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Quantità rifiuto trattato e Carico termico nominale. Valori limite? Applicazione del decreto “Sblocca Italia”
di Massimo Rinaldi
Categoria: Aria
Per la progettazione di un nuovo termovalorizzatore o di revamping di uno esistente il costruttore abbisogna di dati utili per il dimensionamento della camera di combustione, della sezione di recupero calore e della linea di abbattimento delle emissioni.
Elementi fondamentali sono la Quantità e il Potere calorifico (kJ/kg) dei rifiuti che il gestore prevede di trattare.
Sulla base di tali valori il progettista determina la Capacità nominale (portata di incenerimento, t/ora) e il Carico termico nominale (Potenzialità termica, MJ/ora) della griglia (1), nonché il campo operativo dell’impianto compreso tra valori che evitino l’attivazione dei bruciatori supplementari e il sovraccarico della griglia.
Il Carico termico in particolare dipende primariamente dal pci del rifiuto che può variare anche in modo rilevante al variare del mix di rifiuti alimentati. Negli ultimi anni diversi gestori lamentano la progressiva riduzione del potere calorifico dei rifiuti urbani.
Il costruttore è altresì in grado di determinare la Portata d’aria sviluppata dal processo (mc/h) dato indispensabile per il dimensionare la linea di abbattimento fumi. Sulla base della Portata di rifiuto e del Potere calorifico è possibile calcolare l’ossigeno necessario alla combustione in condizioni stechiometriche e l’eccesso d’aria che garantisce di ottimizzare l’incenerimento dei rifiuti e massimizzare il recupero di energia.
Ai fini energetici (saturazione del carico termico), si può rendere necessario aumentare la quantità di rifiuto trattato. Si considera tuttavia che questa operazione comporta un aumento dei volumi d’aria immessi nell’impianto ed emessi in atmosfera insieme agli inquinanti sviluppati dal processo: si ha cioè un incremento dei carichi inquinanti emessi proporzionale all’aumento dei quantitativi inceneriti.
Sulla base dei dati di progetto ed in particolare della Capacità di incenerimento il gestore è tenuto a presentare Domanda di AIA o di modifica sostanziale (capacità > 3 t/ora), di verifica di assoggettabilità VIA (capacità > 10 t/giorno – 416 kg/ora) o di VIA (capacità > 100 t/giorno – 4,166 t/ora).
Le Autorità competenti per l’autorizzazione ricevuta l’istanza valutano in progetto sulla base di dati forniti che devono rappresentare le condizioni più gravose di funzionamento degli impianti. Sulla base di quei valori si sviluppa per esempio la stima della ricaduta degli inquinanti emessi.
Secondo la più comune lettura, delle Autorità competenti per l’autorizzazione (almeno fino al 2014) il Carico termico nominale, definito in via progettuale dal costruttore degli impianti, rappresenta un valore teorico e variabile in base al mix di rifiuti e al pci di quel mix, mentre il vero parametro Limite è il quantitativo massimo di rifiuti che deve essere dichiarato dai gestori e indicato in autorizzazione, come stabilito dal vigente art.237-sexies del D.Lgs. 152/2006: «1. L’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento deve in ogni caso indicare esplicitamente: a) un elenco di tutti i tipi di rifiuti che possono essere trattati nell’impianto, (…) nonché l’informazione sulla quantità di ciascun tipo di rifiuti autorizzati». Lo stesso articolo stabilisce che nell’autorizzazione debba essere indicato un secondo parametro quantitativo, la Capacità nominale.
La Capacità nominale di incenerimento può coincidere ma non superare la Quantità complessiva di rifiuto indicato dal Gestore in fase di Domanda di autorizzazione; tale ultimo dato rappresenta il quantitativo massimo che può essere incenerito in quanto parametro preso a riferimento:
per stabilire l’assoggettabilità e la sostanzialità delle modifiche AIA,
per selezionare i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità VIA (screening) o VIA,
per le valutazioni di impatto (alla quantità di rifiuto incenerito corrisponde una quantità proporzionale di inquinanti emessi),
per determinare le garanzie finanziarie.
