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L’intermediario deve fare il DUVRI per il produttore dei rifiuti?
di Miriam Viviana Balossi
Categoria: Rifiuti
Premessa
Il presente contributo si propone di fare chiarezza su un tema che ultimamente sta suscitando notevoli perplessità, ovvero se l’intermediario di rifiuti, nel complesso delle attività che pone in essere a servizio del produttore di rifiuti e dell’incarico che si è contrattualmente assunto, sia anche tenuto a redigere il DUVRI per suo conto.
Si riscontrano, infatti, situazioni in cui il produttore pretende tale adempimento e l’intermediario si rifiuta di farlo. Cosa dice la normativa al riguardo? Chi ha ragione tra i due?
Chi è l’intermediario?
È preliminarmente utile ricordare che ai sensi del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, per intermediario si deve intendere qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti (art. 183, comma 1, lett. l), definizione dalla quale è possibile concludere che l’intermediario dispone legittimamente dello smaltimento e del recupero sia dei rifiuti dei quali abbia la detenzione, sia di quelli dei quali non acquisisca la disponibilità.
Chi è il datore di lavoro?
La figura del datore di lavoro trova definizione all’art. 2 del D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico per la sicurezza sul lavoro), che lo descrive come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa […]”.
E’ il datore di lavoro il soggetto chiamato a rispondere della tutela della sicurezza dei propri lavoratori e non può, a tal proposito, in alcun modo delegare la valutazione di tutti i rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP). Tali attività sono, infatti, espressamente definite come non delegabili dall’art. 17 del citato decreto, dal quale si può dedurre, a contrario, che gli obblighi non qualificati come tali sono, invece, delegabili per il tramite della delega di funzioni conferita conformemente alle prescrizioni dell’art. 16[1].
E’ bene precisare che quanto sopra premesso vale per chiunque ricopra la qualifica di datore di lavoro: anche l’intermediario di rifiuti sarà, in quanto datore di lavoro, responsabile verso i propri dipendenti.
L’appalto
Nell’ipotesi assai frequente in cui un datore di lavoro si affidi ad una ditta esterna, per l’esecuzione di una determinata prestazione o servizio, egli continuerà a rispondere della sicurezza dei propri lavoratori e tale ditta esterna continuerà a rispondere per i propri.
Altro non è, questo, che il caso dell’appalto, ossia quel “contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro” (art. 1655 cod. civ.). L’attività dell’appaltatore si sostanzia, in altre parole, nella predisposizione e nell’organizzazione dei mezzi materiali e delle prestazioni lavorative necessarie per il compimento dell’opera o del servizio che gli è stato commesso.
In argomento, peraltro, la Cassazione penale ha affermato che “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ciascun datore di lavoro, sia il committente che l’appaltatore, è esclusivo responsabile della tutela dei propri dipendenti dai rischi che coinvolgano unicamente questi ultimi, poiché la cooperazione tra committente ed appaltatore è imposta soltanto per eliminare i rischi comuni ai lavoratori dipendenti di entrambe le parti”[2].
L’art. 26 del D.L.vo 81/2008 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione), dispone che “Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: […]”.
Da queste poche righe si deduce, a parere di chi scrive, che ciò che qualifica il datore di lavoro, con i corrispondenti obblighi in materia di sicurezza, appare essere o il fatto che i lavori vengano eseguiti all’interno della propria azienda o la disponibilità giuridica del luogo ove si svolgono i servizi oggetto di appalto.
L’intermediario si collocherebbe, pertanto, nella posizione dell’appaltatore del servizio.
Il sub-appalto
Per completezza, è opportuno aggiungere anche alcune considerazioni relativamente all’ipotesi del subappalto.
L’eventuale affidamento di determinati servizi, da parte dell’intermediario, ad altri fornitori configurerebbe la fattispecie del sub-appalto, che si verifica quando l’appaltatore affida l’opera a lui appaltata ad un terzo subappaltatore.
Tralasciando i profili meramente privatistici della questione (ad esempio, il contratto che lega le parti), e ribadendo le responsabilità che il subappaltatore mantiene nei confronti dei propri dipendenti (quale datore di lavoro), dal punto di vista della sicurezza rileva che l’attività subappaltata dovrà essere ricompresa nell’ambito del documento di valutazione dei rischi interferenziali (si veda il paragrafo successivo).
Chi deve fare il DUVRI?
