Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze
"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Il trasporto dei S.O.A. alla luce delle nuove Linee Guida italiane: quali obblighi documentali?
di Monica Taina
Categoria: Rifiuti
Premettendo che l’art. 185 della Parte IV del D. L.vo n. 152/2006, fin dalla riforma operata dal D. L.vo n. 205/2010, prevede, peraltro riproducendo esattamente il contenuto dell’art. 2 comma 2 lett. b) della Direttiva europea sui rifiuti che siano esclusi dal campo di applicazione della disciplina rifiuti: “i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio”, e tale affermazione non è mai stata posta in discussione, le conseguenze operative di tale classificazione sono, da tempo oggetto di interpretazioni contrastanti. Ci si riferisce in particolare alla questione del trasporto dei S.O.A. ed alla necessità di individuare una documentazione corretta di accompagnamento: dalla partenza dei materiali al punto di arrivo, considerando che spesso, la destinazione non è diretta a smaltimento/recupero, ma passa per siti di trasformazione o depositi/magazzini di transito. Partiamo dal presupposto che il trasporto dei S.O.A. e dei Pd (prodotti derivati) ex Regolamento 1069/2009 deve essere esclusivamente accompagnato dal documento commerciale (e certificato sanitario) di cui al Regolamento stesso (art. 21) e specificato al Reg. Ue 142/2011 (art. 17), invece il trasporto dei S.O.A. destinati a smaltimento/recupero deve invece seguire le regole del trasporto rifiuti. Occorre poi anche aver presente che l’interpretazione in ordine alla vigenza dell’art. 193 del TUA – che disciplina la documentazione di accompagnamento del trasporto rifiuti – sta conoscendo, negli ultimi anni, vicende alterne, per effetto dei continui rinvii della piena operatività del SISTRI[1][2]. Tale norma, nella versione ante riforma del D. L.vo n. 205/2010 (quindi nella versione ante piena operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti che si ritiene attualmente vigente) consente un trasporto senza formulario e con semplice documento di accompagnamento di cui al Regolamento 1069/2009. Il comma 10 di tale articolo, infatti, così dispone: “Il documento commerciale, di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1774/2002 [si legga Reg. n. 1069/2009] del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1”. Una simile formulazione non si ritrova più però nella versione dell’art. 193 riformata dal D. L.vo n. 205/2010 che troverà piena vigenza nel momento in cui anche il SISTRI troverà piena attuazione, ovvero, al momento in cui si scrive, tutt’al più dal prossimo gennaio 2015. La sovrapposizione di quadri normativi diversi ha creato (e sta creando) non pochi problemi sul territorio sia per gli operatori sia per gli organi di controllo, e proprio per questi motivi, il Legislatore italiano avrebbe chiesto direttamente chiarimenti a livello europeo. Mai pervenuti, almeno non formalmente. Di conseguenza, sul punto, sono intervenute, le Linee Guida interministeriali (del Ministero dell’Ambiente delle politiche agricole e della salute),licenziate dalla Conferenza Unificata Stato – Regioni il 7 febbraio 2013. Tale documento, di carattere non vincolante ed esclusivamente interpretativo, è di indirizzo e coordinamento per gli operatori del settore, allo scopo di “… garantire sull’intero territorio nazionale l’uniformità applicativa del Regolamento Ce n.1069/2009 e del suo Regolamento di attuazione…” (premessa alle Linee Guida). Le indicazioni ministeriali in ordine al trasporto prevedono che: “… se i S.O.A. ed i prodotti derivati sono destinati ad essere smaltiti come rifiuti, il documento commerciale normalmente utilizzato nel trasporto deve essere sostituito dalla documentazione prevista dalla normativa ambientale…” (art. 8). Il successivo articolo 10 indica che lo smaltimento come rifiuti dei S.O.A. e prodotti derivati di categoria 1, 2 e 3, deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa ambientale in particolare avuto riguardo a mezzi di trasporto, formulario