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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni
di Leonardo Benedusi
Categoria: Aria
Il comma 1 dell’art. 270 del D.Lgs. 152/06 prevede che, in sede di autorizzazione, l’autorità competente valuti se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività siano tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell’allegato I alla parte quinta del decreto e, in tal caso, ne disponga la captazione ed il convogliamento.
La captazione ed il convogliamento possono, però, essere imposti in uno dei seguenti casi, come disposto dal comma 2 dell’art. 270:
in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario;
in presenza di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;
nonostante la tecnica individuata non soddisfi il requisito di disponibilità di cui al numero 2 della alla lettera aa) del comma 1 dell’art. 268. Ciò significa che le condizioni economiche o tecniche possono non essere sviluppate su una scala sufficientemente valida nel comparto in questione, con la conseguenza che il gestore debba accedervi nonostante i costi non ragionevoli.
Il comma 3 dell’art. 270 prevede che con un decreto del Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanarsi di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, saranno stabiliti i criteri da utilizzare per la verifica di cui ai commi 1 e 2. Ovviamente, in mancanza di indicazioni statali, le autorità competenti devono assumere le determinazioni di loro spettanza con le proprie forze, senza poter confidare nell’aiuto di specifiche direttive di cui non si conosce neppure il termine per l’emanazione.
I commi 4, 5, 6, 7 ed 8 dell’art. 270 perseguono l’obiettivo della diminuzione del numero dei punti di emissione.
Infatti il comma 4 prevede che “se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, l’autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione. L’autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione”.
Il comma 5 dell’art. 270 prevede, invece, che in caso di emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, ciascun impianto deve avere un solo punto di emissione.
Tuttavia possono esservi casi in cui non sia tecnicamente possibile, anche per ragioni di sicurezza, ricondurre tutti i punti di emissione di un impianto ad un unico camino, per cui, in base al comma 6 dell’art. 270, l’autorità competente può consentire un impianto con più punti di emissione a condizione che:
per i singoli punti di emissione siano espressi come concentrazione;
i valori limite di emissione dell’intero impianto siano espressi come flusso di massa, fattore di emissione e percentuale e siano riferiti al complesso delle emissioni dell’impianto.
Purtroppo, al momento, non è possibile stabilire limiti di emissione per impianto in quanto, nella parte quinta, non vi sono limiti per impianto (fatta eccezione per le emissioni totali di COV di cui all’allegato III) o fattori di emissione specifici, per cui si può ritenere ottemperata l’indicazione di cui al comma 6 dell’art. 270, semplicemente imponendo valori limite di portata, concentrazione e durata di tutte le emissioni, parametri che consentono, quindi, di avere flussi di massa individuali e complessivi con la possibilità di calcolare anche le relative percentuali.
Il comma 7 dell’art. 270 prevede, invece, la possibilità che l’autorità competente prescriva il convogliamento delle emissioni di più impianti in uno o più punti di emissioni comuni, purché le emissioni di tutti gli impianti presentino caratteristiche chimico-fisiche omogenee. Può trattarsi, quindi di accorpamento di emissioni di impianti identici, altrimenti vi potrebbe essere la possibilità di diluizione delle emissioni, tant’è che il dispositivo di legge prevede che l’autorizzazione debba fissare idonee prescrizioni con particolare riguardo alle portate di emissione. In questo caso, a ciascun punto di emissione comune, si deve applicare il più restrittivo dei valori limite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti con un tenore di O2 coerente con i flussi convogliati al camino comune.
L’adeguamento alle disposizioni dei commi 5, 6 e 7 dell’art. 270 deve avvenire entro i termini stabiliti dall’autorizzazione e comunque non oltre i seguenti:
tre anni dal primo rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate;
tre anni dall’autorizzazione concessa ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 281;
tre anni dalla domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale per chi, nell’esercizio di stabilimenti esistenti, ne avesse i requisiti.
