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La definizione più importante introdotta ex-novo in questi anni all’interno della Parte V del D.Lgs. n. 152/06 è quella di stabilimento.
La nuova definizione, inserita all’interno dell’articolo 268, comma 1, Definizioni, lettera h, di fatto, sostituisce, soprattutto in merito alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, la precedente definizione di impianto.
Lo stabilimento, pertanto, viene definito come un complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, ad esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni.
In tal senso, quindi, si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività.
In questo modo vengono ricondotti all’interno di un’unica struttura tutti gli impianti e le attività che sono in grado di produrre emissioni in atmosfera.
In linea del tutto generale, quindi, per poter parlare compiutamente di uno stabilimento è necessario che esistano strutture stabili e fisse in un determinato sito anche se, all’interno dello stesso luogo, le emissioni possono provenire non solo da dispositivi fissi, ma anche da apparecchiature mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni che non necessariamente sono in grado di generare emissioni convogliate, anzi, si può ipotizzare che, al contrario, determinino prevalentemente emissioni di tipo diffuso.
La definizione di impianto, tuttavia, continua ad essere ancora presente all’articolo 268, Definizioni, lettera l che lo definisce “dispositivo o il sistema o l’insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell’ambito di un ciclo più ampio”.
Le conseguenze tecnico-operative, legate all’inserimento nella Parte V della nuova definizione di stabilimento, sono numerose ed incidono prevalentemente sul sistema autorizzativo/abilitativo attualmente in essere e su quello connesso all’entrata in funzione dei nuovi stabilimenti.
A tale proposito, innanzitutto, rispetto alle scadenze previste nel 2006, è stata nuovamente rimodulata la sfera temporale delle autorizzazioni attualmente in essere che definisce:
stabilimento anteriore al 1988, cioè quello che, alla data del 1/7/1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente, e che è stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e 13 del DPR n. 203/88;
stabilimento anteriore al 2006, cioè quello che è stato autorizzato ai sensi dell’articolo 6 o dell’articolo 11 o dell’articolo 15, comma 1, lettera b), del DPR n. 203/88 purché in funzione o messo in funzione entro il 29/4/2008;
stabilimento nuovo, cioè quello che non ricade nelle precedenti definizioni.
Viene inoltre ribadito, che, nel caso in cui, come è avvenuto in modo consolidato dall’originario testo del D.Lgs. n. 152/06, siano state rilasciate autorizzazioni per singole parti di uno stabilimento, viene considerata come primaria autorizzazione dello stabilimento la prima tra le autorizzazioni in vigore mentre le altre autorizzazioni comunque in vigore sono valutate congiuntamente in sede di primo rinnovo stabilito secondo le scadenze prefissate dal nuovo calendario.
La nuova definizione di stabilimento ha avuto anche una diretta conseguenza sulla definizione di modifica.
L’articolo 268, comma 1, Definizioni, lettera m, definisce modifica allo stabilimento l’installazione di un impianto o l’avvio di un’attività o la modifica di un impianto o di un’attività presso uno stabilimento, la quale comporti una delle seguenti condizioni:
una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica (articolo 269, comma 2);
una variazione di quanto indicato nell’autorizzazione (articolo 269, comma 3);
una variazione di quanto indicato nella domanda di adesione all’autorizzazione generale (articolo 272, comma 2);
una variazione di quanto indicato nell’autorizzazione rilasciata secondo il precedente DPR n. 203/88 o nei documenti ex art. 12 dello stesso.
La definizione di modifica sostanziale, in questi anni, è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al primo impianto del D.Lgs. n. 152/06 in quanto rappresenta una modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliamento tecnico delle stesse (articolo 268, comma1, lettera m-bis).
Restiamo ancora in attesa dell’emanazione di un apposito decreto del Ministero dell’ambiente che dovrà provvedere ad integrare l‘Allegato I alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 con l’indicazione degli ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali (articolo 268, comma 1, lettera m-bis) e con l’indicazione delle modifiche per le quali non vi sarà l’obbligo di effettuare la comunicazione all’Autorità competente.
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La nozione di stabilimento
di Andrea Sillani
La definizione più importante introdotta ex-novo in questi anni all’interno della Parte V del D.Lgs. n. 152/06 è quella di stabilimento.
La nuova definizione, inserita all’interno dell’articolo 268, comma 1, Definizioni, lettera h, di fatto, sostituisce, soprattutto in merito alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, la precedente definizione di impianto.
Lo stabilimento, pertanto, viene definito come un complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, ad esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni.
In tal senso, quindi, si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività.
In questo modo vengono ricondotti all’interno di un’unica struttura tutti gli impianti e le attività che sono in grado di produrre emissioni in atmosfera.
In linea del tutto generale, quindi, per poter parlare compiutamente di uno stabilimento è necessario che esistano strutture stabili e fisse in un determinato sito anche se, all’interno dello stesso luogo, le emissioni possono provenire non solo da dispositivi fissi, ma anche da apparecchiature mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni che non necessariamente sono in grado di generare emissioni convogliate, anzi, si può ipotizzare che, al contrario, determinino prevalentemente emissioni di tipo diffuso.
La definizione di impianto, tuttavia, continua ad essere ancora presente all’articolo 268, Definizioni, lettera l che lo definisce “dispositivo o il sistema o l’insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell’ambito di un ciclo più ampio”.
Le conseguenze tecnico-operative, legate all’inserimento nella Parte V della nuova definizione di stabilimento, sono numerose ed incidono prevalentemente sul sistema autorizzativo/abilitativo attualmente in essere e su quello connesso all’entrata in funzione dei nuovi stabilimenti.
A tale proposito, innanzitutto, rispetto alle scadenze previste nel 2006, è stata nuovamente rimodulata la sfera temporale delle autorizzazioni attualmente in essere che definisce:
Viene inoltre ribadito, che, nel caso in cui, come è avvenuto in modo consolidato dall’originario testo del D.Lgs. n. 152/06, siano state rilasciate autorizzazioni per singole parti di uno stabilimento, viene considerata come primaria autorizzazione dello stabilimento la prima tra le autorizzazioni in vigore mentre le altre autorizzazioni comunque in vigore sono valutate congiuntamente in sede di primo rinnovo stabilito secondo le scadenze prefissate dal nuovo calendario.
La nuova definizione di stabilimento ha avuto anche una diretta conseguenza sulla definizione di modifica.
L’articolo 268, comma 1, Definizioni, lettera m, definisce modifica allo stabilimento l’installazione di un impianto o l’avvio di un’attività o la modifica di un impianto o di un’attività presso uno stabilimento, la quale comporti una delle seguenti condizioni:
La definizione di modifica sostanziale, in questi anni, è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al primo impianto del D.Lgs. n. 152/06 in quanto rappresenta una modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliamento tecnico delle stesse (articolo 268, comma1, lettera m-bis).
Restiamo ancora in attesa dell’emanazione di un apposito decreto del Ministero dell’ambiente che dovrà provvedere ad integrare l‘Allegato I alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 con l’indicazione degli ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali (articolo 268, comma 1, lettera m-bis) e con l’indicazione delle modifiche per le quali non vi sarà l’obbligo di effettuare la comunicazione all’Autorità competente.
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