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Iscrizione all’Albo dei gestori ambientali e appalti pubblici: requisito di partecipazione o di esecuzione?

di Sabrina Suardi

Categoria: Rifiuti

Sull’obbligo di iscrizione e superamento delle Verifiche si segnala la SCUOLA PER RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI

 

Da tempo la giurisprudenza discute sulla natura del requisito di Iscrizione all’Albo dei gestori ambientali quando viene richiesto agli operatori economici che intendono partecipare ad una gara ad evidenza pubblica.

Il tutto si può riassumere in una semplice domanda: requisito di partecipazione o di esecuzione?
Ci si chiede, in sostanza, se i partecipanti alla procedura debbano possedere tale requisito fin dall’inizio, oppure se lo possano acquisire successivamente, purché prima della stipula del contratto in caso di aggiudicazione.

Sulla questione sono intervenuti più e più volte sia TAR che ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, senza, peraltro, colmare il contrasto giurisprudenziale esistente.

Il parere ANAC n. 221 del 22 dicembre 2015 precisava il consolidato orientamento per il quale “l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare per l’affidamento degli appalti relativi allo svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti a norma dell’articolo 212 del d.lgs. 152/2006, dovendo i bandi prevedere una specifica clausola in base alla quale non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della relativa iscrizione ”.
Tale orientamento, quindi, prendeva spunto proprio dalla littera legis di cui all’art. 212, comma 5, D.L.vo 152/2006, la quale recita “l’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.”.

Parte della giurisprudenza si è espressa proprio sulla possibilità concessa all’operatore economico sprovvisto del requisito di acquisirlo solo in caso di eventuale aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ritenendola una violazione del principio di celerità dell’azione amministrativa, sottolineando le evidenti ripercussioni sulla Stazione Appaltante nel caso in cui il conseguimento non andasse a buon fine.

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Peraltro, il TAR per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara, nella sentenza sul ricorso n. 190 del 2016, rilevava che, in considerazione dell’oggetto dell’appalto stesso, se appare necessario il requisito soggettivo dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, ai sensi dell’art. 212, comma 5, D.L.vo 152/2006, “benché nessuna disposizione di legge o regolamento prescriva che il bando di gara relativo a lavori di bonifica ambientale debba richiedere l’iscrizione all’albo dei gestori ambientali per adeguata categoria e classe quale requisito di partecipazione, deve ritenersi che la necessità di richiedere tale requisito sia imposta prima ancora che da ragioni giuridiche da ragioni logiche, poiché non avrebbe alcun senso la partecipazione – e magari l’aggiudicazione a favore – di chi sia giuridicamente privo dei requisiti che la legge prescrive per poter eseguire i lavori ”.

Dello stesso tenore il TAR Puglia – Bari sez. III, che con sentenza n. 133 del 16/02/2017, ribadendo la propria posizione, affermava che “l’iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali per le categorie richieste è requisito di carattere generale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 novembre 2015, n. 5070), di tipo soggettivo, intrinsecamente legato al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l’Amministrazione e che, pertanto, deve essere posseduto direttamente dalle imprese che partecipano alla gara, senza possibilità di mediazione attraverso il ricorso a rapporti negoziali di avvalimento né a contratti di consorzio”.

In tema di avvalimento va precisato che già il previgente art. 49, comma 1 bis, del D.L.vo 163/2006 stabiliva l’inapplicabilità dell’istituto al requisito dell’iscrizione all’Albo Nazione dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del D.L.vo 152/2006. La mancanza del requisito, quindi, non può essere colmata da parte di un’impresa ausiliaria che ne sia provvista in luogo dell’aggiudicatario.
Tale previsione è stata mantenuta dal nuovo codice degli appalti che, all’art. 8, comma 10, del D.L.vo 50/2016, conferma “l’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Recentemente il Consiglio di Stato con sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017 ha finalmente preso posizione sul tema specificando che, seppur vero che l’art. 212, comma 5, D.L.vo 152/2006 parla di “requisito per lo svolgimento”, tuttavia, va considerato che si tratta di disposizione interna ad un settore, quello della protezione ambientale che “se integrata alle previsioni dello specifico settore dei contratti pubblici, risulta minus dicere quam volere: è infatti solo l’ordinamento delle pubbliche commesse a specificare di suo quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara. Trattasi perciò di un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio […] Merita dunque conferma l’assunto per cui i bandi di gara aventi ad oggetto lavori di bonifica ambientale implicano l’esistenza dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali per adeguata categoria e classe quale requisito di partecipazione”.

In considerazione della pronuncia del Consiglio di Stato appena richiamata, l’ANAC, in occasione dell’adunanza del 27 luglio 2017, ha formalmente modificato la propria posizione interpretativa, finora sostenuta, accogliendo la natura di requisito di partecipazione e non di esecuzione dell’iscrizione all’Albo.

Piacenza, 30.10.2017

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