rifiuti o sistema SISTRI nei casi in cui i S.O.A. siano destinati a: impianti di incenerimento e coincenerimento (con o senza trattamento preliminare o sterilizzazione a pressione e marcatura permanente), discariche autorizzate con la specifica delle diverse tipologie di S.O.A. È interessante notare che nella prima versione – in bozza – delle LG, vi era la formulazione di un secondo comma all’art. 10 (eliminata nella versione definitiva) secondo cui: “I S.O.A. o prodotti derivati di qualunque categoria, comprese le carcasse di animali morti, nelle eventuali fasi successive alla raccolta dal luogo di produzione (magazzinaggio, trasformazione in impianti riconosciuti ai sensi del Regolamento UE n. 1069/2009) sono da considerarsi ancora sottoprodotti di origine animale e pertanto sottostanno agli obblighi previsti dal Regolamento, trasporto compreso”. Tale comma, come detto, non compare più nella versione definitiva delle LG, oggi in uso. Possiamo quindi affermare che, in linea con l’orientamento giurisprudenziale consolidato, le LG sembrano confermare che non in tutti i casi i S.O.A. devono considerarsi rifiuti e rispettare la disciplina della Parte IV del TUA ma solo se destinati a incenerimento e coincenerimento o a discarica, non è chiaro però se tale regola si debba ritenere applicabile nei soli casi in cui il produttore avvii i S.O.A. direttamente a smaltimento finale oppure – per effetto dell’eliminazione del comma 2 dell’art. 10 – anche quando vi sia un sito intermedio di deposito prima del definitivo smaltimento. In tale ultimo caso imponendo al produttore un controllo – oltre le sue possibilità operative – sull’intera catena dei S.O.A., anche post trattamenti intermedi[3]. Un altro limite delle LG in odine al trasporto è quello di prescrivere l’utilizzo del FIR/SISTRI per lo “smaltimento” genericamente identificato come “incenerimento, discarica e coincenerimento”, quindi con il difetto di individuare una operazione come quella di “coincenerimento” esclusivamente come smaltimento mentre potrebbe anche essere di recupero, ma soprattutto con il forte limite di non contemplare l’opzione – che invece il Regolamento Ue prevede – dell’utilizzo dei S.O.A. come combustibile (ad es: per impianti di biogas). La questione si è complicata anche per alcune prese di posizione regionali e delle associazioni di categoria che hanno contribuito ad incrementare il grado di confusione in ordine alla documentazione inerente il trasporto. L’unica soluzione che appare oggi giuridicamente corretta è quella di dare il corretto valore alle Linee Guida e di tener presente solo la disciplina nazionale vigente. Ribadendo quindi che le Linee Guida, nazionali, ed a maggior ragione regionali, non sono altro che indicazioni operative prive di valore giuridico cogente per gli operatori, la scelta del produttore di S.O.A. per la corretta gestione degli stessi, compreso il trasporto, deve orientarsi in riferimento all’art. 185 ed all’art. 193 del TUA. Secondo l’art. 185 i S.O.A. devono essere gestiti come rifiuti solo nei casi in cui siano avviati a incenerimento, smaltimento in discarica, impianti di biogas e compostaggio. La norma – di precisa trasposizione europea – deve essere interpretata letteralmente e restrittivamente, trattandosi di una eccezione alla disciplina generale, quindi i siti intermedi (magazzini di deposito o di trasformazione dei S.O.A.) cui i S.O.A. sono avviati dai produttori non sono interessati dall’applicazione del secondo capoverso dell’art. 185, cioè sono a tutti gli effetti S.O.A. che come tali vanno trasportati con DDT ex reg. Ue n. 1069/2009. La corretta interpretazione dell’art. 193 del TUA – altra norma di rango nazionale e quindi senz’altro superiore alle indicazioni delle LG – porta poi a ritenere che, ancora oggi, e almeno fino alla piena operatività del SISTRI (data presunta gennaio 2015), il DDT ex Reg. 1069/2009 sia da ritenersi sostitutivo del FIR, a motivo di ciò anche l’avvio a produzione di biogas può ancora dirsi assoggettato alle regole di trasporto europee.
