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In sede di recepimento delle Direttive Comunitarie, si fa riferimento al Gold Plating come a “quella tecnica che va al di là di quanto richiesto dalla normativa europea pur mantenendosi entro la legalità”. Gli Stati membri hanno ampia discrezionalità in sede di attuazione delle direttive comunitarie. Essi possono aumentare gli obblighi di comunicazione, aggiungere i requisiti procedurali, o applicare regimi sanzionatori più rigorosi. Se non è illegale, il gold plating è di solito presentata come una cattiva pratica, perché impone costi che avrebbero potuto essere evitati»[1]. Una pratica che in Italia è abbastanza diffusa, nonostante che in molti criteri di delega si faccia espresso richiamo di non introdurre (e a non mantenere!) livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee.
Se accanto al Green Act si lavorasse quotidianamente e costantemente all’applicazione di questo principio potremmo ridurre oneri ingiustificati a carico di cittadini e imprese. In particolare di quelli che si trovano a operare a mercati più esposti alla concorrenza.
Un prossimo “banco di prova” in materia di “gold plating” sarà la delega al Governo in materia di inquinamento acustico, di cui all’art. 19 legge 161/2014. Esso, al comma 2, richiama l’art. 32 della legge 234/2012, secondo il quale gli atti di recepimento di direttive dell’Unione europea non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell’articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Si tratta del divieto di “gold plating”. Dalla sua applicazione costante e continua ci avvantaggeremmo in termine di regolazione e competitività. Non è poca cosa!
[1] Commissione Europea, Smart regulation in the European Union, COM(2010) 543 final, Bruxelles, 8 ottobre 2010 “which goes beyond what is required by that legislation, while staying within legality. Member States have large discretion when implementing EC directives. They may increase reporting obligations, add procedural requirements, or apply more rigorous penalty regimes. If not illegal, ‘gold plating’ is usually presented as a bad practice because it imposes costs that could have been avoided”.
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La cattiva pratica del gold plating
di Massimo Medugno
In sede di recepimento delle Direttive Comunitarie, si fa riferimento al Gold Plating come a “quella tecnica che va al di là di quanto richiesto dalla normativa europea pur mantenendosi entro la legalità”.
Gli Stati membri hanno ampia discrezionalità in sede di attuazione delle direttive comunitarie. Essi possono aumentare gli obblighi di comunicazione, aggiungere i requisiti procedurali, o applicare regimi sanzionatori più rigorosi. Se non è illegale, il gold plating è di solito presentata come una cattiva pratica, perché impone costi che avrebbero potuto essere evitati»[1].
Una pratica che in Italia è abbastanza diffusa, nonostante che in molti criteri di delega si faccia espresso richiamo di non introdurre (e a non mantenere!) livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee.
Se accanto al Green Act si lavorasse quotidianamente e costantemente all’applicazione di questo principio potremmo ridurre oneri ingiustificati a carico di cittadini e imprese. In particolare di quelli che si trovano a operare a mercati più esposti alla concorrenza.
Un prossimo “banco di prova” in materia di “gold plating” sarà la delega al Governo in materia di inquinamento acustico, di cui all’art. 19 legge 161/2014.
Esso, al comma 2, richiama l’art. 32 della legge 234/2012, secondo il quale gli atti di recepimento di direttive dell’Unione europea non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell’articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Si tratta del divieto di “gold plating”.
Dalla sua applicazione costante e continua ci avvantaggeremmo in termine di regolazione e competitività.
Non è poca cosa!
[1] Commissione Europea, Smart regulation in the European Union, COM(2010) 543 final, Bruxelles, 8 ottobre 2010 “which goes beyond what is required by that legislation, while staying within legality. Member States have large discretion when implementing EC directives. They may increase reporting obligations, add procedural requirements, or apply more rigorous penalty regimes. If not illegal, ‘gold plating’ is usually presented as a bad practice because it imposes costs that could have been avoided”.
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