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In arrivo il nuovo D.L.vo RAEE?

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 13 dicembre 2013, in prima lettura, lo schema di decreto legislativo per il recepimento della Dir. 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), destinato a sostituire il vigente D.L.vo 151/05. Ora il testo passa prima alla Conferenza unificata Stato-Regioni, poi al Parlamento per l’esame delle competenti commissioni (VIII Ambiente, XIV Politiche dell’Unione Europea, V Bilancio), che hanno tempo fino al 22 gennaio 2014 per poi ritrasmetterlo nuovamente al Governo.
Lo schema di decreto viene adottato ai sensi dell’art. 1 della L. 96/13 (Legge di delegazione europea 2013) ed è costituito – nella bozza attualmente in circolazione – da 42 articoli e 10 allegati.
Innanzitutto si segnala che il campo di applicazione viene ampliato e scaglionato (art. 2), infatti:

– dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 14 agosto 2018, le nuove disposizioni si applicano alle AEE di cui all’All. I (tra cui anche i pannelli fotovoltaici);

– dal 15 agosto 2018 in poi, le nuove disposizioni applicano a tutte le AEE di cui all’All. III.

Oltre all’introduzione di una nuova norma sulle esclusioni (art. 3), si segnalano numerose nuove definizioni (art. 4), tra cui “utensili industriali fissi di grandi dimensioni”, “installazioni fisse di grandi dimensioni”, “macchine mobili non stradali”, “RAEE di piccolissime dimensioni”, “RAEE equivalenti”, “messa a disposizione sul mercato”, “rimozione”, “dispositivo medico”, “dispositivo medico-diagnostico in vitro”, “dispositivo medico impiantabile attivo”, “distributore ad dettaglio”, “rifiuto pericoloso”, “raccolta”, “deposito preliminare alla raccolta”, “raccolta differenziata”, “riutilizzo”, “preparazione per il riutilizzo”, “marchio”, “raggruppamento” e “luogo di raggruppamento”, inteso quest’ultimo quale deposito preliminare alla raccolta dei RAEE domestici organizzato dai distributori ai sensi dell’art. 11. Inoltre, si segnala che sono parzialmente cambiate le nozioni di produttore e distributore, con la precisazione che nulla osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore.
Il decreto spinge verso le operazioni di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo dei RAEE e dei loro componenti, grazie anche all’introduzione degli artt. 6 e 7 sul punto.
I sistemi di gestione dei RAEE vengono disciplinati da nuovi articoli introdotti ad hoc che concernono gli obblighi dei produttori di AEE (art. 8), i sistemi individuali (art. 9) ed i sistemi collettivi (art. 10). I produttori, tenuti al conseguimento di obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio, adempiono i propri obblighi mediante sistemi di gestione individuali o collettivi, e nel primo caso – contestualmente alla richiesta di riconoscimento al Min. Amb. – producono anche uno studio sul ciclo di vita delle proprie AEE indicante la vita media delle stesse.
Mediante l’inserimento dell’art. 11 (deposito preliminare alla raccolta presso i distributori), lo schema di decreto inserisce quanto in precedenza espresso dall’art. 1 del D.M. 65/10 (ora parzialmente abrogato per effetto dell’art. 22, c. 5, L. 97/13 – Legge europea 2013), il cd. uno contro uno. In realtà la portata del cit. art. 11 non si riduce solo a questo: al c. 3 prevede che i punti vendita di grandi dimensioni (almeno 400 m2), senza dover richiedere apposita autorizzazione ex art. 208 D.L.vo 152/06, ritirino i RAEE di piccolissimi dimensioni (aventi, cioè, dimensioni esterne non superiori a 25 cm) senza obbligo di acquisto: il cd. uno contro zero.
Il tasso medio di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici è stato così determinato (art. 14):

– fino al 31 dicembre 2015: 4 Kg/anno per abitante;

– dal 1 gennaio 2016: 45% calcolato sulla base del peso totale dei RAEE raccolti in un dato anno ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti;

– dal 1 gennaio 2019: 65% del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti o, in alternativa, l’85% dei RAEE prodotti nel territorio nazionale.