Premesso che, nell’ambito della disciplina sulla sicurezza di cui al D.L.vo 81/2008, l’intermediario assume la qualifica di appaltatore del servizio, si ritiene di poter escludere che l’intermediario, proprio in quanto appaltatore, assuma gli oneri che l’art. 26 pone in capo al datore di lavoro.
Nell’ambito di un contratto di appalto, l’azienda che si affida all’azienda appaltatrice prende il nome di committente. E’ il committente il soggetto chiamato a valutare, oltre al rischio specifico della propria attività (compito di ogni datore di lavoro), il rischio “aggiunto” dall’ulteriore attività o servizio appaltato. In pratica, il committente dovrà individuare anche le potenziali interferenze, i cd. rischi interferenziali, dovuti, cioè, alle “interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva” (art. 26, comma 2, lett. b).
Il committente è tenuto, infatti, ad elaborare “un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze” (art. 26, comma 3). Tale documento, cd. DUVRI, è, quindi, un onere posto in capo al datore di lavoro committente, e dovrà contenere le informazioni utili a definire, e valutare al fine di intraprendere le misure di sicurezza necessarie, i rischi specifici della propria attività e quelli dell’attività svolta dall’appaltatore.
Gestione dei rifiuti e profili di responsabilità
Al di là di tutto quanto sopra precisato in materia di sicurezza, si rammenta che restano ferme le responsabilità che l’intermediario assume, in quanto tale, relativamente alle prescrizioni del D.L.vo 152/2006.
Secondo il disposto del citato art. 183, anche le attività di intermediazione, rientrando nell’ambito della gestione dei rifiuti, si inseriscono a tutti gli effetti nel sistema di co-responsabilità che, ai sensi dell’art. 178[3], governa la gestione dei rifiuti, traducendosi in termini di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, non solo nel ciclo della gestione dei rifiuti, ma anche dei beni da cui originano rifiuti[4].
Nello specifico, gravano sull’intermediario, ad esempio, gli obblighi di verifica dei fornitori, nonché della regolarità (autorizzazioni, iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali) dei soggetti ai quali si affida.
In argomento, la Cassazione penale[5] si è espressa nei seguenti termini: “tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l’accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento. È, perciò, evidente che l’inosservanza degli obblighi imposti dalla legge, oltre ad integrare le fattispecie contravvenzionali previste dal testo unico sull’ambiente, può essere valutata quale elemento indiziario dell’elemento psicologico che integra le ipotesi delittuose previste in detta materia”.
Anche l’intermediario è, in sostanza, passibile di incorrere nelle sanzioni previste per la gestione non autorizzata di rifiuti, di cui all’art. 256[6] del D.L.vo 152/2006.
Conclusioni
In definitiva, si ritiene di poter riassumere quanto argomentato nelle pagine che precedono come segue.
Gli obblighi di sicurezza, così come definiti dal D.L.vo 81/2008, sono posti in capo al datore di lavoro, che risponde sempre della sicurezza dei propri dipendenti.
Nel caso dell’intermediario di rifiuti, la sua attività lo colloca, nei confronti dell’azienda per la quale esegue tale attività e con riferimento alla disciplina di cui al D.L.vo 81/2008, nella posizione dell’appaltatore del servizio. In tale veste, e sempre sotto il profilo della sicurezza, costui non assume obblighi ulteriori rispetto a quelli già spettanti verso i propri dipendenti.
Tutt’al più, è l’azienda committente a dover ricomprendere, nell’ambito della valutazione dei rischi connessi alla propria attività, anche quelli derivanti dall’esecuzione dell’attività appaltata, al fine di redigere un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), che tenga conto sia dei rischi specifici dell’attività svolta dall’azienda appaltante, sia di quelli indotti dall’attività appaltata (cd. rischi interferenziali).
Del pari, qualora l’intermediario si servisse di altri fornitori, configurando, così, la fattispecie del sub-appalto, anche l’attività subappaltata dovrà essere ricompresa nell’ambito di tale valutazione.
Restano, comunque, sempre fermi gli obblighi connessi alla corretta gestione dei rifiuti, di cui alla Parte IV del D.L.vo 152/2006, della quale anche l’intermediario è responsabile (ai sensi del principio generale espresso dall’art. 178 del medesimo decreto).
Note:
[1] Art. 16 del D.L.vo 81/2008 – Delega di funzioni:
“1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.
3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate”.
[2] Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, n. 28197 del 9 luglio 2009.
“1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”.
[6] Art. 256 del D.L.vo 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata:
“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi […]”.
