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Il trasportatore di rifiuti può utilizzare anche mezzi di una diversa impresa iscritta all’Albo?
di Giulia Guagnini
Categoria: Rifiuti
Le concrete esigenze del trasporto dei rifiuti possono determinare la necessità, da parte di un soggetto iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di utilizzare – oltre ad un proprio mezzo regolarmente figurante nel provvedimento di iscrizione (es. trattore) – anche un mezzo appartenente ad un diverso soggetto (es. rimorchio) anch’esso regolarmente iscritto all’Albo. In tali casi occorre interrogarsi circa la liceità o meno di tale prassi, alla luce delle vigenti norme in materia di trasporto dei rifiuti. A tal proposito occorre innanzitutto premettere che nel D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152[1] (v. in particolare artt. 193 e 212, rispettivamente in tema di “Trasporto dei rifiuti” e di “Albo Nazionale Gestori Ambientali”) non si rinvengono specifiche disposizioni applicabili al caso di specie. La Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98[2] pone il caso in cui “per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi” (punto 1, lett. v): in tali casi “gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo, c. fiscale, n. aut. Albo), dei diversi mezzi utilizzati (es. targa automezzo), il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità potranno essere riportati sulle tre copie che accompagnano il trasporto medesimo nell’apposito spazio riservato alle “annotazioni””. Si tratta tuttavia di una fattispecie che, a ben vedere, non pare avere attinenza con il caso qui in esame. Non risulta nemmeno che siano state emanate Circolari o Delibere dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali al riguardo. In termini generali si deve però considerare che il D.M. 3 giugno 2014, n. 120[3] (recante la disciplina dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali), la modulistica predisposta per l’iscrizione e le pertinenti Delibere del Comitato Nazionale conducono a ritenere che uno dei presupposti essenziali dell’iscrizione per le attività di trasporto sia costituito dalla preventiva dimostrazione della piena ed esclusiva disponibilità dei veicoli. In proposito l’art. 15, comma 3, del citato D.M. dispone che: “le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada corredano la domanda di iscrizione con la seguente, ulteriore, documentazione: a) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente, dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare; b) copia conforme all’originale della carta di circolazione dei veicoli. Nel caso di intestatario della carta di circolazione diverso dal richiedente l’iscrizione, deve essere presentata la documentazione, prevista dalla vigente normativa in materia di autotrasporto, che attesti la piena ed esclusiva disponibilità dei veicoli». Pertanto un’impresa iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali può operare esclusivamente con veicoli (motrici e rimorchi nel caso di specie) dei quali possa dimostrare la piena ed esclusiva disponibilità e che siano stati preventivamente valutati come idonei a trasportare i rifiuti per i quali è stata richiesta l’iscrizione. Per questo insieme di ragioni, l’impresa è vincolata ad utilizzare unicamente i veicoli che, all’atto dell’iscrizione o in fase successiva, siano stati associati alla medesima e, nel caso in cui intendesse operare con veicoli precedentemente elencati nel provvedimento di iscrizione di un’altra impresa, dovrà provvedere in primo luogo ad acquisirne la piena ed esclusiva disponibilità, ed in secondo luogo a richiedere l’integrazione della propria iscrizione mediante l’inclusione di tali veicoli nel titolo abilitativo del quale dispone. In nessun modo, quindi, il medesimo veicolo potrà essere presente nel provvedimento d’iscrizione di due diverse imprese. In dottrina è stato inoltre osservato, a tal proposito, che “La normativa relativa al trasporto dei rifiuti non prevede che un’impresa iscritta all’Albo gestori ambientali possa trainare un semirimorchio di altra impresa anche se iscritta all’Albo … Occorre tenere presente che ai fini dell’individuazione delle responsabilità, nel formulario di identificazione dei rifiuti va indicato il nominativo dell’impresa che effettua il trasporto e il numero di targa del veicolo utilizzato. Tale numero di targa non può che corrispondere a quello riportato nel provvedimento d’iscrizione all’Albo dell’impresa stessa la quale, nel momento in cui controfirma il formulario, assume la responsabilità del corretto svolgimento del trasporto”[4]. A nostro avviso, la tesi interpretativa appena esposta risulta condivisibile, proprio in ragione della necessità di individuare correttamente il soggetto che effettua il trasporto e le relative responsabilità ad esso ascrivibili: in considerazione di ciò, e nel silenzio della legge, si ritiene pertanto che il trasporto di rifiuti non possa essere svolto utilizzando due mezzi riconducibili a due Società diverse, sebbene entrambe in possesso di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali che includa i mezzi stessi.
[1] “Norme in materia ambientale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 – S.O. n. 96, ed in vigore dal 29 aprile 2006. [2] “Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di trasporto”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 11 settembre 1998, n. 212. [3] “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 agosto 2014 ed in vigore dal 7 settembre 2014. [4] FICCO P., ““Trazionisti”: il trasportatore iscritto all’Albo gestori non può trainare il semirimorchio di un’altra impresa”, in Rifiuti – Bollettino di informazione normativa, n. 6/14.
