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La nuova classificazione dei rifiuti: spunti dal corso di TuttoAmbiente
di Giulia Guagnini, Chiara Zorzino
Categoria: Rifiuti
Si è tenuto il 22 aprile scorso a Bologna il primo dei corsi organizzati da TuttoAmbiente dedicati alla nuova disciplina giuridica in tema di classificazione dei rifiuti. Durante il corso sono state illustrate le principali novità introdotte dalla nuova Premessa all’Allegato D, Parte IV, D.L. vo n. 152/2006, nonché dal Regolamento n. 1357/2014, che definisce i nuovi criteri di attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti, e dalla Decisione della Commissione 2014/955/UE che modifica l’elenco dei codici CER. Si tratta, com’è evidente, di tematiche di estrema rilevanza per gli operatori del settore, in quanto la fase della classificazione del rifiuti è fondamentale per una corretta gestione degli stessi. Il corso in questione si propone infatti di fare chiarezza nell’applicazione delle nuove disposizioni sia nazionali che comunitarie, che in taluni casi non appaiono del tutto compatibili e di immediata comprensione; ciò anche alla luce del fatto che talune di queste disposizioni (si pensi alla citata Premessa all’Allegato D) sono ad oggi già vigenti, e che le stesse hanno dato adito a molti dubbi negli operatori del settore. L’attenzione nell’ambito della prima parte del corso è stata focalizzata sull’evoluzione delle norme di riferimento sulla classificazione dei rifiuti, con specifico riguardo alla struttura dell’elenco dei CER e delle varie proposte di modifica che si sono succedute nel tempo alla luce delle criticità emerse dalla sua applicazione (es. proposta di introduzione di oltre 300 nuovi codici; creazione di una sorta di “codice parlante”, recante tutte le indicazioni per correttamente descrivere e gestire il rifiuto). In realtà, come emerge già da una prima lettura, il nuovo elenco dei CER di cui alla Decisione 2014/955/UE non recepisce tali suggerimenti, mantenendo di fatto inalterata l’impostazione originaria sebbene con alcuni aggiustamenti ad esempio a livello di descrizione dei singoli rifiuti. Successivamente all’analisi del processo di attribuzione dei codici e delle responsabilità ad esso connesse, si è entrati nel dettaglio delle nuove disposizioni con particolare riferimento alla Premessa all’Allegato D, Parte IV, D.L. vo n. 152/2006. Mutuata dalle linee guida elaborate dalle Agenzie ambientali inglesi, tale Premessa opportunamente richiama taluni dei principi fondamentali in tema di classificazione quale l’effettuazione ad opera del produttore, ma mostra talune contraddizioni intrinseche: è il caso ad esempio del punto 2, che sebbene stabilisca che “se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso assoluto, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione”, immediatamente dopo prevede la necessità che il rifiuto debba possedere determinate caratteristiche di pericolo per poter essere classificato come pericoloso. In altri casi le disposizioni di cui alla Premessa all’Allegato D risultano poco chiare nella loro formulazione letterale (ad esempio, non è dato comprendere quali siano le “fonti informative europee ed internazionali” dei quali occorre tenere conto nella determinazione dei pericoli connessi allo specifico rifiuti): a tal proposito durante il corso sono state fornite alcune interpretazioni del disposto della norma, utili a dare concreta attuazione alla stessa. La medesima Premessa è stata analizzata invece, nella seconda parte del corso, con l’approccio “del chimico” confermando dunque le discrasie di molti punti e focalizzandosi ad esempio sui punti 2, 3, 4 e 5. Il secondo periodo del punto 2, già citato, viene interpretato dal punto di vista del chimico che è chiamato ad esprimere un suo autorevole parere, nel senso di “determinare con indagini tecnico-scientifiche quali categorie di pericolo, (e non “proprietà di pericolo” come la norma erroneamente riporta) da H1 a H15 devono essere escluse in maniera certa” senza dare adito a dubbi. Il punto 5, come scritto nel testo della norma, impone di applicare il principio di precauzione in modo generale, senza tenere conto del principio della