Categorie
L’intermediario deve fare il DUVRI per il produttore dei rifiuti?
di Miriam Viviana Balossi
Premessa
Il presente contributo si propone di fare chiarezza su un tema che ultimamente sta suscitando notevoli perplessità, ovvero se l’intermediario di rifiuti, nel complesso delle attività che pone in essere a servizio del produttore di rifiuti e dell’incarico che si è contrattualmente assunto, sia anche tenuto a redigere il DUVRI per suo conto.
Si riscontrano, infatti, situazioni in cui il produttore pretende tale adempimento e l’intermediario si rifiuta di farlo. Cosa dice la normativa al riguardo? Chi ha ragione tra i due?
Chi è l’intermediario?
È preliminarmente utile ricordare che ai sensi del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, per intermediario si deve intendere qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti (art. 183, comma 1, lett. l), definizione dalla quale è possibile concludere che l’intermediario dispone legittimamente dello smaltimento e del recupero sia dei rifiuti dei quali abbia la detenzione, sia di quelli dei quali non acquisisca la disponibilità.
Chi è il datore di lavoro?
La figura del datore di lavoro trova definizione all’art. 2 del D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico per la sicurezza sul lavoro), che lo descrive come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa […]”.
E’ il datore di lavoro il soggetto chiamato a rispondere della tutela della sicurezza dei propri lavoratori e non può, a tal proposito, in alcun modo delegare la valutazione di tutti i rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP). Tali attività sono, infatti, espressamente definite come non delegabili dall’art. 17 del citato decreto, dal quale si può dedurre, a contrario, che gli obblighi non qualificati come tali sono, invece, delegabili per il tramite della delega di funzioni conferita conformemente alle prescrizioni dell’art. 16[1].
E’ bene precisare che quanto sopra premesso vale per chiunque ricopra la qualifica di datore di lavoro: anche l’intermediario di rifiuti sarà, in quanto datore di lavoro, responsabile verso i propri dipendenti.
L’appalto
Nell’ipotesi assai frequente in cui un datore di lavoro si affidi ad una ditta esterna, per l’esecuzione di una determinata prestazione o servizio, egli continuerà a rispondere della sicurezza dei propri lavoratori e tale ditta esterna continuerà a rispondere per i propri.
Altro non è, questo, che il caso dell’appalto, ossia quel “contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro” (art. 1655 cod. civ.). L’attività dell’appaltatore si sostanzia, in altre parole, nella predisposizione e nell’organizzazione dei mezzi materiali e delle prestazioni lavorative necessarie per il compimento dell’opera o del servizio che gli è stato commesso.
In argomento, peraltro, la Cassazione penale ha affermato che “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ciascun datore di lavoro, sia il committente che l’appaltatore, è esclusivo responsabile della tutela dei propri dipendenti dai rischi che coinvolgano unicamente questi ultimi, poiché la cooperazione tra committente ed appaltatore è imposta soltanto per eliminare i rischi comuni ai lavoratori dipendenti di entrambe le parti”[2].
L’art. 26 del D.L.vo 81/2008 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione), dispone che “Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: […]”.
Da queste poche righe si deduce, a parere di chi scrive, che ciò che qualifica il datore di lavoro, con i corrispondenti obblighi in materia di sicurezza, appare essere o il fatto che i lavori vengano eseguiti all’interno della propria azienda o la disponibilità giuridica del luogo ove si svolgono i servizi oggetto di appalto.
L’intermediario si collocherebbe, pertanto, nella posizione dell’appaltatore del servizio.
Il sub-appalto
Per completezza, è opportuno aggiungere anche alcune considerazioni relativamente all’ipotesi del subappalto.
L’eventuale affidamento di determinati servizi, da parte dell’intermediario, ad altri fornitori configurerebbe la fattispecie del sub-appalto, che si verifica quando l’appaltatore affida l’opera a lui appaltata ad un terzo subappaltatore.
Tralasciando i profili meramente privatistici della questione (ad esempio, il contratto che lega le parti), e ribadendo le responsabilità che il subappaltatore mantiene nei confronti dei propri dipendenti (quale datore di lavoro), dal punto di vista della sicurezza rileva che l’attività subappaltata dovrà essere ricompresa nell’ambito del documento di valutazione dei rischi interferenziali (si veda il paragrafo successivo).
Chi deve fare il DUVRI?
Premesso che, nell’ambito della disciplina sulla sicurezza di cui al D.L.vo 81/2008, l’intermediario assume la qualifica di appaltatore del servizio, si ritiene di poter escludere che l’intermediario, proprio in quanto appaltatore, assuma gli oneri che l’art. 26 pone in capo al datore di lavoro.
