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Impianti di incenerimento: D.P.C.M. 10 agosto 2016

di Leonardo Benedusi

Categoria: Rifiuti

A distanza di due anni dalla previsione di cui all’art. 35 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014 n. 164, il 5 ottobre è stato finalmente pubblicato in gazzetta ufficiale il DPCM 10 agosto 2016, un decreto di semplice lettura e con contenuti ben definiti.
Tale decreto individua nei propri allegati:
– la capacità attuale di trattamento nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati in esercizio (riferita al novembre 2015);
– la capacità potenziale di trattamento nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati autorizzati e non in esercizio (riferita al novembre 2015);
– gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare o da potenziare per coprire il fabbisogno residuo nazionale di trattamento dei medesimi rifiuti, suddivisi per macroaree e per regioni.
La metodologia e le ipotesi assunte nell’individuazione del fabbisogno sono esplicitate e sviluppate nell’allegato I.
Gli impianti così determinati, riportati nelle tabelle allegate (A, B e C), sono considerati “infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale e realizzano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantendo la sicurezza nazionale nell’autosufficienza del ciclo di gestione integrato dei rifiuti, così come richiesto dall’art. 16 della direttiva 2008/98/CE. Le minori capacità di ldi trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento vanno ridistribuite all’interno della stessa macroarea secondo i criteri generali e le procedure di individuazione esplicitati nell’allegato III al decreto.
Va osservato che l’elenco riportato dal decreto è dinamico, infatti, nelle disposizioni finali riportate nell’art. 6 viene previsto che ogni anni le Regioni e le Province autonome possono inoltrare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) una richiesta, opportunamente corredata, di aggiornamento del fabbisogno residuo regionale.
Dalle premesse del DPCM 10 agosto 2016 emergono elementi interessanti in merito alla VAS; il DPCM è a tutti gli effetti un documento programmatico, per cui l’autorità procedente, individuata nella Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento del MATTM, l’ha accompagnato con il rapporto preliminare di cui all’art. 12 del D.Lgs. 152/06 per verificare se avesse dovuto essere assoggettato alla VAS vera e propria. Il parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale di VIA e di VAS, coinvolta sul rapporto preliminare dall’autorità competente ai fini della parte seconda del D.Lgs. 152/06 (ossia la Direzione Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MATTM), il 10 giugno 2016 evidenziò che non risultavano presenti i contenuti per sottoporre il programma alla verifica di assoggettabilità alla VAS e quindi il procedimento non avrebbe potuto essere ulteriormente proseguito, come precisato dall’autorità competente in data 20 giugno 2016. Conseguentemente l’autorità procedente ha esplicitato la non sussistenza dei presupposti per sottoporre a VAS i contenuti programmatici della proposta di decreto con nota del 4 luglio 2016. In sostanza, è stato ritenuto che non fossero soddisfatti tutti i presupposti di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 6 del D.Lgs. 152/06 (che prevede la sottoesposizione a VAS per tutti i piani e programmi “che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV” del D.Lgs. 152/06), in quanto il DPCM, pur concernente il settore della gestione dei rifiuti, non definisce “il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV”.Saranno, infatti, i successivi atti di pianificazione regionale a definire l’ubicazione puntuale dei nuovi impianti.
Le premesse, pertanto, forniscono una interpretazione circa l’art. 6 del D.Lgs. 152/06, suggerendo che il secondo periodo della lett. a) non vada inteso come una seconda fattispecie, bensì una ulteriore qualifica che devono possedere i piani e programmi indicati nel primo periodo della stessa lett. a) al fine della loro sottoposizione alla VAS.

 

 

 

 

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