pertinenza, richiamato peraltro anche nella Posizione del Consiglio Nazionale dei Chimici[1] riguardo all’imminente entrata in vigore della revisione del testo unico ambientale circa le modalità di attribuzione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, e in contrasto anche con le indicazioni dell’ISS e dell’ISPRA più volte chiamate ad esprimersi sull’argomento (ad. esempio Parere n. 40832 del 29/09/2011 in merito alla speciazione dei composti metallici). Nel corso è stato evidenziato come le norme già citate (il Regolamento n. 1357/2014, la Decisione 2014/955/UE) discendano e fossero doverose alla luce della piena[2] entrata in vigore del Regolamento n. 1272/2008relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006, comunemente detto “CLP”, che si applica alle sostanze e miscele pericolose (tutte), ma che ha inevitabilmente delle notevolissime ripercussioni in tanti settori (Sicurezza, Direttiva Seveso .. ) e anche nel campo dei rifiuti. Dal 1° giugno 2015 pertanto, si applicheranno, ai fini della classificazione del rifiuto e in base a quanto disposto dall’art. 184 del D. L. vo n. 152/06, comma 5, l’allegato D, così come sostituito dall’allegato alla Dec. n. 955/14, che tra le altre cose introduce 3 nuovi codici CER, modifica la descrizione di altri, definisce che per alcune caratteristiche di pericolo (HP 4, HP 6, HP 8) si devono applicare valori soglia di concentrazione e stabilisce che per l’attribuzione delle caratteristiche HP le “prove” prevalgono sulle concentrazioni delle sostanze (in altre parole sulle “indagini analitiche”). In base a quanto disposto dal medesimo art. 184, comma 4, inoltre, si applicherà l’allegato I, come sostituito dall’allegato al Regolamento n. 1357/14, relativo alle “caratteristiche di pericolo per i rifiuti” ed eventualmente i metodi di prova, dettagliati nel Reg. 440/2008. Si evince come in tutto questo tourbillon scatenato dalla norma “madre” CLP (che non riguarda soltanto i rifiuti), ben si collochino le modifiche delle due norme comunitarie di dicembre scorso, che dal CLP attingono denominazioni, codici di identificazione di pericolo, codici di classe e categorie di pericolo, ma che, appositamente per i rifiuti, definiscono limiti e valori soglia. Si evince altresì come la Premessa all’allegato D sopramenzionata non si collochi affatto, come un ultimo pezzo di un puzzle che non solo non trova incastro, ma anzi, sembra appartenere ad altro disegno. Infine, il corso si è concluso con una minuziosa analisi comparativa delle 15 caratteristiche di pericolo indicate con H (ad oggi, nell’allegato I Parte IV) e le 15 HP in vigore dal 1° giugno, così ri-denominate nel Regolamento n. 1357/14 per non confonderle con i codici delle indicazioni di pericolo H, da “Hazard”, seguito da 3 cifre. Alcune (poche) nuove caratteristiche di pericolo sono quasi coincidenti con le precedenti (es. H7-HP7); altre sembrano coincidenti, ma nascondono sostanziali differenze (es. H10-HP10). Altre ancora sono profondamente mutate: si pensi all’accorpamento delle H3-A + H3-B nella nuova HP 3 e ai nuovi valori di temperatura associati. O ancora alla nuova classe HP5 “STOT/ Asp Tox” (“Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”) che rappresenta una novità assoluta e non ha niente in comune con la ex H5 (“Nocivo”), che invece è stata inclusa nella nuova HP 6. Si è specificato inoltre, per ogni caratteristica di pericolo, se e come i valori soglia (immutati per alcune categorie, modificati per altre e innovativi per HP4, HP6 e HP8) rientrano nella sommatoria o costituiscono la soglia sotto la quale la quantità di sostanza non viene presa in considerazione ai fini dell’attribuzione della caratteristica di pericolo. In argomento si rimanda alle prossime edizioni del corso:
LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI Dalla L. 116/14 ai nuovi CER. Analisi operativa. III edizione
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La nuova classificazione dei rifiuti: spunti dal corso di TuttoAmbiente
di Giulia Guagnini, Chiara Zorzino
Si è tenuto il 22 aprile scorso a Bologna il primo dei corsi organizzati da TuttoAmbiente dedicati alla nuova disciplina giuridica in tema di classificazione dei rifiuti.