Considerato vincolante il valore massimo di portata di rifiuto alimentato, nella gestione ordinaria si considerano ammesse variazioni anche significative della quantità incenerita in rapporto al variare del Potere calorifico del mix di rifiuti: a una riduzione del valoro di Potere calorifico, può corrispondere un aumento del quantitativo alimentato al forno, ma sempre considerando come limite il quantitativi indicati in autorizzazione (quantità massima di rifiuti da trattare autorizzata, t/anno – t/ora), nonché il valore del parametro emissivo di Portata oraria dell’effluente emesso in atmosfera. La quantità di rifiuto incenerito può ovviamente essere aumentato previo aggiornamento dell’autorizzazione a seguito delle opportune verifiche istruttorie.
Questa interpretazione è stata messa drasticamente in discussione dal d.l. 12/09/2014 n.133, “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.” detto “Sblocca Italia” ed in particolare dal comma 3 dell’art.35, che si riporta integralmente:
«Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti sia da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall’articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell’impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell’aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell’aria come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010.»
Obiettivo principale della norma pare quello di massimizzare il recupero di calore e la produzione di energia elettrica, mediante l’esercizio degli inceneritori autorizzati e nuovi alla massima potenzialità espressa come Carico termico nominale (MJ/ora). In un’ottica di semplificazione e sburocratizzazione, il decreto tende a garantire la massima flessibilità operativa degli impianti, sciogliendo i gestori dal vincolo della quantità massima di rifiuto incenerito.
Dopo l’emanazione del provvedimento si è avuta una Sentenza del TAR delle Toscana che dà un giudizio transchant sulla logica della norma:
T.A.R. Toscana, sez. II, sentenza del 29 giugno 2015, n. 954 «… la norma non si limita a ribadire la necessità di indicare, nelle autorizzazioni rilasciate per gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, il carico termico nominale (com’era già previsto dall’art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 133/2005, abrogato dal d.lgs. n. 46/2014 a decorrere dal 1° gennaio 2016), ma prescrive che le autorizzazioni consentano agli impianti (sia esistenti che da realizzare) di operare “a saturazione del carico termico”; si tratta di una scelta precisa del legislatore in favore di una modalità operativa da ritenersi ottimale. In altre parole: se un dato impianto, a conclusione del prescritto iter procedimentale, e stato autorizzato all’esercizio in relazione a un determinato carico termico, tale autorizzazione consente di per se l’operatività dell’impianto a saturazione del carico in questione; e se quest’ultimo dato e l’unico limite richiamato dalla norma, si deve intendere che esso può essere raggiunto indipendentemente dalla variabile costituita dalla tipologia dei rifiuti trattati giornalmente e dunque dalla quantità degli stessi.».
In seguito, alcune amministrazioni hanno rilasciato atti conformandosi all’espressione del tribunale, per esempio indicando il quantitativo stimato di rifiuti inceneriti, come valore indicativo, non vincolante. Altre Autorità competenti hanno subito ricorsi contro atti rilasciati, in difformità dallo “Sblocca Italia” in particolare laddove recita “Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti sia da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico …”.
I ricorrenti (gestori di impianti) ritengono che il valore di Carico termico nominale come capacità di incenerimento, rappresenti l’unico valore limite. Tale valore espresso in MJ/ora (prodotto tra quantità oraria di rifiuti inceneriti e potere calorifico), viene considerato stabilito in sede di autorizzazione come indicatore di “saturazione” del carico termico. Questo comporta che in caso di riduzione del Potere calorifico del rifiuto, possa essere aumentata la Quantità di rifiuto incenerita; in tal modo sarebbe mantenuto stabile il valore di Carico termico nominale e garantita la saturazione.
Alcune autorità competenti hanno resistito in giudizio; ne è un esempio la Regione Molise che dinanzi al TAR ha ottenuto il rigetto di un Ricorso per l’annullamento di una delibera di autorizzazione della Giunta regionale, (AIA, AU Energia impianto di coincenerimento).
