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In caso di contaminazioni pregresse è possibile imporre all’attuale proprietario la bonifica dell’area?
di Stefano Maglia
Categoria: Bonifiche
Per il caso di contaminazioni pregresse l’art. 245, terzo comma, dispone: “Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi dei commi 1 e 2 [le procedure di messa in sicurezza e ripristino] entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ovvero abbiano già provveduto in tal senso in precedenza, la decorrenza dell’obbligo di bonifica di siti per eventi anteriori all’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto verrà definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosità del sito, determinata in generale dal piano regionale delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà degli interessati di procedere agli interventi prima del suddetto termine”. Il riferimento ai “soggetti interessati” da un lato fa sì che si possa estendere l’efficacia dispositiva dell’articolo 245 ai soggetti in rapporto reale diretto con il bene (il proprietario, i gestori dell’area che abbiano il sito in possesso o disponibilità) e dall’altro consente l’operatività della disposizione sia nell’ipotesi di inquinamento pregresso (quindi non più in grado di rappresentare un rischio per la salute pubblica o per l’ambiente per la sua sostanziale stabilità) sia nelle ipotesi di eventi successivi che possono rappresentare un pericolo, situazione per la quale agli interessati è sempre richiesta la posa in opera di misure preventive. Sul punto occorre precisare che il sistema di responsabilità legato alla bonifica, contenuta all’art. 257, prevede una sanzione penale per il responsabile dell’inquinamento che non ha provveduto alla bonifica del sito: l’evento incriminato è l’inquinamento o il pericolo di inquinamento, purché cagionato da una condotta dolosa o anche solo colposa, la cui punizione è subordinata alla omessa bonifica. In presenza di una situazione di contaminazione pregressa o storica, dunque non è legittimo imporre all’attuale gestore o proprietario la bonifica dell’area, perché ciò implica che tali soggetti dovrebbero non solo doverosamente eliminare gli effetti diretti ed indiretti dello sversamento, ma accollarsi anche la rimozione dell’inquinamento precedentemente prodotto da terzi o comunque la cui provenienza non è stata accertata, e ciò costituisce violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 240 e 242 del D.L.vo 152/06. È da notare inoltre – sul tema della responsabilità – che né le norme procedurali né il regime sanzionatorio, accennano alle cause, dolose o colpose o accidentali, del superamento della soglia di contaminazione; posto che nel nostro sistema giuridico, come noto, la responsabilità oggettiva rappresenta un’eccezione, dato che la norma di cui all’art. 2043 cod. civ. contiene la regola generale dell’imputazione della responsabilità per dolo o colpa (quindi le ipotesi speciali devono essere espressamente disciplinate), se ne conviene che nel vigente codice ambientale non esiste più una forma di responsabilità oggettiva per causazione accidentale dell’evento inquinamento, ma occorre, per attribuire la sanzione penale di cui all’art. 257, dimostrare almeno la colpa (trattandosi di contravvenzione) dell’inquinatore. Chi ha cagionato l’inquinamento resta dunque il responsabile diretto e principale della bonifica, nonché il destinatario dell’eventuale ordinanza comunale di diffida ad adottare gli interventi necessari. Quest’ultima deve essere notificata anche al proprietario del sito, ma ciò solo in forza dell’esistenza dell’onere reale sulle aree inquinate.
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In caso di contaminazioni pregresse è possibile imporre all’attuale proprietario la bonifica dell’area?
di Stefano Maglia
Per il caso di contaminazioni pregresse l’art. 245, terzo comma, dispone: “Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi dei commi 1 e 2 [le procedure di messa in sicurezza e ripristino] entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ovvero abbiano già provveduto in tal senso in precedenza, la decorrenza dell’obbligo di bonifica di siti per eventi anteriori all’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto verrà definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosità del sito, determinata in generale dal piano regionale delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà degli interessati di procedere agli interventi prima del suddetto termine”.
Il riferimento ai “soggetti interessati” da un lato fa sì che si possa estendere l’efficacia dispositiva dell’articolo 245 ai soggetti in rapporto reale diretto con il bene (il proprietario, i gestori dell’area che abbiano il sito in possesso o disponibilità) e dall’altro consente l’operatività della disposizione sia nell’ipotesi di inquinamento pregresso (quindi non più in grado di rappresentare un rischio per la salute pubblica o per l’ambiente per la sua sostanziale stabilità) sia nelle ipotesi di eventi successivi che possono rappresentare un pericolo, situazione per la quale agli interessati è sempre richiesta la posa in opera di misure preventive.
Sul punto occorre precisare che il sistema di responsabilità legato alla bonifica, contenuta all’art. 257, prevede una sanzione penale per il responsabile dell’inquinamento che non ha provveduto alla bonifica del sito: l’evento incriminato è l’inquinamento o il pericolo di inquinamento, purché cagionato da una condotta dolosa o anche solo colposa, la cui punizione è subordinata alla omessa bonifica.
In presenza di una situazione di contaminazione pregressa o storica, dunque non è legittimo imporre all’attuale gestore o proprietario la bonifica dell’area, perché ciò implica che tali soggetti dovrebbero non solo doverosamente eliminare gli effetti diretti ed indiretti dello sversamento, ma accollarsi anche la rimozione dell’inquinamento precedentemente prodotto da terzi o comunque la cui provenienza non è stata accertata, e ciò costituisce violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 240 e 242 del D.L.vo 152/06.
È da notare inoltre – sul tema della responsabilità – che né le norme procedurali né il regime sanzionatorio, accennano alle cause, dolose o colpose o accidentali, del superamento della soglia di contaminazione; posto che nel nostro sistema giuridico, come noto, la responsabilità oggettiva rappresenta un’eccezione, dato che la norma di cui all’art. 2043 cod. civ. contiene la regola generale dell’imputazione della responsabilità per dolo o colpa (quindi le ipotesi speciali devono essere espressamente disciplinate), se ne conviene che nel vigente codice ambientale non esiste più una forma di responsabilità oggettiva per causazione accidentale dell’evento inquinamento, ma occorre, per attribuire la sanzione penale di cui all’art. 257, dimostrare almeno la colpa (trattandosi di contravvenzione) dell’inquinatore.
Chi ha cagionato l’inquinamento resta dunque il responsabile diretto e principale della bonifica, nonché il destinatario dell’eventuale ordinanza comunale di diffida ad adottare gli interventi necessari. Quest’ultima deve essere notificata anche al proprietario del sito, ma ciò solo in forza dell’esistenza dell’onere reale sulle aree inquinate.
*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.
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