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Il trasportatore di rifiuti può utilizzare anche mezzi di una diversa impresa iscritta all’Albo?
di Giulia Guagnini
Le concrete esigenze del trasporto dei rifiuti possono determinare la necessità, da parte di un soggetto iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di utilizzare – oltre ad un proprio mezzo regolarmente figurante nel provvedimento di iscrizione (es. trattore) – anche un mezzo appartenente ad un diverso soggetto (es. rimorchio) anch’esso regolarmente iscritto all’Albo.
In tali casi occorre interrogarsi circa la liceità o meno di tale prassi, alla luce delle vigenti norme in materia di trasporto dei rifiuti.
A tal proposito occorre innanzitutto premettere che nel D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152[1] (v. in particolare artt. 193 e 212, rispettivamente in tema di “Trasporto dei rifiuti” e di “Albo Nazionale Gestori Ambientali”) non si rinvengono specifiche disposizioni applicabili al caso di specie.
La Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98[2] pone il caso in cui “per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi” (punto 1, lett. v): in tali casi “gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo, c. fiscale, n. aut. Albo), dei diversi mezzi utilizzati (es. targa automezzo), il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità potranno essere riportati sulle tre copie che accompagnano il trasporto medesimo nell’apposito spazio riservato alle “annotazioni””. Si tratta tuttavia di una fattispecie che, a ben vedere, non pare avere attinenza con il caso qui in esame.
Non risulta nemmeno che siano state emanate Circolari o Delibere dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali al riguardo.
In termini generali si deve però considerare che il D.M. 3 giugno 2014, n. 120[3] (recante la disciplina dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali), la modulistica predisposta per l’iscrizione e le pertinenti Delibere del Comitato Nazionale conducono a ritenere che uno dei presupposti essenziali dell’iscrizione per le attività di trasporto sia costituito dalla preventiva dimostrazione della piena ed esclusiva disponibilità dei veicoli. In proposito l’art. 15, comma 3, del citato D.M. dispone che:
“le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada corredano la domanda di iscrizione con la seguente, ulteriore, documentazione:
a) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente, dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
b) copia conforme all’originale della carta di circolazione dei veicoli. Nel caso di intestatario della carta di circolazione diverso dal richiedente l’iscrizione, deve essere presentata la documentazione, prevista dalla vigente normativa in materia di autotrasporto, che attesti la piena ed esclusiva disponibilità dei veicoli».
Pertanto un’impresa iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali può operare esclusivamente con veicoli (motrici e rimorchi nel caso di specie) dei quali possa dimostrare la piena ed esclusiva disponibilità e che siano stati preventivamente valutati come idonei a trasportare i rifiuti per i quali è stata richiesta l’iscrizione.
Per questo insieme di ragioni, l’impresa è vincolata ad utilizzare unicamente i veicoli che, all’atto dell’iscrizione o in fase successiva, siano stati associati alla medesima e, nel caso in cui intendesse operare con veicoli precedentemente elencati nel provvedimento di iscrizione di un’altra impresa, dovrà provvedere in primo luogo ad acquisirne la piena ed esclusiva disponibilità, ed in secondo luogo a richiedere l’integrazione della propria iscrizione mediante l’inclusione di tali veicoli nel titolo abilitativo del quale dispone. In nessun modo, quindi, il medesimo veicolo potrà essere presente nel provvedimento d’iscrizione di due diverse imprese.
In dottrina è stato inoltre osservato, a tal proposito, che “La normativa relativa al trasporto dei rifiuti non prevede che un’impresa iscritta all’Albo gestori ambientali possa trainare un semirimorchio di altra impresa anche se iscritta all’Albo … Occorre tenere presente che ai fini dell’individuazione delle responsabilità, nel formulario di identificazione dei rifiuti va indicato il nominativo dell’impresa che effettua il trasporto e il numero di targa del veicolo utilizzato. Tale numero di targa non può che corrispondere a quello riportato nel provvedimento d’iscrizione all’Albo dell’impresa stessa la quale, nel momento in cui controfirma il formulario, assume la responsabilità del corretto svolgimento del trasporto”[4].
A nostro avviso, la tesi interpretativa appena esposta risulta condivisibile, proprio in ragione della necessità di individuare correttamente il soggetto che effettua il trasporto e le relative responsabilità ad esso ascrivibili: in considerazione di ciò, e nel silenzio della legge, si ritiene pertanto che il trasporto di rifiuti non possa essere svolto utilizzando due mezzi riconducibili a due Società diverse, sebbene entrambe in possesso di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali che includa i mezzi stessi.
[1] “Norme in materia ambientale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 – S.O. n. 96, ed in vigore dal 29 aprile 2006.
[2] “Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di trasporto”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 11 settembre 1998, n. 212.
[3] “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 agosto 2014 ed in vigore dal 7 settembre 2014.
[4] FICCO P., ““Trazionisti”: il trasportatore iscritto all’Albo gestori non può trainare il semirimorchio di un’altra impresa”, in Rifiuti – Bollettino di informazione normativa, n. 6/14.
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