Top

Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze

"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni
TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale
Conta su di noi"
Stefano Maglia

In un formulario, nell’ipotesi in cui venga barrata la casella che indica “recupero”, deve essere indicato un solo codice di recupero oppure tutti i codici di recupero che sono ammessi dall’autorizzazione di un determinato impianto di recupero per un determinato rifiuto?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

La compilazione del punto 5 del modello di formulario relativo alla voce “destinazione del rifiuto” deve specificare, anzitutto, la scelta della destinazione a recupero o smaltimento; queste sono infatti le voci indicate tra parentesi nel modello stesso di formulario.
La prassi ha portato ad indicare anche le singole operazioni di recupero o smaltimento cui il rifiuto è destinato.
Non vi è, infatti, a che risulti, una norma specifica che imponga o vieti di indicare nella stessa voce 5 una o più delle operazioni di recupero o smaltimento cui è inviato il rifiuto, ma è possibile sostenere che il complesso delle norme che regolano la cosiddetta “corretta gestione dei rifiuti” si basa sulle seguenti modalità di compilazione del formulario alla sua voce n. 5.
Senz’altro l’indicazione dell’operazione specifica di recupero o smaltimento per quella tipologia di rifiuto è opportuna per la completezza del formulario e per facilitare il controllo degli addetti durante il trasporto.
Nel caso in cui siano indicate più operazioni di recupero o smaltimento, non si ritiene però applicabile la sanzione di cui all’art. 258 comma 4 per indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti, neppure quella di cui al successivo comma 5, ovvero per quei casi in cui le indicazioni sono incomplete o inesatte ma sono comunque ricostruibili le informazioni dovute, e nemmeno, infine, quella di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256) purché ricorrano le seguenti ipotesi:

– tutte le operazioni indicate siano operazioni di recupero o smaltimento che l’impianto di destino è regolarmente autorizzato a svolgere;

– l’indicazione delle operazioni non sia equivoca, ad esempio perché sono indicate sia operazioni di recupero sia di smaltimento;

– non vi siano indicazioni “incompatibili tra loro” relative al concreto svolgimento delle operazioni, ad esempio, l’indicazione D1 “smaltimento in discarica” non può essere riportata validamente unitamente a D4 “lagunaggio”; è corretta invece l’indicazione D15 “deposito preliminare” e anche D14 e D13, rispettivamente “ricondizionamento preliminare” e “raggruppamento preliminare”, perché entrambe le ultime due operazioni sono normalmente seguenti al deposito preliminare per gli impianti di stoccaggio.

L’individuazione di alcune operazioni di smaltimento o recupero in formulario, di solito, è poi concordata con l’impianto di destino, quindi scelta in accordo tra quest’ultimo e il produttore e/o il trasportatore o l’intermediario, tutti soggetti che hanno il compito non solo di classificare correttamente il rifiuto, per nominarlo all’interno del formulario secondo il suo CER specifico, ma che hanno anche il dovere di selezionare l’impianto di destino, accertandosi delle autorizzazioni di cui dispone, procedendo alla verifica con quest’ultimo della destinazione specifica della tipologia di rifiuto oggetto dell’invio.
Si ritiene, da ultimo, importante rammentare che nell’ambito della corretta gestione dei rifiuti il produttore conferisce il suo rifiuto ad impianti di recupero o smaltimento per i quali, nel momento in cui il rifiuto giunge all’impianto, il gestore del centro acquisisce la qualifica di detentore del rifiuto, assumendosi da quel momento le responsabilità della corretta gestione.
Naturalmente il gestore dell’impianto è condizionato unicamente dalla tipologia di autorizzazione di cui è in possesso, quindi sulla base della stessa accetterà o meno il carico.
Una volta che il carico dei rifiuti è entrato in impianto egli, procedendo anche ad una semplice cernita, sarò libero di valutare e decidere che, ad esempio, una parte dei rifiuti conferiti, non è effettivamente destinabile a recupero ma deve essere definitivamente smaltita.
In ciò, non è affatto vincolato dall’indicazione sul formulario, se non nel caso in cui tutto il carico, per completa mancata corrispondenza alla destinazione indicata, debba essere respinto, o si debba provvedere alla correzione del formulario perché trattasi di altra operazione di recupero, praticabile nell’impianto, ma diversa da quella indicata.
Ciò, come sopra detto, si spiega in base alla considerazione che il gestore dell’impianto, specialmente se impianto autorizzato allo stoccaggio, non è un detentore qualunque, ma da esso si fa iniziare un nuovo ciclo di gestione del rifiuto.

 

*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.

Torna all'elenco completo

© Riproduzione riservata