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Il trasporto transfrontaliero dei rifiuti via mare
di Monica Taina
Categoria: Rifiuti
Numerosi sono gli adempimenti amministrativi a carico di colui che deve disporre il trasporto dei rifiuti, a maggior ragione se trattasi di trasporto transfrontaliero e se viene eseguito via mare. Già nel 2008 il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto aveva emanato un provvedimento – Circolare n. 22/2008-Serie Merci pericolose – prot.86/4075 – inerente le norme applicabili al trasporto via mare dei rifiuti. L’atto è stato emesso sia in riferimento al TUA che al Regolamento sul trasporto transfrontaliero di rifiuti (Reg. 1013/2006) oltreché al D.M. 31 ottobre 1991, n. 459, “Regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli”, tutta una serie di disposizioni, ad oggi vigenti ed applicabili, di cui l’operatore deve tener conto affinché il trasporto sia corretto (e non sanzionabile). Del resto lo stesso TUA prevede all’art. 265 co. 2 che: “In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di cui all’articolo 195, comma 2, lettera l), e fermo restando quanto previsto dall’art. 188-ter e dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico, i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose”. Quanto invece alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti l’art. 194 richiama la disciplina comunitaria come prevalente “Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4…” tenendo conto che la stessa si riferisce esclusivamente al regime delle spedizioni di rifiuti, senza entrare nel dettaglio della tipologia di trasporto con cui si da corso alla spedizione; infine l’art. 208 comma 14 (in tema di autorizzazioni) espressamente richiama per il trasporto marittimo dei rifiuti la necessità di una autorizzazione allo sbarco e all’imbarco: “Il controllo e l’autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l’autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all’articolo 193, comma 1, del presente decreto”. Il Regolamento n. 1013/2006 – senza entrare nel merito degli adempimenti – è intervenuto dunque a disciplinare la “spedizione” transfrontaliera di rifiuti, intesa come l’insieme di norme che regolano il trasferimento dei rifiuti avendo riferimento proprio all’oggetto della spedizione (cioè i rifiuti). La spedizione è da intendersi quindi come sottoinsieme della più ampia disciplina del “trasporto dei rifiuti” che prevede, in termini generali, anche il rispetto di norme specifiche circa ad esempio, le modalità di esecuzione del trasporto stesso (marittimo, ferroviario, aereo…), oppure le abilitazioni al trasporto (iscrizioni all’Albo Gestori), oppure ancora norme particolari per la presenza di sostanze pericolose (ADR). Proprio alla luce di questa specificazione si pongono le norme sul trasporto marittimo dei rifiuti, pericolosi o non, di cui le Capitanerie di porto italiane (in caso di imbarco in Italia) richiedono l’applicazione: trattasi di norme speciali, relative alla tipologia di trasporto (marittimo), che quindi legittimamente prevedono ulteriori adempimenti nelle fasi di imbarco e sbarco dei rifiuti. Il D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134 dispone in merito al trasporto marittimo di rifiuti pericolosi, mentre il D.M. 459/91 si applica esclusivamente al trasporto marittimo dei rifiuti non pericolosi in colli. In base agli articoli 5 e 11 del D.M. 459/91 l’autorizzazione all’imbarco per i rifiuti non pericolosi prevede che siano preventivamente disposti:
– istanza in bollo all’Autorità marittima del porto di imbarco;
– dichiarazione in duplice esemplare di non pericolosità dei rifiuti sottoscritta anche da un chimico iscritto all’Albo professionale;
– FIR o nel caso di esportazione moduli ex Reg. 1013/2006.
Per l’ottenimento del nulla osta allo sbarco, prima dell’arrivo a destinazione deve essere data apposita comunicazione all’autorità marittima del porto di sbarco, presentando copia autentica della comunicazione effettuata alla regione nel cui territorio è ubicato l’impianto di smaltimento/recupero al quale i rifiuti sono destinati, nonché copia dell’attestato o dell’autorizzazione di ricevimento della regione stessa.