Il T.A.R. Molise, sez. I, sentenza 25 maggio 2017, n. 202, premesso che in base all’art. 237-sexies, primo comma, lett. b), “l’autorizzazione (…) deve in ogni caso indicare esplicitamente (…) la capacità nominale e il carico termico nominale autorizzato dell’impianto», rileva che « … per saturazione del carico termico deve intendersi il raggiungimento del limite massimo autorizzato. Nulla vieta che tale limite sia indicato in tonnellate/anno”.
Alla sentenza del Tar del Molise (2017) è seguito un ricorso al Consiglio di Stato, che si è espresso nel marzo 2023 confermando la decisione del Tribunale amministrativo.
«Consiglio di stato Sez. IV n. 2245 del 3 marzo 2023. Rifiuti. Impianti di incenerimento e coincenerimento.» su «Ricorso contro Giunta Regione Molise – deliberazione della giunta regionale del Molise n. 231 del 19 maggio 2015»:
«12.7. Con una quarta censura (pag. 25 – 29), l’appellante sostiene che gli atti impugnati avrebbero illegittimamente definito in tonnellate/anno il limite alla quantità massima dei rifiuti che possono essere conferiti nell’impianto (…), anziché fare riferimento alla saturazione del carico termico già valutato in sede di VIA, come previsto dalla vigente normativa.” (…)
“12.8. La censura è infondata.
L’art. 35, comma 3, del d.l. n. 133 del 2014 prevede che “3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti, sia esistenti sia da realizzare, sono autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall’articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell’impianto in tale assetto operativo…”.
L’art. 237-sexies, primo comma lett. b), prevede che; “1. L’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento e co-incenerimento deve in ogni caso indicare esplicitamente… b) la capacità nominale e il carico termico nominale autorizzato dell’impianto”.
Il carico termico nominale non è tutto ciò che può essere bruciato in un impianto ma è il quantitativo massimo che l’impianto è autorizzato a incenerire. Pertanto, per saturazione del carico termico deve intendersi il raggiungimento del limite massimo autorizzato. Nulla vieta che tale limite sia indicato in tonnellate/anno, per cui la censura è infondata.» … « Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sull’appello principale r.g.n. 7809/2017, lo respinge.»
Oltre alla sentenza di secondo grado di giudizio amministrativo, è il caso di citare un’altra decisione della Corte di cassazione che conferma il dato quantitativo di rifiuto trattato (capacità impiantistica, potenzialità) come valore massimo autorizzato da non superare senza preventiva autorizzazione.
La Corte di cassazione penale, Sez. 3^ 12/02/2019, Sentenza n.6717, conferma quanto già stabilito dal Tribunale di Bergamo (13/09/2017 condanna del responsabile del reato di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 152 del 2006, perché eccede i quantitativi annui di rifiuti autorizzati) e cioè che il Tribunale «ha ritenuto che l’autorizzazione per l’esecuzione e il recupero dei rifiuti è valido titolo in relazione al quantitativo complessivo dei rifiuti, e ciò in quanto gli impianti, le fideiussioni e le altre soluzioni specifiche sono calibrate a tale quantità” e determina che il quantitativo di rifiuti gestiti si configuri come “requisito che incide sulla sussistenza dei requisiti per il rilascio del titolo autorizzativo tant’è che ad esso sono parametrati gli impianti, le fideiussioni e le altre soluzioni nella gestione tecnica dei rifiuti, come osservato dal Tribunale.»
Considerate quindi le motivazioni della Sentenza del Consiglio di Stato e che ai sensi dell’Articolo 237-sexies (Contenuto dell’autorizzazione), tuttora vigente e peraltro citato dallo stesso art.35 del decreto-legge n. 133/2014:
«1. L’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento deve in ogni caso indicare esplicitamente:
a) un elenco di tutti i tipi di rifiuti che possono essere trattati nell’impianto, individuati mediante il riferimento ai relativi codici dell’elenco europeo dei rifiuti, nonché’ l’informazione sulla quantità di ciascun tipo di rifiuti autorizzati;
b) la capacità nominale e il carico termico nominale autorizzato dell’impianto (…) », stabilire con l’autorizzazione un limite quantitativo (elenco rifiuti e loro quantità, capacità nominale) non appare contra legem.
Per quanto sopra viene rimesso in discussione il Carico termico nominale indicato in autorizzazione, quale unico valore limite cui tendere ai fini energetici (saturazione) indipendentemente dalla quantità di rifiuto incenerito.
