono tenuti o meno all’iscrizione e all’impiego del RENTRI. Un’operazione non certo semplice, che si sarebbe potuta evitare inserendo nel decreto ministeriale il contenuto della norma istitutiva del nuovo sistema di tracciabilità.
I soggetti obbligati, a norma dell’articolo 6 della Legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono i seguenti:
La lettura dell’elenco dei soggetti obbligati conduce immediatamente a due considerazioni:
Trattandosi solo di uno schema di decreto c’è ancora modo di intervenire per correggere curiose particolarità, quali ad esempio l’unità locale da iscrivere al RENTRI, che sarà determinata anche dalla sola variazione, al medesimo numero civico, “dell’interno nell’ambito dello stesso fabbricato” con un evidente aggravio di costi in nessun modo giustificato dalle esigenze di garantire la tracciabilità dei rifiuti.
Procedure operative
Memori della proliferazione incontrollata delle procedure SISTRI, che rendevano in molti casi estremamente complesso capire quali modalità d’uso del sistema applicare al caso concreto, preoccupa la scelta di prevedere che le procedure operative del RENTRI siano disposte a cura della direzione generale del ministero con decreti direttoriali, sentito l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ma senza preventiva consultazione delle associazioni imprenditoriali rappresentative dei soggetti obbligati e in assenza di studi indipendenti di valutazione degli impatti organizzativi ed economici delle stesse.
Registri e formulari
Per quanto riguarda i registri è piuttosto originale disporre che nel registro tenuto con modalità informatiche: “i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili e garantiscono l’identificabilità dell’autore”. Come possano i numeri progressivi garantire l’identificabilità dell’autore non è dato sapere, ma aspettiamo con fiducia chiarimenti al riguardo. Naturalmente ci auguriamo anche che tali numeri non siano inutilmente complessi.
Altrettanto anomala la scelta di imporre un calcolo periodico della quantità di ogni rifiuto in giacenza nell’unità locale: nel caso del registro di un produttore iniziale un sistema informatico non è forse capace di restituire il risultato della sommatoria dei movimenti di carico e di sottrarre quella dei movimenti di scarico?
Rispetto ai formulari in formato cartaceo, che si stamperanno in quattro copie (e la quinta per l’eventuale commerciante senza detenzione o intermediario?), rigorosamente su “moduli A4 non a ricalco”, e non più in due come nel caso dei FIR oggi vidimati virtualmente, permane la scelta di privare di qualsivoglia valore legale la spedizione via PEC della scansione della quarta copia perché verrà mantenuto l’obbligo di conservare il documento “originale”. La spedizione della quarta copia dei formulari cartacei potrà avvenire anche mediante i “servizi specifici resi disponibili dal RENTRI”. Esclusa l’ipotesi che il RENTRI gestisca la spedizione postale dei formulari cartacei o istituisca un apposito servizio di corrieri, resta da comprendere come sarà realizzato questo servizio e come sarà offerto a soggetti che, potendo utilizzare i formulari cartacei, evidentemente non saranno imprese o enti iscritti al RENTRI.
Istituzione di un sistema di tracciabilità digitale, ma con poca fiducia rispetto alle potenzialità di semplificazione degli strumenti informatici, se si considera che “allo scopo di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il rifiuto è accompagnato da una copia cartacea” o dalla rappresentazione digitale del formulario. Benissimo per quest’ultima, ma per quale motivo prevedere la stampa cartacea se da anni i controlli su strada riferiti al pagamento dell’assicurazione del veicolo o al bollo di circolazione sono effettuati mediante strumenti telematici (consultazione via tablet o smartphone delle banche dati ufficiali). L’idea della stampa su carta del formulario che è necessario inserire nel sistema prima dell’inizio del trasporto sembra presa di peso dal vecchio SISTRI.
Autorizzazioni
Banca dati ufficiale ma con dati dichiarati dai privati. Anche in questo caso, come da qualche anno in sede di compilazione del MUD, il Ministero della transizione ecologica invece di acquisire i dati dalle pubbliche amministrazioni che rilasciano le autorizzazioni agli impianti di trattamento dei rifiuti, nel rispetto del principio generale secondo il quale una pubblica amministrazione è tenuta ad acquisire d’ufficio in dati in possesso di altre articolazioni della stessa, è previsto che in sede di iscrizione sia il gestore dell’impianto a dover inserire nel sistema i dati relativi alle autorizzazioni delle quali è in possesso così come sia tenuto, in seguito, a comunicare ogni successiva variazione.
SISTRI: similitudini e differenze
Le similitudini fra i due sistemi di tracciabilità dei rifiuti non mancano: rischio di proliferazione incontrollata delle procedure, stampa su carta dei formulari e molte altre. La complessità dei formati digitali dei registri e dei formulari RENTRI è impressionante, non possiamo che augurarci una netta semplificazione e una inedita fiducia nelle possibilità di evitare duplicazioni, passaggi ridondanti e inserimenti di dati in diversi contesti che le tecnologie informatiche offrono da decenni.
Torna all'elenco completo
© Riproduzione riservata