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Stefano Maglia

La buona fede nell’ambito della responsabilità penale ambientale

di Monica Taina

Categoria: Responsabilità ambientali

In base alle sanzioni penali che vengono previste dal Legislatore, i reati si possono distinguere in delitti e contravvenzioni.
L’art. 39 Codice Penale recita infatti: “I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice”. Più precisamente, sono considerati delitti quegli illeciti penali per i quali vengono comminate le pene dell’ergastolo, della reclusione e della multa; sono considerati invece contravvenzioni, quelli puniti con l’arresto e l’ammenda.
Allo scopo di chiarire la problematica oggetto del commento vale la pena esaminare in sintesi gli elementi del reato: la condotta, che è l’elemento oggettivo del reato ed è assolutamente indefettibile per integrarlo. Può essere considerata come il fatto nel quale l’illecito si traduce e che offende il bene tutelato dalla norma violata; la mancanza di cause di giustificazione (esimenti) ovvero di quelle particolari situazioni che valgono ad escludere la sussistenza del reato (ad esempio, legittima difesa, stato di necessità); infine il dolo e la colpa: ovvero gli elementi soggettivi del reato.
Il dolo costituisce la coscienza e la volontarietà della condotta, e quindi una consapevole rappresentazione del fatto da parte del suo autore. La colpa, invece, consiste nella realizzazione del fatto per negligenza, imprudenza o imperizia (c.d. colpa generica) ovvero ancora per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (c.d. colpa specifica). La colpa può assumere caratteri di maggiore o minore gravità, per questo si usa distinguerla anche in colpa lieve e colpa grave, a tal fine occorre fare riferimento ai criteri soggettivi (consapevolezza o meno di tenere una condotta pericolosa, quantum di esigibilità dell’osservanza delle regole cautelari, motivi dell’agire) ed oggettivi (evitabilità e valutazione della divergenza tra condotta tenuta e condotta doverosa) individuati nel codice penale (art. 133)[1].
La maggior parte dei reati ambientali sono di natura contravvenzionale.
Basti pensare che, a parte il delitto di cui all’art. 260[2], tutte le fattispecie di reato contemplate nel corpus normativo del D. Lvo. n. 152/2006 (il TUA) in materia di rifiuti e scarichi sono contravvenzioni – ovvero reati, di pericolo presunto, appartenenti alla categoria di minor gravità con risultanze procedurali e probatorie di scarso rilevo – o tutt’al più violazioni di tipo amministrativo. A motivo di ciò autorevoli commentatori hanno sottolineato che tale disciplina può essere definita “una legislazione ambientale di pura facciata[3]” secondo la quale è da punire “chi non rispetta i limiti” o le “autorizzazioni” al di là dell’inquinamento arrecato[4]. Un primo passo verso l’adeguamento delle disposizioni ambientali è stato fatto per tramite dell’entrata in vigore del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 121 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”. Il quale ha introdotto modifiche al codice penale, ma anche al D.L.vo n. 231/2001 (in tema di responsabilità penale delle persone giuridiche) ed anche al D.L.vo n. 152/2006 in tal modo individuando numerosi illeciti ambientali quali reati cd. “presupposto” del sistema di responsabilità amministrativa degli enti[5].
Risulta anche presentato alla Camera – lo scorso 19 dicembre – il DDL n. C5676 per “Introduzione degli articoli 452-bis e 452-ter del codice penale, in materia di delitti contro l’ambiente”, di cui è ancora pendente l’assegnazione alla Camera per la discussione.
Ad oggi, pendenti le riforme, il vigente quadro sanzionatorio penale per i reati ambientali mantiene la connotazione della prevalenza delle contravvenzioni, ed in quanto tale incorre in una questione di diritto di particolare rilevo, se analizzata sotto i profili specifici come più oltre si farà, in ordine all’applicazione del principio della buona fede.
In linea generale- senza pretesa di esaustività sul punto – è possibile affermare che in materia contravvenzionale, è configurabile la cosiddetta “buona fede” ove la mancata coscienza dell’illiceità derivi non dall’ignoranza della legge, ma da un elemento positivo e cioè da una circostanza che induce nella convinzione della sua liceità, come ad esempio un provvedimento dell’autorità amministrativa, una precedente giurisprudenza assolutoria o contraddittoria o una equivoca formulazione del testo della norma (in tal senso si veda Cass. Pen., sez. III, sentenza 8 marzo 1989, n. 6160).
Nelle contravvenzioni la buona fede del trasgressore diventa rilevante quando si risolve – in presenza ed a causa di un elemento positivo estraneo all’agente – in uno stato soggettivo tale da escludere la colpa.
Ne deriva che difetta l’elemento psicologico, per scusabilità dell’errore, qualora ad esempio l’agente abbia tratto il convincimento di liceità da un fatto positivo dell’autorità (Cass. Pen., sez. III, sentenza 17 luglio 1989, n. 10424).
Del resto anche la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 322/2007 ha sancito che il principio di colpevolezza di cui all’art. 27 Cost, è rispettato quando si attribuisca “… valenza scusante all’ignoranza o all’errore che presenti carattere di inevitabilità: giacché deve essere mosso all’agente almeno il rimprovero di non aver evitato, pur potendolo, di trovarsi nella situazione soggettiva di manchevole o difettosa conoscenza del dato rilevante”.
La esclusione della colpevolezza nelle contravvenzioni, dunque, non può essere determinata dall’errore di diritto dipendente da ignoranza non inevitabile della legge penale, bensì dal caso in cui “il soggetto abbia violato la legge per cause indipendenti dalla sua volontà: la violazione della norma deve apparire, cioè, determinata da errore inevitabile che si identifica con il caso fortuito o la forza maggiore” (così Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 6872 del 23 febbraio 2011).
Due sono quindi le ipotesi in cui per i reati contravvenzionali la buona fede acquista giuridica rilevanza:
– Il caso del mero errore di interpretazione della legge che diviene scusabile quando è determinato da un atto della pubblica amministrazione o da un orientamento giurisprudenziale univoco e costante da cui l’agente tragga la convinzione della correttezza dell’interpretazione normativa e, di conseguenza, della liceità della propria condotta. (così Cass. Pen, sez. III, sentenza n. 4951 21 aprile 2000),
– Il caso dell’errore inevitabile che si identifica per dottrina nei casi di caso fortuito o la forza maggiore o comunque quando trattasi di errore che viene commesso da colui il quale, pur avendo attivato tutti i mezzi necessari affinché potesse conoscere la legge penale, pur avendo richiesto pareri ad autorità competenti autorizzate dalla legge ad agire nell’’interesse di determinati soggetti giuridici, agisca senza la “coscienza dell’illiceità” nonostante l’antigiuridicità obbiettiva del suo comportamento. Su quest’ultimo concetto si è pronunciata peraltro anche Cass. Pen. sez. III sentenza 36218 del 18 settembre 2009, secondo cuiNelle contravvenzioni la buona fede può acquisire giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell’illiceità del fatto e derivi da un elemento positivo estraneo all’agente consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto”.