Nell’ambito di un contratto di appalto, l’azienda che si affida all’azienda appaltatrice prende il nome di committente. E’ il committente il soggetto chiamato a valutare, oltre al rischio specifico della propria attività (compito di ogni datore di lavoro), il rischio “aggiunto” dall’ulteriore attività o servizio appaltato. In pratica, il committente dovrà individuare anche le potenziali interferenze, i cd. rischi interferenziali, dovuti, cioè, alle “interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva” (art. 26, comma 2, lett. b).
Il committente è tenuto, infatti, ad elaborare “un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze” (art. 26, comma 3). Tale documento, cd. DUVRI, è, quindi, un onere posto in capo al datore di lavoro committente, e dovrà contenere le informazioni utili a definire, e valutare al fine di intraprendere le misure di sicurezza necessarie, i rischi specifici della propria attività e quelli dell’attività svolta dall’appaltatore.
Gestione dei rifiuti e profili di responsabilità
Al di là di tutto quanto sopra precisato in materia di sicurezza, si rammenta che restano ferme le responsabilità che l’intermediario assume, in quanto tale, relativamente alle prescrizioni del D.L.vo 152/2006.
Secondo il disposto del citato art. 183, anche le attività di intermediazione, rientrando nell’ambito della gestione dei rifiuti, si inseriscono a tutti gli effetti nel sistema di co-responsabilità che, ai sensi dell’art. 178[3], governa la gestione dei rifiuti, traducendosi in termini di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, non solo nel ciclo della gestione dei rifiuti, ma anche dei beni da cui originano rifiuti[4].
Nello specifico, gravano sull’intermediario, ad esempio, gli obblighi di verifica dei fornitori, nonché della regolarità (autorizzazioni, iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali) dei soggetti ai quali si affida.
In argomento, la Cassazione penale[5] si è espressa nei seguenti termini: “tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l’accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento. È, perciò, evidente che l’inosservanza degli obblighi imposti dalla legge, oltre ad integrare le fattispecie contravvenzionali previste dal testo unico sull’ambiente, può essere valutata quale elemento indiziario dell’elemento psicologico che integra le ipotesi delittuose previste in detta materia”.
Anche l’intermediario è, in sostanza, passibile di incorrere nelle sanzioni previste per la gestione non autorizzata di rifiuti, di cui all’art. 256[6] del D.L.vo 152/2006.
Conclusioni
In definitiva, si ritiene di poter riassumere quanto argomentato nelle pagine che precedono come segue.
Gli obblighi di sicurezza, così come definiti dal D.L.vo 81/2008, sono posti in capo al datore di lavoro, che risponde sempre della sicurezza dei propri dipendenti.
Nel caso dell’intermediario di rifiuti, la sua attività lo colloca, nei confronti dell’azienda per la quale esegue tale attività e con riferimento alla disciplina di cui al D.L.vo 81/2008, nella posizione dell’appaltatore del servizio. In tale veste, e sempre sotto il profilo della sicurezza, costui non assume obblighi ulteriori rispetto a quelli già spettanti verso i propri dipendenti.
Tutt’al più, è l’azienda committente a dover ricomprendere, nell’ambito della valutazione dei rischi connessi alla propria attività, anche quelli derivanti dall’esecuzione dell’attività appaltata, al fine di redigere un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), che tenga conto sia dei rischi specifici dell’attività svolta dall’azienda appaltante, sia di quelli indotti dall’attività appaltata (cd. rischi interferenziali).
Del pari, qualora l’intermediario si servisse di altri fornitori, configurando, così, la fattispecie del sub-appalto, anche l’attività subappaltata dovrà essere ricompresa nell’ambito di tale valutazione.
Restano, comunque, sempre fermi gli obblighi connessi alla corretta gestione dei rifiuti, di cui alla Parte IV del D.L.vo 152/2006, della quale anche l’intermediario è responsabile (ai sensi del principio generale espresso dall’art. 178 del medesimo decreto).
Note:
[1] Art. 16 del D.L.vo 81/2008 – Delega di funzioni:
“1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate”.
[2] Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, n. 28197 del 9 luglio 2009.
[3] Art. 178 del D.L.vo 152/2006 – Principi:
“1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”.
[4] Così S. Maglia, Esiste un principio di “co-responsabilità” nella gestione dei rifiuti?, pubblicato su www.tuttoambiente.it
[5] Cass. Pen. n. 13363 del 10 aprile 2012.
[6] Art. 256 del D.L.vo 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata:
“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
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