Un aiuto, dal punto di vista tecnico in merito all’applicazione dei principi relativi alla minimizzazione dei punto di emissione, dovrebbe essere garantito dalla documentazione elaborata dalla commissione di cui al comma 9 dell’art. 281 del D.Lgs. 152/06, come già previsto anche nella prima versione dell’art. 270, ma a distanza di ormai più di 5 anni dall’entrata in vigore del decreto, a livello centrale non è ancora stato prodotto alcun documento.
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Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni
di Leonardo Benedusi
Il comma 1 dell’art. 270 del D.Lgs. 152/06 prevede che, in sede di autorizzazione, l’autorità competente valuti se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività siano tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell’allegato I alla parte quinta del decreto e, in tal caso, ne disponga la captazione ed il convogliamento.
La captazione ed il convogliamento possono, però, essere imposti in uno dei seguenti casi, come disposto dal comma 2 dell’art. 270:
nonostante la tecnica individuata non soddisfi il requisito di disponibilità di cui al numero 2 della alla lettera aa) del comma 1 dell’art. 268. Ciò significa che le condizioni economiche o tecniche possono non essere sviluppate su una scala sufficientemente valida nel comparto in questione, con la conseguenza che il gestore debba accedervi nonostante i costi non ragionevoli.
Il comma 3 dell’art. 270 prevede che con un decreto del Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanarsi di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, saranno stabiliti i criteri da utilizzare per la verifica di cui ai commi 1 e 2. Ovviamente, in mancanza di indicazioni statali, le autorità competenti devono assumere le determinazioni di loro spettanza con le proprie forze, senza poter confidare nell’aiuto di specifiche direttive di cui non si conosce neppure il termine per l’emanazione.
I commi 4, 5, 6, 7 ed 8 dell’art. 270 perseguono l’obiettivo della diminuzione del numero dei punti di emissione.
Infatti il comma 4 prevede che “se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, l’autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione. L’autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione”.
Il comma 5 dell’art. 270 prevede, invece, che in caso di emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, ciascun impianto deve avere un solo punto di emissione.
Tuttavia possono esservi casi in cui non sia tecnicamente possibile, anche per ragioni di sicurezza, ricondurre tutti i punti di emissione di un impianto ad un unico camino, per cui, in base al comma 6 dell’art. 270, l’autorità competente può consentire un impianto con più punti di emissione a condizione che:
Purtroppo, al momento, non è possibile stabilire limiti di emissione per impianto in quanto, nella parte quinta, non vi sono limiti per impianto (fatta eccezione per le emissioni totali di COV di cui all’allegato III) o fattori di emissione specifici, per cui si può ritenere ottemperata l’indicazione di cui al comma 6 dell’art. 270, semplicemente imponendo valori limite di portata, concentrazione e durata di tutte le emissioni, parametri che consentono, quindi, di avere flussi di massa individuali e complessivi con la possibilità di calcolare anche le relative percentuali.
Il comma 7 dell’art. 270 prevede, invece, la possibilità che l’autorità competente prescriva il convogliamento delle emissioni di più impianti in uno o più punti di emissioni comuni, purché le emissioni di tutti gli impianti presentino caratteristiche chimico-fisiche omogenee. Può trattarsi, quindi di accorpamento di emissioni di impianti identici, altrimenti vi potrebbe essere la possibilità di diluizione delle emissioni, tant’è che il dispositivo di legge prevede che l’autorizzazione debba fissare idonee prescrizioni con particolare riguardo alle portate di emissione. In questo caso, a ciascun punto di emissione comune, si deve applicare il più restrittivo dei valori limite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti con un tenore di O2 coerente con i flussi convogliati al camino comune.
L’adeguamento alle disposizioni dei commi 5, 6 e 7 dell’art. 270 deve avvenire entro i termini stabiliti dall’autorizzazione e comunque non oltre i seguenti:
Un aiuto, dal punto di vista tecnico in merito all’applicazione dei principi relativi alla minimizzazione dei punto di emissione, dovrebbe essere garantito dalla documentazione elaborata dalla commissione di cui al comma 9 dell’art. 281 del D.Lgs. 152/06, come già previsto anche nella prima versione dell’art. 270, ma a distanza di ormai più di 5 anni dall’entrata in vigore del decreto, a livello centrale non è ancora stato prodotto alcun documento.
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