Ne consegue, sotto un profilo di procedurale, un onere della prova a carico dell’imputato, il quale in presenza di un reato, completo in tutti i suoi elementi costitutivi, ha l’onere di provare che l’evento si sia verificato per un avvenimento imprevedibile, estraneo alla sua volontà e che non può in alcun modo essere fatto risalire alla sua attività psichica. Deve trattarsi, quindi, di un fatto non prevedibile e non evitabile, pur con l’impiego di ogni diligenza.
Sarà poi il giudice che, di volta in volta, accerterà la presenza dell’errore inevitabile di diritto e la conseguente sussistenza di buona fede, rilevante al punto da rendere il soggetto non responsabile della condotta oggettivamente antigiuridica messa in atto.

 


[1] Per un approfondimento si veda: S. MAGLIA, A. POSTIGLIONE “Diritto e gestione dell’ambiente – Quadro internazionale, comunitario e nazionale”, Irnerio editore, settembre 2013.

[2] L’art. 260 del TUA, rubricato “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” prevede: “Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all’art. 33 del medesimo codice. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente”.

[3] Così si esprime M. SANTOLOCI, in “Ma i reati ambientali che stanno per essere recepiti dalla Direttiva Europea dove sono nella legge di recepimento?”, articolo pubblicato in www.dirittoambiente.it

[4] Sull’effettività ed efficacia delle norme si veda anche: S. MAGLIA, in Diritto Ambientale, “La responsabilità delle persone giuridiche”, Ipsoa Edizioni, 2009, pag. 39 e ss.

[5] In particolare, il riferimento al TUA va inteso in relazione alla commissione dei reati previsti all’articolo 137,

per i reati di cui all’articolo 256, 257, 258, 259, 260, 260bis e 279.

 

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