Ex art. 15, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Centro di Coordinamento, le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e l’ANCI stipulano un accordo di programma volto a disciplinare le modalità e i tempi di ritiro dei RAEE dai centri di raccolta, l’organizzazione della raccolta e gli oneri per lo svolgimento delle relative attività.
Poiché i RAEE provenienti da nuclei domestici e conferiti presso i luoghi di raggruppamento gestiti dai distributori sono trasportati da questi ultimi ai centri di raccolta o agli impianti di trattamento adeguato, il Centro di Coordinamento, le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei distributori e l’ANCI stipulano un accordo di programma volto a disciplinare le modalità di ritiro e raccolta dei RAEE conferiti ai distributori (art. 16).
L’attuale norma sul trattamento (art. 8 D.L.vo 151/05) viene riscritta ad opera dell’art. 18 secondo il quale “tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato. Il trattamento adeguato e le operazioni di recupero e di riciclaggio, salvo il caso di rifiuti avviati alla preparazione per il riutilizzo, includono almeno l’eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo effettuato in impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia … A tal fine i produttori istituiscono sistemi per il trattamento adeguato dei RAEE, utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili”.
Anche l’odierna disposizione sul recupero (art. 9 D.L.vo 151/05) viene riscritta: l’art. 19 dello schema di decreto dispone che il raggiungimento degli obiettivi di recupero di cui all’All. V sia calcolato, per ciascuna categoria, dividendo il peso dei RAEE che entrano nell’impianto di recupero, dopo aver effettuato il trattamento adeguato, per il peso di tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria, espresso come percentuale. Le attività preliminari, tra cui cernita e deposito, non sono considerate ai fini del raggiungimento degli anzidetti obiettivi. La norma prevede che i titolari dei centri di raccolta, i titolari degli impianti di trattamento ed i titolari degli impianti di recupero, riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo annotino su apposita sezione del registro di cui all’art. 190 D.L.vo 152/06 il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in entrata ed in uscita. Si segnala che il SISTRI si applica alla gestione dei RAEE con specifico riferimento agli adempimenti di cui al c. 7 dell’art. 19 (Mud dei titolari degli impianti), “solo se previsto dalla normativa di settore, nei limiti e con le modalità dalla stessa disciplinati”.
Gli impianti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE devono essere autorizzati ex art. 208 del D.L.vo 152/06 (così stabilisce l’art. 20): l’autorizzazione garantisce l’utilizzo delle migliori tecniche di trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio disponibili. Con futuro D.M. saranno disciplinate le operazioni di recupero dei RAEE non pericolosi sottoposte alle procedure semplificate ex art. 216 D.L.vo 152/06.
Molto interessante è quanto dispone l’art. 21 in tema di spedizione di RAEE: da un lato la norma prevede che l’operazione di trattamento possa essere effettuata anche al di fuori del territorio nazionale a patto che la spedizione sia conforme al Reg. (CE) n. 1013/2006 (ed i RAEE esportati sono presi in considerazione ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero solo se l’esportatore dimostra che le condizioni di trattamento sono equivalenti ai requisiti stabiliti dal decreto), dall’altro rinvia all’All. VI per i requisiti da rispettare in caso di spedizioni all’estero di AEE usate e non RAEE, onde evitare che si tratti di un tentativo di esportazione illegale di RAEE.
Particolari disposizioni sono, poi, dettate dall’art. 22 al fine di permettere ai distributori che effettuano la vendita a distanza di adempiere comunque all’obbligo di ritiro gratuito.
Vengono riformulate le norme circa l’informazione agli utilizzatori (art. 26) e agli impianti di trattamento (art. 27), nonché introdotte due nuove disposizioni che disciplinano il Centro di Coordinamento (art. 33) e il Comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE (art. 36).
Circa l’apparato sanzionatorio (art. 38), si segnala che le attuali sanzioni vengono integrate dalle seguenti:

– mancata iscrizione degli impianti di trattamento al registro del Centro di Coordinamento: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 € a 20.000 €;

– violazione dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 33, c. 2 (comunicazione annuale delle quantità di RAEE trattate da parte dei titolari degli impianti di trattamento al Centro di Coordinamento): sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 € a 20.000 €. In caso di inesatta o incompleta comunicazione, riduzione della sanzione della metà. La reiterata violazione del suddetto obbligo da parte dei titolari degli impianti comporta la revoca dell’autorizzazione, mentre da parte dei sistemi individuali e collettivi comporta la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale;

– mancato adempimento dell’obbligo di cui all’art. 30, c. 2 (nomina di un rappresentante autorizzato all’estero): sanzione amministrativa pecuniaria da 200 € a 1.000 € per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato estero;

– mancato rispetto delle condizioni di cui all’All. VI (spedizione di AEE usate sospettate di essere RAEE): sanzioni di cui agli art. 259 e 260 D.L.vo 152/06 (rispettivamente traffico illecito di rifiuti – ammenda da 1.550 € a 26.000 € e arresto fino a 2 anni – e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – reclusione da 1 a 6 anni)

Da ultimo, si segnalano i contenuti degli allegati:

– All. I: categorie di AEE rientranti nel campo di applicazione dalla data di entrata in vigore del decreto sino al 14 agosto 2018;

– All. II: elenco indicativo di AEE rientranti nell’All. I;

– All. III: categorie di AEE rientranti nel campo di applicazione a far data dal 15 agosto 2018;

– All. IV: elenco non esaustivo di AEE rientranti nell’All. III;

– All. V: obiettivi di recupero minimi;

– All. VI: requisiti minimi per le spedizioni;

– All. VII: modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento;

– All. VIII: requisiti tecnici degli impianti di trattamento;

– All. IX: simbolo per la marcatura delle AEE;

– All. X: informazioni per la registrazione e le comunicazioni di cui all’art. 26

Al momento in cui si scrive, si rammenta che l’iter dello schema di decreto è ancora in corso per cui quanto sopra esposto potrebbe essere soggetto ad ulteriori modifiche nel corso dei passaggi istituzionali.

 

 

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