Top

Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze

"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni
TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale
Conta su di noi"
Stefano Maglia

In arrivo il nuovo regolamento su terre e rocce come sottoprodotti

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

Il nuovo regolamento sulle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti, previsto dall’art. 184 bis, c. 2, D.L.vo 152/06, come modificato dall’art. 49 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, è attualmente in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: si rammenta che da quando questo regolamento sarà vigente, verrà abrogato l’art. 186 del D.L.vo 152/06.

Il contenuto di questo D.M. sarà, tra l’altro, analizzato compiutamente nell’ambito del corso “Gestione rifiuti: decreti Monti e novità normative. Cosa è cambiato?” del 12 luglio prossimo che si terrà a Milano.

Quali sono i tratti salienti e le principali innovazioni del decreto?

Innanzitutto, il decreto si compone di n. 15 articoli e n. 9 allegati: questi ultimi trattano di caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo (all. 1), procedure di campionamento in fase di progettazione (all. 2), normale pratica industriale (all. 3), procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali (all. 4), piano di utilizzo (all. 5), documento di trasporto (all. 6), dichiarazione di avvenuto utilizzo D.A.U. (all. 7), procedure di campionamento in fase esecutiva e per i controlli e le ispezioni (all. 8) e materiali di riporto di origine antropica (all. 9).

Per quanto concerne l’articolato, l’art. 1, lett. d) definisce “materiale inerte di origine antropica” – mediante un rinvio all’allegato 9 – i “materiali di origine antropica, ossia derivanti da attività quali attività di scavo, di demolizione edilizia, ecc, che si possono presentare variamente frammisti al suolo e al sottosuolo” e che “sono indicativamente identificabili con le seguenti tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d’opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci”.

La lett. d) del medesimo art. 1, invece, definisce la “normale pratica industriale” – anche in questo caso mediante un rinvio all’allegato 3 – come “quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali può essere sottoposto il materiale da scavo, finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l’utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace”. Ciò premesso, “le operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale: la selezione granulometrica del materiale da scavo; la riduzione volumetrica mediante macinazione; la stabilizzazione a calce o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo…; la stesa al suolo per consentire l’asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione …; la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici…, eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell’escavo”.

L’art. 5 reca un’analisi dettagliata del piano di utilizzo, che deve essere presentato dal proponente all’Autorità competente almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera. Il piano, oltre a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 4, c. 1, indica altresì che i materiali da scavo derivanti dalle realizzazione di opere o attività manutentive saranno utilizzati nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi (purché esplicitamente indicato).

In deroga a quanto dispone l’art. 5 sopraccitato, in situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore, l’art. 6 prevede che la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 4, c. 1 sia attestata all’Autorità competente mediante un’autocertificazione (nelle forme di cui all’allegato 7).

In ordine ad un tema di estremo rilievo come il deposito in attesa di utilizzo, l’art. 10 prevede che il deposito del materiale escavato in attesa di utilizzo “avviene all’interno del sito di produzione e dei siti di deposito intermedio e dei siti di destinazione”. Resta inteso che “il deposito di materiale escavato deve essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo rispetto ai rifiuti eventualmente presenti nel sito in un deposito temporaneo”, come pure rispetto al “materiale escavato oggetto di differenti piani di utilizzo”.

È utile soffermarsi sulla documentazione che deve accompagnare il trasporto dei materiali da scavo: l’art. 11, infatti, prevede che in tutte le fasi successive all’uscita del materiale dal sito di produzione, il trasporto del materiale escavato è accompagnato dal modulo di cui all’allegato 6 recante i seguenti dati: anagrafica del sito di origine, anagrafica del sito di destinazione/deposito provvisorio, anagrafica della ditta che effettua il trasporto, generalità dell’autista dell’automezzo ed, infine, informazioni inerenti il materiale trasportato. È previsto che il piano di utilizzo debba essere allegato al documento di trasporto, mentre la caratterizzazione analitica può – se del caso – essere allegata.

Posto che il deposito o altre forme di stoccaggio di materiale escavati non costituiscono utilizzo, l’art. 12 precisa che l’avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformità al piano di utilizzo è attestato dall’esecutore all’autorità competente – a conclusione dei lavori di escavazione ed a conclusione dei lavori di utilizzo – mediante un’autocertificazione resa nelle forme di cui all’allegato 7 (dichiarazione di avvenuto utilizzo – D.A.U.).

In considerazione del ricorso alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, l’art. 14 prevede che le autorità di controllo effettuino mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti: l’allegato 8, parte B, infatti, prevede che “le attività di campionamento per i controlli e le ispezioni della corretta attuazione del Piano di utilizzo sono eseguiti dall’ARPA o APPA territorialmente competente e in contraddittorio direttamente sull’area di destinazione finale del materiale da scavo. Le verifiche possono essere eseguite sia a completamento che durante la posa in opera del materiale”.

Da ultimo, l’art. 15 detta disposizioni finali e transitorie, inerenti in particolare “gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del regolamento” affinché non vi sia soluzione di continuità nel passaggio dall’art. 186 D.L.vo 152/06 al regolamento in commento.

Si rammenta, infine, che in caso di inottemperanza alla corretta gestione dei materiali di scavo secondo quanto disposto dal regolamento, il materiale escavato verrà considerato rifiuto ai sensi del D.L.vo 152/06 e s.m.e.i.

Torna all'elenco completo

© Riproduzione riservata