Secondo la più diffusa interpretazione delle autorità competenti prima dell’entrata in vigore dello “Sblocca Italia”, che oggi sembra confermata della Sentenza del Consiglio di stato, sono ammesse variazioni anche significative della quantità incenerita fino a un massimo rappresentato dalla quantità rifiuti autorizzata (t/anno, t/ora).
è possibile quindi concludere che la recente Sentenza del Consiglio di stato, che interpreta in merito all’applicazione dell’art.35 del d.l. n.133 del 11 maggio 2014 “Sblocca Italia”, abbia una notevole rilevanza in quanto incide in modo decisivo sulle attività istruttorie delle nuove domande di autorizzazione e su diversi atti rilasciati successivamente all’emanazione del decreto e che si ritiene dovrebbero essere sottoposti a revisione.
Data la complessità del tema, dovuta principalmente a norme scoordinate e contradittorie, si ritiene infine opportuno un intervento degli organi legislativi supportati da competenze tecniche qualificate al fine di apportare i necessari correttivi che eliminino ambiguità e fughino dubbi interpretativi.
Note:
(1) Art.237-ter DLgs 152/2006
“h) Capacità nominale: la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono un impianto di incenerimento o coincenerimento dei rifiuti, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantità di rifiuti che può essere incenerita in un’ora, rapportata al potere calorifico dichiarato dei rifiuti;”:
“l) Carico termico nominale: la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono l’impianto, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa come prodotto tra la quantità oraria di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti;”
(2) A titolo di esempio:
Si consideri un coinceneritore progettato per un a Potenzialità di 200.000 t/anno (25 t/ora) alimentato con rifiuti di potere calorifico di 12.560 kJ/kg (3.000 kcal/kg), il valore di Carico termico nominale risulta 314.000 MJ/ora.
Se si considera stabile il Carico termico nominale come valore da saturare, in caso di riduzione del potere calorifico a 11.174 kJ/kg (2.668 kcal/kg), si dovrebbe aumentare la quantità incenerita a 28,1 t/ora (224.800 t/anno) ovvero un aumento della 3,1 t/ora (+74,4 t/giorno; +24.800 t/anno).
Si tratta di una flessibilità che consente incrementi superiore sia alla soglia che determina la modifica sostanziale di AIA (3 t/ora), sia quella obbliga a verifica di assoggettabilità a VIA (10 t/giorno = 0,416 t/ora).
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Quantità rifiuto trattato e Carico termico nominale. Valori limite? Applicazione del decreto “Sblocca Italia”
di Massimo Rinaldi
Per la progettazione di un nuovo termovalorizzatore o di revamping di uno esistente il costruttore abbisogna di dati utili per il dimensionamento della camera di combustione, della sezione di recupero calore e della linea di abbattimento delle emissioni.
Elementi fondamentali sono la Quantità e il Potere calorifico (kJ/kg) dei rifiuti che il gestore prevede di trattare.
Sulla base di tali valori il progettista determina la Capacità nominale (portata di incenerimento, t/ora) e il Carico termico nominale (Potenzialità termica, MJ/ora) della griglia (1), nonché il campo operativo dell’impianto compreso tra valori che evitino l’attivazione dei bruciatori supplementari e il sovraccarico della griglia.
Il Carico termico in particolare dipende primariamente dal pci del rifiuto che può variare anche in modo rilevante al variare del mix di rifiuti alimentati. Negli ultimi anni diversi gestori lamentano la progressiva riduzione del potere calorifico dei rifiuti urbani.
Il costruttore è altresì in grado di determinare la Portata d’aria sviluppata dal processo (mc/h) dato indispensabile per il dimensionare la linea di abbattimento fumi. Sulla base della Portata di rifiuto e del Potere calorifico è possibile calcolare l’ossigeno necessario alla combustione in condizioni stechiometriche e l’eccesso d’aria che garantisce di ottimizzare l’incenerimento dei rifiuti e massimizzare il recupero di energia.
