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Stefano Maglia

In caso di trasporto rifiuti per conto terzi, qualora sia necessario compilare la scheda di trasporto, in che modo tale obbligo si rapporta a quello FIR?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009, in attuazione dell’art. 7-bis del D.L.vo 286/05, contiene la regolamentazione della scheda che deve accompagnare il trasporto di merce conto/terzi. L’art. 1, c. 2 del D.M., nel prevedere che la scheda di trasporto possa essere sostituita:

– dalla copia del contratto in forma scritta di cui all’art. 6 del D.L.vo 286/05, ovvero;

– da altra documentazione equivalente, avente il medesimo contenuto del modello della scheda di trasporto allegata al decreto,

rimanda al successivo art. 3 l’identificazione dei documenti equipollenti, i quali sono così individuati:

– lettera di vettura internazionale CMR

– documenti doganali

– il documento di cabotaggio di cui al D.M. 3 aprile 2009

– i documenti di trasporto di cui al D.P.R. 472/1996

– altro documento che deve sempre accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o successiva al presente decreto.

La lettura degli articoli del D.M. 30 giugno 2009 (pubblicato in GU n. 153 del 4 luglio 2009, ed in vigore dal 19 luglio 2009), unitamente alle disposizioni della Circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 luglio 2009 – Prot. 300/A/8980/09/108/44 – (contenente le disposizioni operative per la corretta compilazione della scheda di trasporto e per il suo controllo) induce ad una preliminare considerazione circa l’ambito di applicazione della normativa in esame, ed in particolare se il trasporto di rifiuti per conto terzi possa essere considerato un trasporto di merci su strada.
Solo in seconda battuta, quindi, e conseguentemente alla delimitazione del campo di applicazione della normativa, si andrà ad esaminare se il formulario di identificazione del rifiuto possa essere considerato equipollente alla scheda di trasporto, rientrando in quella categoria generica di cui all’art. 3, tra gli altri documenti “che devono sempre accompagnare il trasporto stradale delle merci”, dizione che, per l’appunto, fa riferimento alle merci.
Sul primo punto, occorre far riferimento al D.L.vo 21 novembre 2005, n. 286, “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore”, normativa che, in seguito alle modifiche apportate dal D.L.vo 214/08, prevede, all’articolo 7-bis, l’istituzione della “scheda di trasporto”, poi regolamentata con il D.M. 30 giugno 2009.
A parere di chi scrive, il D.L.vo succitato, come si evince già dall’art. 1, si applica in generale alle merci e non ai rifiuti, a meno che gli stessi – nella fattispecie – non siano equiparati alle merci (es.: commercializzazione) e – in particolare – non si tratti di vettori che, ai sensi dell’art. 11 del D.L.vo 286/05, abbiano adottato “sistemi di certificazione di qualità” per il trasporto di specifiche categorie di trasporto, tra cui, oltre alle merci pericolose, vi sono anche i “rifiuti industriali”.
Ciò premesso, qualora vi siano le condizioni per l’applicazione della normativa – relativa all’esercizio dell’attività di autotrasportatore – al trasporto di rifiuti per conto terzi, e quindi anche dell’obbligo della scheda di trasporto, occorre analizzare in che modo tale obbligo si rapporta a quello del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all’art. 193 del D.L.vo 152/06, partendo dalla considerazione che ben possono esistere altri documenti in aggiunta al formulario, sulla base di regole diverse e che tali diversi atti, comunque, non interagiscono con la dinamica e la finalità del formulario né con la natura dei rifiuti trasportati e sulla loro qualità ed identificazione.
A tale considerazione preliminare, che sottolinea l’autonomia e il ruolo del formulario come documento cardine finalizzato alla regolare articolazione delle varie fasi del trasporto pur se accompagnato da altri documenti specifici, si aggiunge quella che discende dalla lettura del combinato disposto dell’art. 3 del DM. 30 giugno 2009 e art. 2, punto 3 della Circolare interministeriale del 17 luglio 2009.
Per cui se la scheda di trasporto può essere sostituita da uno dei documenti considerati ad essa equipollenti dall’art. 3 del Decreto, è pur vero che l’art. 4, Circolare interministeriale prevede che, nel caso in cui il documento equipollente non contenga alcune delle informazioni richieste dalla scheda, dovrà essere integrato prima dell’inizio del viaggio di trasporto e ove ciò non sia possibile, “perché il contenuto del documento non è modificabile in virtù di espresse previsioni normative o fiscali, il documento deve essere accompagnato dalla scheda di trasporto, che potrà contenere le sole informazioni mancanti”.
La scheda di trasporto, ad esempio, deve contenere informazioni relative sia al vettore (l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi), sia al committente (l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore) che al caricatore (l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore), oltre che al proprietario della merce, soggetti che non corrispondono totalmente ai soggetti indicati nel formulario; o ancora la scheda di trasporto richiede l’indicazione della partita IVA, mancante nel formulario.
Quindi, e sempre che ricorrano tutte le condizioni, esposte in precedenza, per poter ricondurre il trasporto di rifiuti in conto terzi nell’ambito del trasporto di merci, appare più coerente con l’obiettivo (posto dal Decreto) di migliorare il controllo della filiera dell’autotrasporto conto terzi, la scelta di compilare in accompagnamento al formulario anche la scheda di trasporto, piuttosto che inserire le informazioni mancanti nel formulario, nello spazio riservato alle “annotazioni”, con il possibile rischio di presentare formulari compilati in maniera errata o incompleta.
Nel caso, poi, del trasporto di rifiuti urbani da parte dell’ente gestore, per il quale la normativa di riferimento non prevede l’obbligo del FIR, tale esenzione non comporterebbe di per sé la necessità che lo stesso trasporto sia accompagnato dalla scheda di trasporto, in quanto la scelta operata dal legislatore in tal senso è motivata da ragioni di semplificazioni che comunque postulano un sistema autorizzativo e di controllo. L’obbligo di compilazione della scheda di cui al D.M. 30 giugno 2009 si configurerebbe, in tale ipotesi, solo qualora ricorrano quelle condizioni, sopra esaminate, per cui i rifiuti trasportati possano essere equiparati alle merci.

 

*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.

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