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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
L’art. 311 prevede al comma 2 una azione risarcitoria in forma specifica a carico di chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte.
Nella versione originaria l’obbligo era: “… al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato”, mentre ora la norma, rendendo prioritario il ripristino dello stato dei luoghi, prevede l’obbligo: “… all’effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all’adozione di misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla Direttiva n. 2004/35/Ce secondo le modalità previste dall’Allegato II della Direttiva”; inoltre, prosegue la nuova versione del comma 2 solo: “Quando l’effettivo ripristino o l’adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell’articolo 2058 del codice civile o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante è obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato, determinato conformemente al comma 3 del presente articolo, per finanziare gli interventi di cui all’articolo 317, comma 5”.
È stato anche integrato il successivo comma 3 circa i criteri di determinazione del risarcimento: il riferimento a carattere generale è agli Allegati della Parte VI, in particolare la quantificazione del danno prevede l’applicazione dei criteri enunciati negli Allegati 3 e 4 della Parte VI, l’accertamento delle responsabilità risarcitorie ed alla riscossione delle somme dovute per equivalente patrimoniale invece il riferimento alle procedure di cui al titolo III della Parte VI del presente decreto. Invero gli Allegati citati sono generici e meramente descrittivi tanto che l’articolo riserva al Ministero il compito di emanare un apposito decreto definitorio dei criteri di “determinazione del risarcimento per equivalente e dell’eccessiva onerosità, avendo riguardo anche al valore monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi perduti e ai parametri utilizzati in casi simili o materie analoghe per la liquidazione del risarcimento per equivalente del danno ambientale in sentenze passate in giudicato pronunciate in ambito nazionale e comunitario”.
Il comma 3 fornisce anche l’indicazione di due parametri generali in caso di concorso nello stesso evento di danno: ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale ed il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi nei limiti del loro effettivo arricchimento.
La disposizione di chiusura del comma 3 recita: “Il presente comma si applica anche nei giudizi di cui ai commi 1 e 2” il che significa che i criteri per la quantificazione di cui ai commi 1 e 2 senz’altro si applicano nel caso dell’azione risarcitoria giudiziale ma “anche” alla procedura per l’ordinanza risarcitoria.[1]
Qualora invece il Ministero decidesse di non promuovere l’azione civile, è prevista, a suo esclusivo favore, la possibilità di emettere un’ordinanza immediatamente esecutiva per ingiungere, a coloro che in base agli accertamenti siano risultati responsabili del fatto di danno, il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica (art. 313, comma 1, D. Lgs. 152/2006).
Se il responsabile del fatto che ha provocato danno ambientale non provvede in tutto o in parte al ripristino (nel termine ingiunto), o il ripristino risulta in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell’art. 2058 Cod. civ., il Ministro dell’Ambiente, con una successiva ordinanza, deve ingiungere il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuato, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario.
L’ordinanza è ricorribile al TAR non più in sede di giurisdizione esclusiva, per effetto della riforma del processo amministrativo.
[1] Così, P: FIMIANI, “Il risarcimento del danno ambientale dopo la legge salva-infrazioni”, Rifiuti, Bollettino di informazione normativa, n. 02/2010, pag. 2 e ss.
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Il risarcimento per il danno ambientale
di Stefano Maglia
L’art. 311 prevede al comma 2 una azione risarcitoria in forma specifica a carico di chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte.
Nella versione originaria l’obbligo era: “… al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato”, mentre ora la norma, rendendo prioritario il ripristino dello stato dei luoghi, prevede l’obbligo: “… all’effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all’adozione di misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla Direttiva n. 2004/35/Ce secondo le modalità previste dall’Allegato II della Direttiva”; inoltre, prosegue la nuova versione del comma 2 solo: “Quando l’effettivo ripristino o l’adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell’articolo 2058 del codice civile o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante è obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato, determinato conformemente al comma 3 del presente articolo, per finanziare gli interventi di cui all’articolo 317, comma 5”.
È stato anche integrato il successivo comma 3 circa i criteri di determinazione del risarcimento: il riferimento a carattere generale è agli Allegati della Parte VI, in particolare la quantificazione del danno prevede l’applicazione dei criteri enunciati negli Allegati 3 e 4 della Parte VI, l’accertamento delle responsabilità risarcitorie ed alla riscossione delle somme dovute per equivalente patrimoniale invece il riferimento alle procedure di cui al titolo III della Parte VI del presente decreto. Invero gli Allegati citati sono generici e meramente descrittivi tanto che l’articolo riserva al Ministero il compito di emanare un apposito decreto definitorio dei criteri di “determinazione del risarcimento per equivalente e dell’eccessiva onerosità, avendo riguardo anche al valore monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi perduti e ai parametri utilizzati in casi simili o materie analoghe per la liquidazione del risarcimento per equivalente del danno ambientale in sentenze passate in giudicato pronunciate in ambito nazionale e comunitario”.
Il comma 3 fornisce anche l’indicazione di due parametri generali in caso di concorso nello stesso evento di danno: ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale ed il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi nei limiti del loro effettivo arricchimento.
La disposizione di chiusura del comma 3 recita: “Il presente comma si applica anche nei giudizi di cui ai commi 1 e 2” il che significa che i criteri per la quantificazione di cui ai commi 1 e 2 senz’altro si applicano nel caso dell’azione risarcitoria giudiziale ma “anche” alla procedura per l’ordinanza risarcitoria.[1]
Qualora invece il Ministero decidesse di non promuovere l’azione civile, è prevista, a suo esclusivo favore, la possibilità di emettere un’ordinanza immediatamente esecutiva per ingiungere, a coloro che in base agli accertamenti siano risultati responsabili del fatto di danno, il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica (art. 313, comma 1, D. Lgs. 152/2006).
Se il responsabile del fatto che ha provocato danno ambientale non provvede in tutto o in parte al ripristino (nel termine ingiunto), o il ripristino risulta in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell’art. 2058 Cod. civ., il Ministro dell’Ambiente, con una successiva ordinanza, deve ingiungere il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuato, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario.
L’ordinanza è ricorribile al TAR non più in sede di giurisdizione esclusiva, per effetto della riforma del processo amministrativo.
[1] Così, P: FIMIANI, “Il risarcimento del danno ambientale dopo la legge salva-infrazioni”, Rifiuti, Bollettino di informazione normativa, n. 02/2010, pag. 2 e ss.
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