Top

Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze

"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni
TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale
Conta su di noi"
Stefano Maglia

Inquinamento atmosferico e tutela della salute: i poteri del giudice

di Stefano Maglia

Categoria: Aria

Fare il punto sullo stato della normativa in tema di inquinamento atmosferico consente di esprimere alcune valutazioni ormai assodate dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente sul terreno dell`evoluzione normativa (ed interpretativa) nel campo non solo dell`inquinamento atmosferico, tout court, ma della tutela della salute e – più in generale – della qualità della vita.

Quest`ultimo, si badi bene, non è (solo) un concetto filosofico e etico, ma un vero e proprio punto di riferimento giuridico, a tutela del quale vi sono ormai numerose fonti giurisprudenziali e normative (anche a livello europeo) che operano ed interagiscono.

Questa evoluzione del concetto di tutela della salute (accolta nell`ambito del primo comma dell`art. 32 della stessa Carta costituzionale) trova tra l`altro conferma addirittura in una importantissima e semisconosciuta sentenza della Corte costituzionale (sent. 30 dicembre 1987, n. 641) per la quale la tutela di cui all`art. 32 Cost. assurge a valore primario ed assoluto.

Come ha ben scritto tra gli altri FRANCO a proposito di questa sentenza, da questo momento (cioè da 11 anni!) la stessa Consulta ha riconosciuto che la qualità della vita non è più elemento teleologico caratterizzante di un settore normativo, bensì qualifica il concetto di ambiente nelle sue varie componenti.

Su pico è il caso dell`inquinamento acustico con il D.P.C.M. 1 marzo 1991, oppure quello dell`inquinamento atmosferico, con riferimento alle citate norme di cui alla L. 615/66 ed ancor più al D.P.R. 203/88.

Ma, si badi bene, il superamento dei limiti tabellari di cui a queste norme fa solo sì che scattino le sanzioni previste da questa o, tuttalpiù, fungano come una sorta di presuntivo superamento della normale tollerabilità di cui all`art. 844 c.c. Nulla più.

L`articolo sulle immissioni è in `espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi.

Al giudice è così affidato un compito moderatore ed equilibratore nel valutar o di utilizzo della procedura d`urgenza ex art. 700 c.p.c.) e risarcitoria volta ad ottenere congruo indennizzo per la lesione del danno alla salute (danno biologico).

Senza spingersi ad affermare (come ad es. C.M. GRILLO) che la protezione del diritto alla salute può essere autonomamente e direttamente invocata in giudizio, ricorrendo all`art. 32, comma 2, Cost., norma da considerarsi precettiva, si può quindi comunque ragionevolmente affermare che per valutare la commissione della contravvenzione di cui all`art. 674 c.p. il giudice deve valutare se si è verificato il superamento della normale tollerabilità, avendo in tal senso ampio margine valutativo, non dovendo necessariamente sottostare ad alcun limite tabellare/presuntivo. Qualora ritenesse superato tale limite dovrebbe pertanto attivarsi (anche utilizzando la procedura d`urgenza in caso di pregiudizio imminente ed irreparabile) per inibire il proseguire di tali immissioni moleste e condannare il titolare dell`industria inquinante per getto pericoloso di cose.

<201> di tutta evidenza che si tratta anche di situazioni in cui ci si trova di fronte ad industrie la cui attività è autorizzata, le cui emissioni sono sempre state ritenute nella norma ex D.P.R. 203/88, e che si sono addirittura attivate per limitare tali moleste immissioni, fattispecie dunque in cui non risulta applicabile nessuna delle norme speciali relative all`inquinamento atmosferico di origine industriale.

<201> pur vero che anche il sindaco potrebbe (per alcuni magistrati dovrebbe) agire ex art. 217 T.U.L.S., prescrivendo norme da applicare per impedire il potenziale pericolo di danno per la salute pubblica a causa di vapori, gas o altre esalazioni provenienti da fabbriche, ma, come abbiamo visto, è al giudice, nell`applicazione degli (sussidiari) articoli 674 c.p. e 844 c.c., che spetta di intervenire prima che sia troppo tardi considerando che (ed è proprio un magistrato, C.M. GRILLO, che lo scrive) è la salute dell`uomo che finisce con l`essere l`unico criterio per decidere il superamento della tollerabilità.

Dal punto di vista strettamente giuridico non si può a questo punto fare a meno di citare alcune pronunce particolarmente interessanti.

Si rammenta, innanzitutto, che per Cass. pen., sez. III, 24 giugno 1985, Boni Brivio, è soggetto del reato previsto dall`art. 674 c.p. il titolare di un`industria dalla quale si immettono nell`aria, colposamente, polveri che, respirate, possono produrre molestie e danno alle persone, oppure fumi ed odori idonei a dar fastidio alle persone stesse, indipendentemente dal rilascio della licenza di esercizio della fabbrica.

Per ciò che concerne il livello dell`emissione è stato poi opportunamente chiarito che il reato di cui all`art. 674 c.p. in quanto ha come diretto riferimento il valore della persona colpita, prescinde per la sua realizzazione dall`osservanza o meno degli standards fissati per la prevenzione dell`inquinamento e le normative antinquinamento non hanno di fatto legittimato qualsiasi emissione inferiore ai limiti tabellari, anche nell`ipotesi in cui non si siano attuate le opere di prevenzione e contenimento adeguate al processo tecnologico: conseguentemente anche un`attività industriale autorizzata, può dar luogo al suddetto reato qualora siano derivate molestie alle persone dalla mancanza di accorgimenti tecnici possibili e doverosi o dall`inosservanza delle prescrizioni dell`autorità amministrativa, pur nell`osservanza degli standards di cui sopra. Inoltre, ai fini della sussistenza del reato di cui all`art. 674 c.p. (Getto pericoloso di cose) non è richiesta la prova di un concreto pericolo per la salute delle persone in quanto tale norma fa riferimento al concetto più attenuato di molestia (Cass., sez. III, 3 giugno 1994, n. 6598, Roz Gastaldi).

Ancora. Per Cass. pen., sez. I, 19 gennaio 1994, n. 477, Grandoni, per la sussistenza della contravvenzione prevista dall`art. 674 c.p. non è necessario che le emissioni siano vietate da speciali norme giuridiche, essendo sufficiente che tali emissioni superino il limite di normale tollerabilità, valicato il quale le emissioni diventano moleste con conseguente pericolo per la salute pubblica, la cui tutela costituisce la ratio della norma incriminatrice prevista dal citato articolo.

Con riferimento, infine, alla valutazione del giudice, si sottolineano i principi espressi da Cass. pen., sez. II, 25 marzo 1976, D`Alessio e la già citata Cass. pen., sez. I, 9 maggio 1995, n. 5215, Silvestro, per cui l`autorizzazione amministrativa per l`esercizio di un`industria, classificata insalubre, è condizionata ad un esercizio normale, nell`ambito della tollerabilità degli effetti derivanti dalla lavorazione verso i terzi, e non esclude, ove tali limiti di tollerabilità siano superati, il reato di cui all`art. 674 c.p. In mancanza di perizia sull`inquinamento atmosferico il convincimento del giudice può fondarsi su altri elementi probatori.

Torna all'elenco completo

© Riproduzione riservata