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Il riciclaggio è il recupero finale

di Massimo Medugno

Categoria: Rifiuti

La Decisione n. 753/2011 istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi della nuova Direttiva Rifiuti n. 98/2008: essa, nonostante il suo rilievo, è sostanzialmente passata inosservata.
La Decisione prevede all’art. 2 che “il peso dei rifiuti preparati per essere riutilizzati, riciclati o recuperati è determinato calcolando la quantità di rifiuti impiegati nella preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio finale o altri processi di recupero finale di materiale. Un’operazione preparatoria che precede il recupero o lo smaltimento di rifiuti non costituisce un’operazione finale di riciclaggio né un’altra operazione finale di recupero di materiale”.
Trattandosi del regolamento che disciplina le modalità di calcolo, esso risponde alla chiara esigenza di individuare il punto dove porre il “contatore” del riciclaggio e del recupero.
E il Regolamento, non a caso, fa espresso riferimento al “riciclaggio finale o altri processi di recupero finale di materiale”. Infatti, abbiamo visto sopra come addirittura una semplice ispezione del materiale sia più che sufficiente che avere un’operazione di recupero o come per recupero possa intendersi anche un pre-trattamento. Ecco perché la Decisione sopra citata fa riferimento al recupero finale del materiale o al riciclaggio finale (e cioè un “ruolo utile” nella sostituzione di altri materiali per la produzione di beni, oggetti e sostanze).
Se non fosse così, si farebbe veramente fatica ad intendere in cosa consista la “Recycling Society”.
Il punto 18) dell’art. 3 della Direttiva n. 98/2008 definisce il “riciclaggio” come “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”.
In successione troviamo i tre concetti essenziali:
– “qualsiasi operazione di recupero”;
– “materiali di rifiuto”;
– “ritrattati”.
Il termine “ritrattamento” sta a significare che i materiali di rifiuto devono essere trattati in modo tale da riportarli nuovamente allo stato in cui si trovavano prima di diventare rifiuti di imballaggio. Tale processo quindi deve rendere i materiali nuovamente utilizzabili per la loro funzione originaria o per un altro fine.
Il ritrattamento avviene in un “processo di produzione”. Esso consiste nel fatto che con un certo impiego di mezzi di produzione e di energia uno o più materiali di partenza vengono trasformati o combinati tra loro in modo tale da ottenere alla fine un nuovo prodotto.
Proprio l’ottenimento di un nuovo prodotto è un altro aspetto caratterizzante.
E dall’esame della definizione di “riciclaggio” emerge il “ruolo utile” svolto dal rifiuto nella sostituzione di altri materiali per la produzione di beni, oggetti e sostanze.
Detta definizione include anche i “materiali di rifiuto” (o “materiali da rifiuto” secondo la Direttiva Imballaggi) derivanti da un’operazione di recupero che precede il ritrattamento in un “processo di produzione” vero e proprio. Anche in questo caso, infatti, il rifiuto svolge un “ruolo utile” nella sostituzione di altri materiali per la produzione di beni, oggetti, ma ciò avviene attraverso un “trattamento” (ovvero un’operazione di recupero). Il trattamento, incidentalmente, può portare ad una diversa qualificazione del rifiuto che può diventare un “end of waste”.
Ma solo al termine del ritrattamento in un “processo di produzione” avremo conseguito il “ruolo utile” di ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
In questo modo la definizione di “riciclaggio” é pienamente coerente con la disciplina dell’EOW, End of Waste (si vedano anche le “pionieristiche” MPS – Materie Prime Secondarie – italiane).

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