[1] Sul punto si rinvia ai numerosi commenti in tema di S. MAGLIA, tra cui: “Nuovo D.M. SISTRI: ancora ridotto il numero degli obbligati” pubblicato il 29 aprile 2014 sul sito www.tuttoambiente.it; nonché, del medesimo autore: “Qual è il testo vigente dell’art. 188 T.U.A. sugli obblighi del produttore di rifiuti?” sempre on line dal 29 aprile 2014.
[2] Senza considerare che non tutti gli operatori del mercato dei S.O.A. sono interessati al sistema SISTRI che, allo stato, è fondamentalmente riservato alla gestione dei soli rifiuti pericolosi. Non esiste oggi un documento che indichi se le caratteristiche di pericolo dei S.O.A. – di cui al Regolamento UE, quindi dettate secondo ragioni sanitarie – possano considerarsi equipollenti a quelle previste per i rifiuti.
[3] Si deve sottolineare in merito che già i “considerando” nr. 21 e 22 del regolamento n. 1069/2009 sottolineano la necessità, per motivi di certezza del diritto e di controllo dei rischi potenziali, di determinare il punto di partenza nel ciclo di vita dei S.O.A. a partire dal quale di applicano le prescrizioni del Reg. (CE) n. 1069/2009 ed il punto finale per quei prodotti che non hanno più pertinenza per la sicurezza della catena dei mangimi, e l’art. 4 del Regolamento dispone: “Non appena gli operatori generano sottoprodotti animali o prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, essi li identificano e provvedono affinché siano trattati in conformità del presente regolamento (punto di partenza)”, inoltre il comma 2 precisa: “In tutte le fasi della raccolta, del trasporto, della manipolazione, del trattamento, della trasformazione, della lavorazione, del magazzinaggio, dell’immissione sul mercato, della distribuzione, dell’impiego e dello smaltimento nell’ambito delle imprese sotto il loro controllo, gli operatori provvedono affinché i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati rispettino le prescrizioni del presente regolamento pertinenti con le loro attività”. Il che significa che la “natura originaria di S.O.A.”, definita dal produttore degli stessi, condiziona l’intera gestione degli stessi, fino alla fine vita per smaltimento.
Categorie
Il trasporto dei S.O.A. alla luce delle nuove Linee Guida italiane: quali obblighi documentali?
di Monica Taina
Premettendo che l’art. 185 della Parte IV del D. L.vo n. 152/2006, fin dalla riforma operata dal D. L.vo n. 205/2010, prevede, peraltro riproducendo esattamente il contenuto dell’art. 2 comma 2 lett. b) della Direttiva europea sui rifiuti che siano esclusi dal campo di applicazione della disciplina rifiuti: “i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio”, e tale affermazione non è mai stata posta in discussione, le conseguenze operative di tale classificazione sono, da tempo oggetto di interpretazioni contrastanti.
Ci si riferisce in particolare alla questione del trasporto dei S.O.A. ed alla necessità di individuare una documentazione corretta di accompagnamento: dalla partenza dei materiali al punto di arrivo, considerando che spesso, la destinazione non è diretta a smaltimento/recupero, ma passa per siti di trasformazione o depositi/magazzini di transito.
Partiamo dal presupposto che il trasporto dei S.O.A. e dei Pd (prodotti derivati) ex Regolamento 1069/2009 deve essere esclusivamente accompagnato dal documento commerciale (e certificato sanitario) di cui al Regolamento stesso (art. 21) e specificato al Reg. Ue 142/2011 (art. 17), invece il trasporto dei S.O.A. destinati a smaltimento/recupero deve invece seguire le regole del trasporto rifiuti.
Occorre poi anche aver presente che l’interpretazione in ordine alla vigenza dell’art. 193 del TUA – che disciplina la documentazione di accompagnamento del trasporto rifiuti – sta conoscendo, negli ultimi anni, vicende alterne, per effetto dei continui rinvii della piena operatività del SISTRI[1] [2].
Tale norma, nella versione ante riforma del D. L.vo n. 205/2010 (quindi nella versione ante piena operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti che si ritiene attualmente vigente) consente un trasporto senza formulario e con semplice documento di accompagnamento di cui al Regolamento 1069/2009. Il comma 10 di tale articolo, infatti, così dispone: “Il documento commerciale, di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1774/2002 [si legga Reg. n. 1069/2009] del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1”.
