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Stefano Maglia

In cosa consiste il formulario di trasporto e quali sono le corrette modalità di tenuta dello stesso?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

Occorre innanzitutto premettere che l’art. 193 TUA in tema di trasporto di rifiuti è stato sensibilmente modificato dal D.L.vo 205/10. Tuttavia, la nuova versione della norma, per effetto di quanto disposto dall’art. 16, c. 2, del citato decreto 205, entrerà in vigore solo all’indomani della piena operabilità del SISTRI. Prima di tale data continuerà ad applicarsi la versione anteriore all’entrata in vigore del D.L.vo 205/10.
L’art. 193, comma 1, D.L.vo 152/06, oggi vigente, mutuando dal decreto Ronchi, stabilisce che durante il trasporto effettuato da enti o imprese, i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono emergere una serie di informazioni atte ad individuare il rifiuto e ricostruire al contempo il percorso compiuto dal produttore o detentore fino al destinatario finale.
La stessa norma dispone che “il formulario di identificazione … deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni”.
Il Testo Unico lascia quindi invariata la disciplina già fissata dall’art. 15 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 in materia di requisiti minimi del formulario; alcune innovazioni sono invece state introdotte con riferimento alle esclusioni soggettive dall’obbligo di compilazione del formulario.
L’elaborazione di una disciplina di carattere nazionale relativa al formulario di trasporto è rimessa, dal comma 5 dell’art. 193, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Il comma successivo demanda sempre al medesimo ministero la emanazione di un ulteriore decreto diretto alla definizione del nuovo modello di formulario, nonché del suo contenuto; la definizione delle modalità di numerazione, vidimazione e gestione dello stesso; ed infine la definizione delle specifiche responsabilità dei soggetti coinvolti nel trasporto (produttore o detentore, trasportatore e destinatario finale). Estremamente significativo è il fatto che la nuova disciplina dovrà necessariamente adeguarsi alle specifiche modalità delle varie tipologie di trasporto possibili, con riguardo soprattutto ai trasporti intermodali, ai trasporti per ferrovia e alla microraccolta. Nelle more della emanazione dei predetti decreti, la disciplina applicabile è quella fissata dal D.M. 1° aprile 1998, n. 145, con riferimento alla definizione del modello e dei contenuti del formulario.
È proprio questo decreto che reca la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del previgente D.L.vo 22/97. A questo è seguita la Circolare del 4 agosto 1998 n. GAB/DEC/812/98 sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati.
Le uniche eccezioni a questo obbligo sono costituite:

– dal “trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico” di raccolta;

– dai “trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri” (art. 193);

– dalle “attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio” (art. 266);

– dal trasporto dei rifiuti urbani effettuato al di fuori del territorio del comune o dei comuni per i quali è effettuato il servizio pubblico di raccolta, sempre che ricorrano le due sopraccitate condizioni.

 

*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.

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