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Il trasporto transfrontaliero dei rifiuti via mare
di Monica Taina
Numerosi sono gli adempimenti amministrativi a carico di colui che deve disporre il trasporto dei rifiuti, a maggior ragione se trattasi di trasporto transfrontaliero e se viene eseguito via mare.
Già nel 2008 il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto aveva emanato un provvedimento – Circolare n. 22/2008-Serie Merci pericolose – prot.86/4075 – inerente le norme applicabili al trasporto via mare dei rifiuti.
L’atto è stato emesso sia in riferimento al TUA che al Regolamento sul trasporto transfrontaliero di rifiuti (Reg. 1013/2006) oltreché al D.M. 31 ottobre 1991, n. 459, “Regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli”, tutta una serie di disposizioni, ad oggi vigenti ed applicabili, di cui l’operatore deve tener conto affinché il trasporto sia corretto (e non sanzionabile).
Del resto lo stesso TUA prevede all’art. 265 co. 2 che: “In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di cui all’articolo 195, comma 2, lettera l), e fermo restando quanto previsto dall’art. 188-ter e dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico, i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose”. Quanto invece alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti l’art. 194 richiama la disciplina comunitaria come prevalente “Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4…” tenendo conto che la stessa si riferisce esclusivamente al regime delle spedizioni di rifiuti, senza entrare nel dettaglio della tipologia di trasporto con cui si da corso alla spedizione; infine l’art. 208 comma 14 (in tema di autorizzazioni) espressamente richiama per il trasporto marittimo dei rifiuti la necessità di una autorizzazione allo sbarco e all’imbarco: “Il controllo e l’autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l’autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all’articolo 193, comma 1, del presente decreto”.
Il Regolamento n. 1013/2006 – senza entrare nel merito degli adempimenti – è intervenuto dunque a disciplinare la “spedizione” transfrontaliera di rifiuti, intesa come l’insieme di norme che regolano il trasferimento dei rifiuti avendo riferimento proprio all’oggetto della spedizione (cioè i rifiuti). La spedizione è da intendersi quindi come sottoinsieme della più ampia disciplina del “trasporto dei rifiuti” che prevede, in termini generali, anche il rispetto di norme specifiche circa ad esempio, le modalità di esecuzione del trasporto stesso (marittimo, ferroviario, aereo…), oppure le abilitazioni al trasporto (iscrizioni all’Albo Gestori), oppure ancora norme particolari per la presenza di sostanze pericolose (ADR).
Proprio alla luce di questa specificazione si pongono le norme sul trasporto marittimo dei rifiuti, pericolosi o non, di cui le Capitanerie di porto italiane (in caso di imbarco in Italia) richiedono l’applicazione: trattasi di norme speciali, relative alla tipologia di trasporto (marittimo), che quindi legittimamente prevedono ulteriori adempimenti nelle fasi di imbarco e sbarco dei rifiuti.
Il D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134 dispone in merito al trasporto marittimo di rifiuti pericolosi, mentre il D.M. 459/91 si applica esclusivamente al trasporto marittimo dei rifiuti non pericolosi in colli.
In base agli articoli 5 e 11 del D.M. 459/91 l’autorizzazione all’imbarco per i rifiuti non pericolosi prevede che siano preventivamente disposti:
– istanza in bollo all’Autorità marittima del porto di imbarco;
– dichiarazione in duplice esemplare di non pericolosità dei rifiuti sottoscritta anche da un chimico iscritto all’Albo professionale;
– FIR o nel caso di esportazione moduli ex Reg. 1013/2006.
Per l’ottenimento del nulla osta allo sbarco, prima dell’arrivo a destinazione deve essere data apposita comunicazione all’autorità marittima del porto di sbarco, presentando copia autentica della comunicazione effettuata alla regione nel cui territorio è ubicato l’impianto di smaltimento/recupero al quale i rifiuti sono destinati, nonché copia dell’attestato o dell’autorizzazione di ricevimento della regione stessa.
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