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In caso di microraccolta effettuata solo nell’ambito della propria provincia, per ottimizzare il trasporto all’impianto finale, è possibile effettuare la raccolta su più giorni avvalendosi dell’istituto della sosta?
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
La questione si presenta laddove si prescrive che “la microraccolta dei rifiuti … dev’essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile”, in quanto trattasi di un’indicazione di principio non ulteriormente specificata in termini temporali più precisi, anche se, correttamente, la dottrina ha precisato che ciò “non deve essere confuso con il riempimento del mezzo”. Peraltro, comprendendo l’intento del trasportatore di ottimizzare il trasporto all’impianto finale, bisogna mettere in relazione il sopraccitato co. 11 con il successivo co. 12, il quale recita: “La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all’interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera l), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione”. Dalla lettura della norma emerge che le fattispecie disciplinate sono due: – la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all’interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto; – le soste tecniche per le operazioni di trasbordo. È evidente che nessuna di queste due ipotesi attiene al caso di specie (infatti non ci si trova né presso porti, né scali ferroviari, e non si versa nell’ipotesi di trasbordo di rifiuti), sicché “non si ravvisano le comprovabili esigenze di trasporto ma solo l’attesa che il mezzo si riempia”. In realtà, il tema del trasporto dei rifiuti e delle soste intermedie del trasportatore ha da sempre dato origine in dottrina ad un vivace dibattito tra gli studiosi, proprio per scongiurare i casi in cui la sosta dell’autista, che travalica gli orari ordinari e le esigenze tecniche del viaggio, laddove non prevista e motivata, è illegittima. Quello che si è sempre voluto evitare era che il conducente effettuasse stoccaggi illegali lungo il percorso di trasporto, dei quali poi non si sarebbe più conservata traccia. Se questa è la ratio della norma sopraccitata, è peraltro innegabile che la deroga consentita dall’art. 193, co. 12 non ha portata generale: però, a parere di chi scrive, si ritiene che l’espressione “gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto”, proprio per il fatto di non essere cristallina, può prestarsi ad essere interpretata secundum lege quale generica sosta (stazionamento del veicolo) lungo il tragitto (in configurazione di trasporto), ma non si ritiene che possa spingersi fino a comprendere il ritorno dell’automezzo, parzialmente carico di rifiuti, al sito di rimessaggio. Purtroppo la giurisprudenza – a che risulti – non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi su questo particolare aspetto del trasporto di rifiuti dopo l’entrata in vigore del D.L.vo 152/06 e s.m.e.i.: le sentenze pregresse, infatti, riguardano quasi esclusivamente i casi non autorizzati di microraccolta e di trasbordo di rifiuti. Quindi, a parere di chi scrive si ritiene che la sosta effettuata dal trasportatore possa rientrare in via interpretativa tra “gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto” fintanto che detta sosta sia provata e giustificata, per esempio, da motivi di stanchezza fisica dell’autista o da fatti imprevisti (come un incidente in autostrada; una manifestazione con blocco stradale; un malore dell’autista etc…) che cagionano un ritardo nel viaggio tale per cui si renda impossibile consegnare i rifiuti entro l’orario di chiusura dell’impianto finale e si renda necessaria la sosta. A fini cautelativi, infatti, la sosta dovrebbe presentare la caratteristica dell’eccezionalità. Il fatto che essa sia sostanzialmente programma per arrivare ad un carico completo dell’automezzo non permette che la stessa si qualifichi come una vera e propria “sosta tecnica” (secondo l’art. 193, co. 12 la sosta tecnica è solo quella per le operazioni di trasbordo), bensì come una generica sosta che in forza della soprariportata interpretazione dell’inciso “gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto” potrebbe essere consentita sempre che sia dettata da comprovate necessità e non superi le 48 ore.
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In caso di microraccolta effettuata solo nell’ambito della propria provincia, per ottimizzare il trasporto all’impianto finale, è possibile effettuare la raccolta su più giorni avvalendosi dell’istituto della sosta?
di Stefano Maglia
La questione si presenta laddove si prescrive che “la microraccolta dei rifiuti … dev’essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile”, in quanto trattasi di un’indicazione di principio non ulteriormente specificata in termini temporali più precisi, anche se, correttamente, la dottrina ha precisato che ciò “non deve essere confuso con il riempimento del mezzo”. Peraltro, comprendendo l’intento del trasportatore di ottimizzare il trasporto all’impianto finale, bisogna mettere in relazione il sopraccitato co. 11 con il successivo co. 12, il quale recita:
“La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all’interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera l), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione”.
Dalla lettura della norma emerge che le fattispecie disciplinate sono due:
– la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all’interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto;
– le soste tecniche per le operazioni di trasbordo.
È evidente che nessuna di queste due ipotesi attiene al caso di specie (infatti non ci si trova né presso porti, né scali ferroviari, e non si versa nell’ipotesi di trasbordo di rifiuti), sicché “non si ravvisano le comprovabili esigenze di trasporto ma solo l’attesa che il mezzo si riempia”.
In realtà, il tema del trasporto dei rifiuti e delle soste intermedie del trasportatore ha da sempre dato origine in dottrina ad un vivace dibattito tra gli studiosi, proprio per scongiurare i casi in cui la sosta dell’autista, che travalica gli orari ordinari e le esigenze tecniche del viaggio, laddove non prevista e motivata, è illegittima. Quello che si è sempre voluto evitare era che il conducente effettuasse stoccaggi illegali lungo il percorso di trasporto, dei quali poi non si sarebbe più conservata traccia. Se questa è la ratio della norma sopraccitata, è peraltro innegabile che la deroga consentita dall’art. 193, co. 12 non ha portata generale: però, a parere di chi scrive, si ritiene che l’espressione “gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto”, proprio per il fatto di non essere cristallina, può prestarsi ad essere interpretata secundum lege quale generica sosta (stazionamento del veicolo) lungo il tragitto (in configurazione di trasporto), ma non si ritiene che possa spingersi fino a comprendere il ritorno dell’automezzo, parzialmente carico di rifiuti, al sito di rimessaggio.
Purtroppo la giurisprudenza – a che risulti – non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi su questo particolare aspetto del trasporto di rifiuti dopo l’entrata in vigore del D.L.vo 152/06 e s.m.e.i.: le sentenze pregresse, infatti, riguardano quasi esclusivamente i casi non autorizzati di microraccolta e di trasbordo di rifiuti.
Quindi, a parere di chi scrive si ritiene che la sosta effettuata dal trasportatore possa rientrare in via interpretativa tra “gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto” fintanto che detta sosta sia provata e giustificata, per esempio, da motivi di stanchezza fisica dell’autista o da fatti imprevisti (come un incidente in autostrada; una manifestazione con blocco stradale; un malore dell’autista etc…) che cagionano un ritardo nel viaggio tale per cui si renda impossibile consegnare i rifiuti entro l’orario di chiusura dell’impianto finale e si renda necessaria la sosta. A fini cautelativi, infatti, la sosta dovrebbe presentare la caratteristica dell’eccezionalità. Il fatto che essa sia sostanzialmente programma per arrivare ad un carico completo dell’automezzo non permette che la stessa si qualifichi come una vera e propria “sosta tecnica” (secondo l’art. 193, co. 12 la sosta tecnica è solo quella per le operazioni di trasbordo), bensì come una generica sosta che in forza della soprariportata interpretazione dell’inciso “gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto” potrebbe essere consentita sempre che sia dettata da comprovate necessità e non superi le 48 ore.
*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.
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