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Il lungo percorso di semplificazione procedimentale che negli ultimi anni ha avuto importanza crescente, attraverso la conversione in Legge del DL 5/2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ha conosciuto un ulteriore passo avanti. La Legge di conversione – in vigore dal 7 aprile scorso – ha infatti introdotto alcune modifiche significative all’art. 2 della Legge 241/90, in materia di conclusione del procedimenti amministrativo. Fermo restando l’obbligo di concludere il procedimento in modo espresso laddove iniziato con una istanza di parte nel termine prestabilito per legge, o nei trenta giorni fissati dal comma 2, nel caso di silenzio dell’amministrazione la Legge 35/2012 mantiene il riferimento ai rimedi del codice del processo amministrativo (art. 31 della Legge 104/2010) ma introduce conseguenza più dettagliate (e gravi) nei confronti della P.A. e del funzionario inadempiente. Anzitutto le sentenze di cui all’art. 31 della Legge sul processo amministrativo che hanno accertato l’obbligo dell’amministrazione a provvedere sono comunicate alla Corte dei Conti – in via telematica – per il giudizio di responsabilità amministrativa del pubblici funzionario ovvero innescano un possibile procedimento per danno erariale; inoltre la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, del dirigente e del funzionario inadempiente. Si stabilisce inoltre una scala di funzionari sostituti nelle funzioni in caso di inerzia, allo scopo di portare a compimento il prima possibile (metà del termine fissato per legge) l’azione amministrativa in favore dell’istante. Nel campo ambientale, come noto, il silenzio dell’amministrazione non costituisce mai un assenso, bensì una forma di vero e proprio inadempimento dell’organo che deve agire secondo quanto disposto dall’art. 20 della Legge n. 241/90. Ciò avvalora l’applicazione dei nuovi meccanismi sopra riportati. Dello stesso tenore il provvedimento di semplificazione della dichiarazione di inizio attività (SCIA) ex art. 19 della Legge n. 241/90. Secondo la nuova Legge, le segnalazioni certificate di inizio attività dovranno essere corredate dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo nel caso in cui queste siano espressamente previste dalle norme vigenti. Negli altri casi se ne potrà quindi fare a meno.
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Il silenzio dell'Amministrazione
di Monica Taina
Il lungo percorso di semplificazione procedimentale che negli ultimi anni ha avuto importanza crescente, attraverso la conversione in Legge del DL 5/2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ha conosciuto un ulteriore passo avanti. La Legge di conversione – in vigore dal 7 aprile scorso – ha infatti introdotto alcune modifiche significative all’art. 2 della Legge 241/90, in materia di conclusione del procedimenti amministrativo. Fermo restando l’obbligo di concludere il procedimento in modo espresso laddove iniziato con una istanza di parte nel termine prestabilito per legge, o nei trenta giorni fissati dal comma 2, nel caso di silenzio dell’amministrazione la Legge 35/2012 mantiene il riferimento ai rimedi del codice del processo amministrativo (art. 31 della Legge 104/2010) ma introduce conseguenza più dettagliate (e gravi) nei confronti della P.A. e del funzionario inadempiente. Anzitutto le sentenze di cui all’art. 31 della Legge sul processo amministrativo che hanno accertato l’obbligo dell’amministrazione a provvedere sono comunicate alla Corte dei Conti – in via telematica – per il giudizio di responsabilità amministrativa del pubblici funzionario ovvero innescano un possibile procedimento per danno erariale; inoltre la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, del dirigente e del funzionario inadempiente. Si stabilisce inoltre una scala di funzionari sostituti nelle funzioni in caso di inerzia, allo scopo di portare a compimento il prima possibile (metà del termine fissato per legge) l’azione amministrativa in favore dell’istante. Nel campo ambientale, come noto, il silenzio dell’amministrazione non costituisce mai un assenso, bensì una forma di vero e proprio inadempimento dell’organo che deve agire secondo quanto disposto dall’art. 20 della Legge n. 241/90. Ciò avvalora l’applicazione dei nuovi meccanismi sopra riportati. Dello stesso tenore il provvedimento di semplificazione della dichiarazione di inizio attività (SCIA) ex art. 19 della Legge n. 241/90. Secondo la nuova Legge, le segnalazioni certificate di inizio attività dovranno essere corredate dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo nel caso in cui queste siano espressamente previste dalle norme vigenti. Negli altri casi se ne potrà quindi fare a meno.
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