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La Direttiva Rifiuti: quadro di riferimento e programmatico

di Massimo Medugno

Categoria: Rifiuti

Con riferimento al quadro di riferimento e programmatico, è particolarmente significativo il Considerando n. 3 della Direttiva Rifiuti n. 98/2008, il quale sottolinea che una terminologia comune e una definizione di rifiuto sono necessari per aumentare l’efficienza nella gestione dei rifiuti nella Comunità Europea.
Nello stesso ambito programmatico, vanno considerate altri elementi utili.
Ad esempio, il Considerando n. 28 della Direttiva 98 secondo cui “La presente direttiva dovrebbe aiutare l’Unione Europea ad avvicinarsi a una “società del riciclaggio”, cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse (…)”.
Significativo anche il Considerando n. 29, secondo il quale “Gli Stati membri dovrebbero sostenere l’uso di materiali riciclati (…) in linea con la gerarchia dei rifiuti e con l’obiettivo di realizzare una società del riciclaggio e non dovrebbero promuovere, laddove possibile, lo smaltimento in discarica o l’incenerimento di detti materiali riciclati”.
Proprio tenendo conto del Considerando n. 28 (sopra ricordato) il comma 2 dell’art. 11 (“Al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva e tendere verso una società europea del riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse”) prevede l’adozione di una serie di misure da parte degli Stati membri. Innanzi tutto:
– entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti da nuclei domestici, sarà aumentata complessivamente almeno del 50% in termini di peso: detta preparazione e riciclaggio potrà comprendere flussi di altra origine se simili a quelli domestici;
– sempre entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di rifiuti di costruzione e demolizione non pericolosi, escluso le terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (voce 17 05 04) , sarà aumentata almeno al 70% in termini di peso.
Sarà la Commissione europea a definire le modalità dettagliate di attuazione e di calcolo per verificare la conformità con gli obiettivi sopra indicati.
La Decisione 18 novembre 2011 istituisce le regole e le modalità di calcolo con riferimento agli obiettivi di riciclaggio.
Essa prevede che i rifiuti esportati fuori dall’Unione Europea, richiamando l’art. 49, comma 2 del Regolamento n. 1013/2006, siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione, incluso il recupero.
In un momento come questo in cui si (torna a) sottolineare la necessità di una maggiore efficienza dei sistemi, è interessante sottolineare il passaggio “…verso una società europea del riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse”.
I due principi essenziali sono, da una parte, la società europea del riciclaggio e, dall’altra, l’alto livello di efficienza della risorse.
Essi devono pervadere tutti l’attività connessa e conseguente all’attuazione della Direttiva Rifiuti: dal calcolo degli obiettivi di riciclaggio fino al sistema dell’End of Waste
Ma può esistere una “società europea del riciclaggio”, senza una “società italiana, spagnola, belga del riciclaggio” ecc ecc? La risposta mi sembra scontata.
Stiamo andando verso un “alto livello di efficienza delle risorse” se continuiamo ad esportare rifiuti da Roma, piuttosto che da Napoli? Anche in questo caso la risposta mi sembra ovvia.
Insomma i due principi di cui sopra devono diventare linee di azione da percorrere, e qui c’è molto da migliorare, con tenacia e pacatezza.

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