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Stefano Maglia

Il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario configura un reato?

di Stefano Maglia, Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

Il previgente D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 recante “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”[1], prevedeva all’art. 52, c. 3 quanto segue:
Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all’articolo 15 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.
Sotto la vigenza del Decreto Ronchi è stato commesso da molti – ad avviso di chi scrive – l’errore interpretativo di ritenere che il reato di cui all’art. 483 del Codice Penale[2] si applicasse solo alla fattispecie di predisposizione e utilizzo del certificato di analisi falso. In realtà, a ben guardare, tale pena si applicava a tre diverse fattispecie:
1. trasporto di rifiuti pericolosi in assenza di formulario;
2. trasporto di rifiuti pericolosi indicando nel formulario dati incompleti o inesatti;
3. uso di un certificato di analisi falso.
Con l’entrata in vigore del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”[3], la nuova norma di cui all’art. 258, c. 4, riproponeva sostanzialmente la medesima disposizione sanzionatoria previgente che è rimasta tale fino al 25 dicembre 2010.
È stato, infatti, solo con l’entrata in vigore del D.L.vo 3 dicembre 2010, n. 205 (cd. IV Correttivo al T.U.A.) recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” che, per effetto dell’art. 35, c. 1, è stata modificata la portata dell’art. 258, c. 4, come segue:
Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.
Dal 26 dicembre 2010, quindi, data di entrata in vigore del IV correttivo, la previsione sanzionatoria è mutata rispetto al passato: se, quindi, fino al 25 dicembre 2010 il trasporto di rifiuti pericolosi in assenza di formulario configurava un reato, dal 26 dicembre 2010 non più, perché la pena di cui all’art. 483 Cod. Pen. si applica solo all’ipotesi di chi, predisponendo un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi utilizza un certificato falso durante il trasporto.
In data 16 agosto 2011, però, è entrato in vigore il D.L.vo 7 luglio 2011, n. 121 recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”[4] che, all’art. 4, c. 2-bis così dispone:
“2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i soggetti di cui all’articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non adempiono alle prescrizioni di cui all’articolo 28, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste dall’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all’entrata in vigore del presente decreto”.
In altre parole, ciò significa che, con la sopraccitata previsione normativa, dal 16 agosto 2011 anche il trasporto di rifiuti pericolosi in assenza di formulario è tornato a configurare un reato: c’è stato, dunque, un periodo di transizione limitato (dal 26 dicembre 2010 al 15 agosto 2011) in cui non lo è stato. In argomento, la recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione feriale penale, n. 36275 del 1 settembre 2016 (Pres. Fumo, Est. Mengoni) conferma questa interpretazione, peraltro prevalente in dottrina, a differenza della precedente sentenza Cass. III Pen., n. 3692 del 28 gennaio 2014 (Pres. Mannino, Est. Ramacci), secondo la quale non c’era mai stato un vuoto normativo[5].
Peraltro, si segnala ulteriormente che la L. 30 ottobre 2013, n. 125 rubricata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”[6], all’art. 11, c. 3-bis prevede che:
Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni”.
In ordine all’entrata in vigore del SISTRI si rammenta, infine, che il D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 (cd. “Milleproroghe”) – modificando il D.L. 31 agosto 2013, n. 101 conv. in L. 30 ottobre 2013, n. 125 – ha previsto che fino al 31 dicembre 2016, al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.L.vo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. In sostanza, il D.L. 2010/15 ha prorogato il cd. doppio binario, in base al quale i soggetti obbligati al SISTRI devono assicurare la tracciabilità dei rifiuti mediante il sistema costituito da registri, formulari e MUD.
Quindi, ed in conclusione, al momento in cui si scrive, il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario integra ancora un reato; dal 1 gennaio 2017 (ipotizzabile come data di piena entrata in vigore del SISTRI), invece, entrando in vigore la formulazione dell’art. 258, c. 4 di cui al D.L.vo 205/10, non più, a meno che intervenga un nuovo provvedimento normativo che disponga altrimenti.

 

[1] In Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997 – S.O. n. 33

[2] Art. 483 Codice Penale
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.

[3] In G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Supplemento Ordinario n. 96, ed in vigore dal 29 aprile 2006

[4] In G.U. n. 177 del 1 Agosto 2011 ed in vigore dal 16 agosto 2011.

[5] Si veda M. SANTOLOCI – V. VATTANI, Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario inesatto: era e resta sempre sanzione penale. Non è mai esistito il presunto “vuoto normativo” …, www.dirittoambiente.net

[6] In G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013 ed in vigore dal 31 ottobre 2013.

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