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La Direttiva 2014/41/UE sull'ordine europeo di indagine penale contempla anche i reati ambientali
di Giulia Guagnini
Categoria: Responsabilità ambientali
La Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. L130 del 1 maggio 2014, disciplina l’istituto dell’”ordine europeo di indagine penale” (in breve “OEI”), ossia una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità competente di uno Stato membro (lo “Stato di emissione”) per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro (lo “Stato di esecuzione”) ai fini di acquisire prove (art. 1, par. 1). Tale Direttiva, che entrerà in vigore a partire dal 21 maggio 2014, prevede che un OEI possa essere emesso in relazione ai seguenti procedimenti (art. 4):
– procedimenti penali avviati da un’autorità giudiziaria, o che possono essere promossi davanti alla stessa, relativamente a un illecito penale ai sensi del diritto nazionale dello Stato di emissione;
– procedimenti avviati dalle autorità amministrative o giudiziarie in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto costituenti violazioni di norme giuridiche, quando la decisione possa dar luogo a un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente in materia penale;
– procedimenti di cui sopra relativi a reati o violazioni per i quali una persona giuridica possa essere considerata responsabile o punita nello Stato di emissione.
Nello specifico, l’autorità di emissione potrà emettere un OEI solo qualora reputi che lo stesso sia necessario e proporzionato ai fini dei procedimenti sopra citati, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata, e che l’atto o gli atti di indagine richiesti nell’OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo. Ai sensi dell’art. 9, l’autorità di esecuzione, ove ne ricorrano le condizioni, è tenuta a riconoscere un OEI senza imporre ulteriori formalità e ad assicurarne l’esecuzione nello stesso modo con cui procederebbe se l’atto d’indagine fosse stato disposto da un’autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla Direttiva 2014/41/UE. Vengono infatti individuati dei casi in cui l’OEI può non essere riconosciuto o eseguito. In particolare, l’art. 11 prevede che l’Autorità di esecuzione possa rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione di un OEI qualora la condotta riguardo alla quale è stato emesso non costituisca reato in base al diritto dello Stato di esecuzione, a menoche l’OEI“riguardi un reato elencato nelle categorie figuranti nell’allegato D, come indicato dall’autorità di emissione nell’OEI, qualora sia punibile nello Stato di emissione con una pena o una misura di sicurezza detentiva della durata massima di almeno tre anni”. Nell’Allegato D figurano, fra gli altri, i reati relativi alla criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette. Ciò significa che per i reati ambientali per i quali è prevista, nello Stato che ha emesso l’OEI, una pena o una misura di sicurezza avente durata massima pari ad almeno tre anni, l’ordine di indagine potrà sempre essere disposto, indipendentemente dal fatto che la condotta in questione costituisca o meno reato nello Stato di esecuzione. A tal proposito, nei “considerando” della Direttiva 2014/41/UE, si legge che “le categorie di reati elencati nell’allegato D dovrebbero essere interpretate in maniera coerente con l’interpretazione basata sugli strumenti esistenti in materia di riconoscimento reciproco”.
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La Direttiva 2014/41/UE sull'ordine europeo di indagine penale contempla anche i reati ambientali
di Giulia Guagnini
La Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. L130 del 1 maggio 2014, disciplina l’istituto dell’”ordine europeo di indagine penale” (in breve “OEI”), ossia una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità competente di uno Stato membro (lo “Stato di emissione”) per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro (lo “Stato di esecuzione”) ai fini di acquisire prove (art. 1, par. 1).
Tale Direttiva, che entrerà in vigore a partire dal 21 maggio 2014, prevede che un OEI possa essere emesso in relazione ai seguenti procedimenti (art. 4):
– procedimenti penali avviati da un’autorità giudiziaria, o che possono essere promossi davanti alla stessa, relativamente a un illecito penale ai sensi del diritto nazionale dello Stato di emissione;
– procedimenti avviati dalle autorità amministrative o giudiziarie in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto costituenti violazioni di norme giuridiche, quando la decisione possa dar luogo a un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente in materia penale;
– procedimenti di cui sopra relativi a reati o violazioni per i quali una persona giuridica possa essere considerata responsabile o punita nello Stato di emissione.
Nello specifico, l’autorità di emissione potrà emettere un OEI solo qualora reputi che lo stesso sia necessario e proporzionato ai fini dei procedimenti sopra citati, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata, e che l’atto o gli atti di indagine richiesti nell’OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo.
Ai sensi dell’art. 9, l’autorità di esecuzione, ove ne ricorrano le condizioni, è tenuta a riconoscere un OEI senza imporre ulteriori formalità e ad assicurarne l’esecuzione nello stesso modo con cui procederebbe se l’atto d’indagine fosse stato disposto da un’autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla Direttiva 2014/41/UE.
Vengono infatti individuati dei casi in cui l’OEI può non essere riconosciuto o eseguito. In particolare, l’art. 11 prevede che l’Autorità di esecuzione possa rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione di un OEI qualora la condotta riguardo alla quale è stato emesso non costituisca reato in base al diritto dello Stato di esecuzione, a meno che l’OEI “riguardi un reato elencato nelle categorie figuranti nell’allegato D, come indicato dall’autorità di emissione nell’OEI, qualora sia punibile nello Stato di emissione con una pena o una misura di sicurezza detentiva della durata massima di almeno tre anni”. Nell’Allegato D figurano, fra gli altri, i reati relativi alla criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette. Ciò significa che per i reati ambientali per i quali è prevista, nello Stato che ha emesso l’OEI, una pena o una misura di sicurezza avente durata massima pari ad almeno tre anni, l’ordine di indagine potrà sempre essere disposto, indipendentemente dal fatto che la condotta in questione costituisca o meno reato nello Stato di esecuzione. A tal proposito, nei “considerando” della Direttiva 2014/41/UE, si legge che “le categorie di reati elencati nell’allegato D dovrebbero essere interpretate in maniera coerente con l’interpretazione basata sugli strumenti esistenti in materia di riconoscimento reciproco”.
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