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Stefano Maglia

La de-miscelazione di sostanze oleose deve necessariamente considerarsi attività di trattamento?

di Stefano Maglia

Categoria: Rifiuti

Il tema centrale è quello relativo alla differenza ed al rapporto esistente tra un “rifiuto liquido” ed uno “scarico di acque reflue”.

Sul punto la giurisprudenza (Cass. III Pen. 2246 del 16 gennaio 2008) è pacifica nel ritenere che “il parametro di riferimento per individuare – in materia di liquidi o semiliquidi di cui il detentore si disfa o intenda o sia obbligato a disfarsi – l’ambito di operatività della disciplina speciale relativa agli scarichi delle acque reflue nei corpi recettori rispetto alla disciplina generale sui rifiuti è rappresentato dalla esistenza o meno di un sistema di convogliamento delle acque nel corpo recettore, indipendentemente dalla loro natura inquinante. Il sistema non ha subito rilevanti modificazioni con l’emanazione del D.L.vo n. 152/2006: la legge prevedeva e prevede anche l’esistenza di acque reflue costituenti rifiuti liquidi, ed è a questi che si riferisce l’art. 185 del D.L.vo n. 152/2006 nell’affermare la applicabilità agli stessi della disciplina di cui alla Parte IV del medesimo decreto, quella appunto sui rifiuti, salva l’eventuale possibilità di scarico nella rete fognaria consentita alle condizioni di cui all’art. 110”.

Può dunque affermarsi che le acque reflue rientrano nel concetto di rifiuto (liquido) nei casi in cui non siano oggetto di scarico, così come definito dall’attuale art. 74, comma 1, lett. ff), del D.L.vo n. 152/2006.

Pertanto, se i reflui fossero collegati tramite condotta e senza soluzione di continuità dal luogo di produzione al corpo recettore, essi, attraverso questo sistema di deflusso, integrerebbero uno “scarico”, la cui disciplina, ai sensi dell’art. 185, co. 2, del D.L.vo n. 152/2006, è estranea a quella prevista per la gestione dei rifiuti, con conseguente possibilità di non annoverare l’operazione in parola tra quelle di trattamento di rifiuti.

In tal caso, infatti, il refluo non può definirsi rifiuto e l’operazione di decantazione deve considerarsi attività rientrate nel normale procedimento della produzione industriale, e solo da tale attività vengono generati rifiuti solidi destinati allo smaltimento.

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