Una simile formulazione non si ritrova più però nella versione dell’art. 193 riformata dal D. L.vo n. 205/2010 che troverà piena vigenza nel momento in cui anche il SISTRI troverà piena attuazione, ovvero, al momento in cui si scrive, tutt’al più dal prossimo gennaio 2015.
La sovrapposizione di quadri normativi diversi ha creato (e sta creando) non pochi problemi sul territorio sia per gli operatori sia per gli organi di controllo, e proprio per questi motivi, il Legislatore italiano avrebbe chiesto direttamente chiarimenti a livello europeo. Mai pervenuti, almeno non formalmente.
Di conseguenza, sul punto, sono intervenute, le Linee Guida interministeriali (del Ministero dell’Ambiente delle politiche agricole e della salute), licenziate dalla Conferenza Unificata Stato – Regioni il 7 febbraio 2013.
Tale documento, di carattere non vincolante ed esclusivamente interpretativo, è di indirizzo e coordinamento per gli operatori del settore, allo scopo di “… garantire sull’intero territorio nazionale l’uniformità applicativa del Regolamento Ce n.1069/2009 e del suo Regolamento di attuazione…” (premessa alle Linee Guida).
Le indicazioni ministeriali in ordine al trasporto prevedono che: “… se i S.O.A. ed i prodotti derivati sono destinati ad essere smaltiti come rifiuti, il documento commerciale normalmente utilizzato nel trasporto deve essere sostituito dalla documentazione prevista dalla normativa ambientale…” (art. 8).
Il successivo articolo 10 indica che lo smaltimento come rifiuti dei S.O.A. e prodotti derivati di categoria 1, 2 e 3, deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa ambientale in particolare avuto riguardo a mezzi di trasporto, formulario rifiuti o sistema SISTRI nei casi in cui i S.O.A. siano destinati a: impianti di incenerimento e coincenerimento (con o senza trattamento preliminare o sterilizzazione a pressione e marcatura permanente), discariche autorizzate con la specifica delle diverse tipologie di S.O.A.
È interessante notare che nella prima versione – in bozza – delle LG, vi era la formulazione di un secondo comma all’art. 10 (eliminata nella versione definitiva) secondo cui: “I S.O.A. o prodotti derivati di qualunque categoria, comprese le carcasse di animali morti, nelle eventuali fasi successive alla raccolta dal luogo di produzione (magazzinaggio, trasformazione in impianti riconosciuti ai sensi del Regolamento UE n. 1069/2009) sono da considerarsi ancora sottoprodotti di origine animale e pertanto sottostanno agli obblighi previsti dal Regolamento, trasporto compreso”.
Tale comma, come detto, non compare più nella versione definitiva delle LG, oggi in uso.
Possiamo quindi affermare che, in linea con l’orientamento giurisprudenziale consolidato, le LG sembrano confermare che non in tutti i casi i S.O.A. devono considerarsi rifiuti e rispettare la disciplina della Parte IV del TUA ma solo se destinati a incenerimento e coincenerimento o a discarica, non è chiaro però se tale regola si debba ritenere applicabile nei soli casi in cui il produttore avvii i S.O.A. direttamente a smaltimento finale oppure – per effetto dell’eliminazione del comma 2 dell’art. 10 – anche quando vi sia un sito intermedio di deposito prima del definitivo smaltimento.
In tale ultimo caso imponendo al produttore un controllo – oltre le sue possibilità operative – sull’intera catena dei S.O.A., anche post trattamenti intermedi[3].
Un altro limite delle LG in odine al trasporto è quello di prescrivere l’utilizzo del FIR/SISTRI per lo “smaltimento” genericamente identificato come “incenerimento, discarica e coincenerimento”, quindi con il difetto di individuare una operazione come quella di “coincenerimento” esclusivamente come smaltimento mentre potrebbe anche essere di recupero, ma soprattutto con il forte limite di non contemplare l’opzione – che invece il Regolamento Ue prevede – dell’utilizzo dei S.O.A. come combustibile (ad es: per impianti di biogas).