Ai fini energetici (saturazione del carico termico), si può rendere necessario aumentare la quantità di rifiuto trattato. Si considera tuttavia che questa operazione comporta un aumento dei volumi d’aria immessi nell’impianto ed emessi in atmosfera insieme agli inquinanti sviluppati dal processo: si ha cioè un incremento dei carichi inquinanti emessi proporzionale all’aumento dei quantitativi inceneriti.
Sulla base dei dati di progetto ed in particolare della Capacità di incenerimento il gestore è tenuto a presentare Domanda di AIA o di modifica sostanziale (capacità > 3 t/ora), di verifica di assoggettabilità VIA (capacità > 10 t/giorno – 416 kg/ora) o di VIA (capacità > 100 t/giorno – 4,166 t/ora).
Le Autorità competenti per l’autorizzazione ricevuta l’istanza valutano in progetto sulla base di dati forniti che devono rappresentare le condizioni più gravose di funzionamento degli impianti. Sulla base di quei valori si sviluppa per esempio la stima della ricaduta degli inquinanti emessi.
Secondo la più comune lettura, delle Autorità competenti per l’autorizzazione (almeno fino al 2014) il Carico termico nominale, definito in via progettuale dal costruttore degli impianti, rappresenta un valore teorico e variabile in base al mix di rifiuti e al pci di quel mix, mentre il vero parametro Limite è il quantitativo massimo di rifiuti che deve essere dichiarato dai gestori e indicato in autorizzazione, come stabilito dal vigente art.237-sexies del D.Lgs. 152/2006: «1. L’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento deve in ogni caso indicare esplicitamente: a) un elenco di tutti i tipi di rifiuti che possono essere trattati nell’impianto, (…) nonché l’informazione sulla quantità di ciascun tipo di rifiuti autorizzati». Lo stesso articolo stabilisce che nell’autorizzazione debba essere indicato un secondo parametro quantitativo, la Capacità nominale.
La Capacità nominale di incenerimento può coincidere ma non superare la Quantità complessiva di rifiuto indicato dal Gestore in fase di Domanda di autorizzazione; tale ultimo dato rappresenta il quantitativo massimo che può essere incenerito in quanto parametro preso a riferimento:
Considerato vincolante il valore massimo di portata di rifiuto alimentato, nella gestione ordinaria si considerano ammesse variazioni anche significative della quantità incenerita in rapporto al variare del Potere calorifico del mix di rifiuti: a una riduzione del valoro di Potere calorifico, può corrispondere un aumento del quantitativo alimentato al forno, ma sempre considerando come limite il quantitativi indicati in autorizzazione (quantità massima di rifiuti da trattare autorizzata, t/anno – t/ora), nonché il valore del parametro emissivo di Portata oraria dell’effluente emesso in atmosfera. La quantità di rifiuto incenerito può ovviamente essere aumentato previo aggiornamento dell’autorizzazione a seguito delle opportune verifiche istruttorie.
Questa interpretazione è stata messa drasticamente in discussione dal d.l. 12/09/2014 n.133, “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.” detto “Sblocca Italia” ed in particolare dal comma 3 dell’art.35, che si riporta integralmente:
«Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti sia da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall’articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell’impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell’aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell’aria come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010.»
Obiettivo principale della norma pare quello di massimizzare il recupero di calore e la produzione di energia elettrica, mediante l’esercizio degli inceneritori autorizzati e nuovi alla massima potenzialità espressa come Carico termico nominale (MJ/ora). In un’ottica di semplificazione e sburocratizzazione, il decreto tende a garantire la massima flessibilità operativa degli impianti, sciogliendo i gestori dal vincolo della quantità massima di rifiuto incenerito.
