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Stefano Maglia

In caso di assenza di pesa, è possibile indicare sul formulario il volume (stimato) dei rifiuti?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

L’art. 193, c. 1, D.L.vo 152/06 prescrive che dal formulario di trasporto rifiuti “devono risultare almeno i seguenti dati: … b) origine, tipologia e quantità del rifiuto”.

La Circ. GAB/DEC/812/98 del 4 agosto 1998, al p.to 1, lett. p) precisa che “le quantità vanno indicate in Kg oppure in litri. Nel caso in cui i rifiuti siano individuabili in termini di unità numeriche, l’indicazione delle “quantità” può essere espressa indicando anche il numero delle unità trasportate”.

Ciò significa che l’unità di misura indicata sul formulario può legittimamente essere solo in kg, litri o numero di colli: il volume non è preso in considerazione dalla normativa sopraccitata, ed infatti non si rinviene il relativo campo nel modello di formulario. Qualora il Legislatore avesse voluto prendere in considerazione anche questa ulteriore opzione (indicazione del volume del rifiuto), l’avrebbe espressamente previsto (“ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” – dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto): in difetto di norma esplicita sul punto, non si deve pertanto procedere ad interpretazioni estensive.

Resta comunque inteso che nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l’indisponibilità di un sistema di pesatura si possano verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione, è necessario barrare la casella relativa alla voce “peso da verificarsi a destino”.

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