La questione si è complicata anche per alcune prese di posizione regionali e delle associazioni di categoria che hanno contribuito ad incrementare il grado di confusione in ordine alla documentazione inerente il trasporto.
L’unica soluzione che appare oggi giuridicamente corretta è quella di dare il corretto valore alle Linee Guida e di tener presente solo la disciplina nazionale vigente.
Ribadendo quindi che le Linee Guida, nazionali, ed a maggior ragione regionali, non sono altro che indicazioni operative prive di valore giuridico cogente per gli operatori, la scelta del produttore di S.O.A. per la corretta gestione degli stessi, compreso il trasporto, deve orientarsi in riferimento all’art. 185 ed all’art. 193 del TUA.
Secondo l’art. 185 i S.O.A. devono essere gestiti come rifiuti solo nei casi in cui siano avviati a incenerimento, smaltimento in discarica, impianti di biogas e compostaggio.
La norma – di precisa trasposizione europea – deve essere interpretata letteralmente e restrittivamente, trattandosi di una eccezione alla disciplina generale, quindi i siti intermedi (magazzini di deposito o di trasformazione dei S.O.A.) cui i S.O.A. sono avviati dai produttori non sono interessati dall’applicazione del secondo capoverso dell’art. 185, cioè sono a tutti gli effetti S.O.A. che come tali vanno trasportati con DDT ex reg. Ue n. 1069/2009.
La corretta interpretazione dell’art. 193 del TUA – altra norma di rango nazionale e quindi senz’altro superiore alle indicazioni delle LG – porta poi a ritenere che, ancora oggi, e almeno fino alla piena operatività del SISTRI (data presunta gennaio 2015), il DDT ex Reg. 1069/2009 sia da ritenersi sostitutivo del FIR, a motivo di ciò anche l’avvio a produzione di biogas può ancora dirsi assoggettato alle regole di trasporto europee.
[1] Sul punto si rinvia ai numerosi commenti in tema di S. MAGLIA, tra cui: “Nuovo D.M. SISTRI: ancora ridotto il numero degli obbligati” pubblicato il 29 aprile 2014 sul sito www.tuttoambiente.it; nonché, del medesimo autore: “Qual è il testo vigente dell’art. 188 T.U.A. sugli obblighi del produttore di rifiuti?” sempre on line dal 29 aprile 2014.
[2] Senza considerare che non tutti gli operatori del mercato dei S.O.A. sono interessati al sistema SISTRI che, allo stato, è fondamentalmente riservato alla gestione dei soli rifiuti pericolosi. Non esiste oggi un documento che indichi se le caratteristiche di pericolo dei S.O.A. – di cui al Regolamento UE, quindi dettate secondo ragioni sanitarie – possano considerarsi equipollenti a quelle previste per i rifiuti.
[3] Si deve sottolineare in merito che già i “considerando” nr. 21 e 22 del regolamento n. 1069/2009 sottolineano la necessità, per motivi di certezza del diritto e di controllo dei rischi potenziali, di determinare il punto di partenza nel ciclo di vita dei S.O.A. a partire dal quale di applicano le prescrizioni del Reg. (CE) n. 1069/2009 ed il punto finale per quei prodotti che non hanno più pertinenza per la sicurezza della catena dei mangimi, e l’art. 4 del Regolamento dispone: “Non appena gli operatori generano sottoprodotti animali o prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, essi li identificano e provvedono affinché siano trattati in conformità del presente regolamento (punto di partenza)”, inoltre il comma 2 precisa: “In tutte le fasi della raccolta, del trasporto, della manipolazione, del trattamento, della trasformazione, della lavorazione, del magazzinaggio, dell’immissione sul mercato, della distribuzione, dell’impiego e dello smaltimento nell’ambito delle imprese sotto il loro controllo, gli operatori provvedono affinché i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati rispettino le prescrizioni del presente regolamento pertinenti con le loro attività”. Il che significa che la “natura originaria di S.O.A.”, definita dal produttore degli stessi, condiziona l’intera gestione degli stessi, fino alla fine vita per smaltimento.
Torna all'elenco completo
© Riproduzione riservata