Dopo l’emanazione del provvedimento si è avuta una Sentenza del TAR delle Toscana che dà un giudizio transchant sulla logica della norma:
T.A.R. Toscana, sez. II, sentenza del 29 giugno 2015, n. 954 «… la norma non si limita a ribadire la necessità di indicare, nelle autorizzazioni rilasciate per gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, il carico termico nominale (com’era già previsto dall’art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 133/2005, abrogato dal d.lgs. n. 46/2014 a decorrere dal 1° gennaio 2016), ma prescrive che le autorizzazioni consentano agli impianti (sia esistenti che da realizzare) di operare “a saturazione del carico termico”; si tratta di una scelta precisa del legislatore in favore di una modalità operativa da ritenersi ottimale. In altre parole: se un dato impianto, a conclusione del prescritto iter procedimentale, e stato autorizzato all’esercizio in relazione a un determinato carico termico, tale autorizzazione consente di per se l’operatività dell’impianto a saturazione del carico in questione; e se quest’ultimo dato e l’unico limite richiamato dalla norma, si deve intendere che esso può essere raggiunto indipendentemente dalla variabile costituita dalla tipologia dei rifiuti trattati giornalmente e dunque dalla quantità degli stessi.».
In seguito, alcune amministrazioni hanno rilasciato atti conformandosi all’espressione del tribunale, per esempio indicando il quantitativo stimato di rifiuti inceneriti, come valore indicativo, non vincolante. Altre Autorità competenti hanno subito ricorsi contro atti rilasciati, in difformità dallo “Sblocca Italia” in particolare laddove recita “Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti sia da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico …”.
I ricorrenti (gestori di impianti) ritengono che il valore di Carico termico nominale come capacità di incenerimento, rappresenti l’unico valore limite. Tale valore espresso in MJ/ora (prodotto tra quantità oraria di rifiuti inceneriti e potere calorifico), viene considerato stabilito in sede di autorizzazione come indicatore di “saturazione” del carico termico. Questo comporta che in caso di riduzione del Potere calorifico del rifiuto, possa essere aumentata la Quantità di rifiuto incenerita; in tal modo sarebbe mantenuto stabile il valore di Carico termico nominale e garantita la saturazione.
Alcune autorità competenti hanno resistito in giudizio; ne è un esempio la Regione Molise che dinanzi al TAR ha ottenuto il rigetto di un Ricorso per l’annullamento di una delibera di autorizzazione della Giunta regionale, (AIA, AU Energia impianto di coincenerimento).
Il T.A.R. Molise, sez. I, sentenza 25 maggio 2017, n. 202, premesso che in base all’art. 237-sexies, primo comma, lett. b), “l’autorizzazione (…) deve in ogni caso indicare esplicitamente (…) la capacità nominale e il carico termico nominale autorizzato dell’impianto», rileva che « … per saturazione del carico termico deve intendersi il raggiungimento del limite massimo autorizzato. Nulla vieta che tale limite sia indicato in tonnellate/anno”.
Alla sentenza del Tar del Molise (2017) è seguito un ricorso al Consiglio di Stato, che si è espresso nel marzo 2023 confermando la decisione del Tribunale amministrativo.
«Consiglio di stato Sez. IV n. 2245 del 3 marzo 2023. Rifiuti. Impianti di incenerimento e coincenerimento.» su «Ricorso contro Giunta Regione Molise – deliberazione della giunta regionale del Molise n. 231 del 19 maggio 2015»:
«12.7. Con una quarta censura (pag. 25 – 29), l’appellante sostiene che gli atti impugnati avrebbero illegittimamente definito in tonnellate/anno il limite alla quantità massima dei rifiuti che possono essere conferiti nell’impianto (…), anziché fare riferimento alla saturazione del carico termico già valutato in sede di VIA, come previsto dalla vigente normativa.” (…)
“12.8. La censura è infondata.
L’art. 35, comma 3, del d.l. n. 133 del 2014 prevede che “3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti, sia esistenti sia da realizzare, sono autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall’articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell’impianto in tale assetto operativo…”.
L’art. 237-sexies, primo comma lett. b), prevede che; “1. L’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento e co-incenerimento deve in ogni caso indicare esplicitamente… b) la capacità nominale e il carico termico nominale autorizzato dell’impianto”.
Il carico termico nominale non è tutto ciò che può essere bruciato in un impianto ma è il quantitativo massimo che l’impianto è autorizzato a incenerire. Pertanto, per saturazione del carico termico deve intendersi il raggiungimento del limite massimo autorizzato. Nulla vieta che tale limite sia indicato in tonnellate/anno, per cui la censura è infondata.» … « Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sull’appello principale r.g.n. 7809/2017, lo respinge.»
Oltre alla sentenza di secondo grado di giudizio amministrativo, è il caso di citare un’altra decisione della Corte di cassazione che conferma il dato quantitativo di rifiuto trattato (capacità impiantistica, potenzialità) come valore massimo autorizzato da non superare senza preventiva autorizzazione.
La Corte di cassazione penale, Sez. 3^ 12/02/2019, Sentenza n.6717, conferma quanto già stabilito dal Tribunale di Bergamo (13/09/2017 condanna del responsabile del reato di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 152 del 2006, perché eccede i quantitativi annui di rifiuti autorizzati) e cioè che il Tribunale «ha ritenuto che l’autorizzazione per l’esecuzione e il recupero dei rifiuti è valido titolo in relazione al quantitativo complessivo dei rifiuti, e ciò in quanto gli impianti, le fideiussioni e le altre soluzioni specifiche sono calibrate a tale quantità” e determina che il quantitativo di rifiuti gestiti si configuri come “requisito che incide sulla sussistenza dei requisiti per il rilascio del titolo autorizzativo tant’è che ad esso sono parametrati gli impianti, le fideiussioni e le altre soluzioni nella gestione tecnica dei rifiuti, come osservato dal Tribunale.»
Considerate quindi le motivazioni della Sentenza del Consiglio di Stato e che ai sensi dell’Articolo 237-sexies (Contenuto dell’autorizzazione), tuttora vigente e peraltro citato dallo stesso art.35 del decreto-legge n. 133/2014:
«1. L’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento deve in ogni caso indicare esplicitamente:
Per quanto sopra viene rimesso in discussione il Carico termico nominale indicato in autorizzazione, quale unico valore limite cui tendere ai fini energetici (saturazione) indipendentemente dalla quantità di rifiuto incenerito.
Secondo la più diffusa interpretazione delle autorità competenti prima dell’entrata in vigore dello “Sblocca Italia”, che oggi sembra confermata della Sentenza del Consiglio di stato, sono ammesse variazioni anche significative della quantità incenerita fino a un massimo rappresentato dalla quantità rifiuti autorizzata (t/anno, t/ora).
è possibile quindi concludere che la recente Sentenza del Consiglio di stato, che interpreta in merito all’applicazione dell’art.35 del d.l. n.133 del 11 maggio 2014 “Sblocca Italia”, abbia una notevole rilevanza in quanto incide in modo decisivo sulle attività istruttorie delle nuove domande di autorizzazione e su diversi atti rilasciati successivamente all’emanazione del decreto e che si ritiene dovrebbero essere sottoposti a revisione.
Data la complessità del tema, dovuta principalmente a norme scoordinate e contradittorie, si ritiene infine opportuno un intervento degli organi legislativi supportati da competenze tecniche qualificate al fine di apportare i necessari correttivi che eliminino ambiguità e fughino dubbi interpretativi.
Note:
(1) Art.237-ter DLgs 152/2006
“h) Capacità nominale: la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono un impianto di incenerimento o coincenerimento dei rifiuti, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantità di rifiuti che può essere incenerita in un’ora, rapportata al potere calorifico dichiarato dei rifiuti;”:
“l) Carico termico nominale: la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono l’impianto, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa come prodotto tra la quantità oraria di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti;”
(2) A titolo di esempio:
Si consideri un coinceneritore progettato per un a Potenzialità di 200.000 t/anno (25 t/ora) alimentato con rifiuti di potere calorifico di 12.560 kJ/kg (3.000 kcal/kg), il valore di Carico termico nominale risulta 314.000 MJ/ora.
Se si considera stabile il Carico termico nominale come valore da saturare, in caso di riduzione del potere calorifico a 11.174 kJ/kg (2.668 kcal/kg), si dovrebbe aumentare la quantità incenerita a 28,1 t/ora (224.800 t/anno) ovvero un aumento della 3,1 t/ora (+74,4 t/giorno; +24.800 t/anno).
Si tratta di una flessibilità che consente incrementi superiore sia alla soglia che determina la modifica sostanziale di AIA (3 t/ora), sia quella obbliga a verifica di assoggettabilità a VIA (10 t/giorno = 0,416 t/ora).
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