Durante il corso sono state illustrate le principali novità introdotte dalla nuova Premessa all’Allegato D, Parte IV, D.L. vo n. 152/2006, nonché dal Regolamento n. 1357/2014, che definisce i nuovi criteri di attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti, e dalla Decisione della Commissione 2014/955/UE che modifica l’elenco dei codici CER.
Si tratta, com’è evidente, di tematiche di estrema rilevanza per gli operatori del settore, in quanto la fase della classificazione del rifiuti è fondamentale per una corretta gestione degli stessi. Il corso in questione si propone infatti di fare chiarezza nell’applicazione delle nuove disposizioni sia nazionali che comunitarie, che in taluni casi non appaiono del tutto compatibili e di immediata comprensione; ciò anche alla luce del fatto che talune di queste disposizioni (si pensi alla citata Premessa all’Allegato D) sono ad oggi già vigenti, e che le stesse hanno dato adito a molti dubbi negli operatori del settore.
L’attenzione nell’ambito della prima parte del corso è stata focalizzata sull’evoluzione delle norme di riferimento sulla classificazione dei rifiuti, con specifico riguardo alla struttura dell’elenco dei CER e delle varie proposte di modifica che si sono succedute nel tempo alla luce delle criticità emerse dalla sua applicazione (es. proposta di introduzione di oltre 300 nuovi codici; creazione di una sorta di “codice parlante”, recante tutte le indicazioni per correttamente descrivere e gestire il rifiuto). In realtà, come emerge già da una prima lettura, il nuovo elenco dei CER di cui alla Decisione 2014/955/UE non recepisce tali suggerimenti, mantenendo di fatto inalterata l’impostazione originaria sebbene con alcuni aggiustamenti ad esempio a livello di descrizione dei singoli rifiuti.
Successivamente all’analisi del processo di attribuzione dei codici e delle responsabilità ad esso connesse, si è entrati nel dettaglio delle nuove disposizioni con particolare riferimento alla Premessa all’Allegato D, Parte IV, D.L. vo n. 152/2006. Mutuata dalle linee guida elaborate dalle Agenzie ambientali inglesi, tale Premessa opportunamente richiama taluni dei principi fondamentali in tema di classificazione quale l’effettuazione ad opera del produttore, ma mostra talune contraddizioni intrinseche: è il caso ad esempio del punto 2, che sebbene stabilisca che “se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso assoluto, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione”, immediatamente dopo prevede la necessità che il rifiuto debba possedere determinate caratteristiche di pericolo per poter essere classificato come pericoloso. In altri casi le disposizioni di cui alla Premessa all’Allegato D risultano poco chiare nella loro formulazione letterale (ad esempio, non è dato comprendere quali siano le “fonti informative europee ed internazionali” dei quali occorre tenere conto nella determinazione dei pericoli connessi allo specifico rifiuti): a tal proposito durante il corso sono state fornite alcune interpretazioni del disposto della norma, utili a dare concreta attuazione alla stessa.
La medesima Premessa è stata analizzata invece, nella seconda parte del corso, con l’approccio “del chimico” confermando dunque le discrasie di molti punti e focalizzandosi ad esempio sui punti 2, 3, 4 e 5. Il secondo periodo del punto 2, già citato, viene interpretato dal punto di vista del chimico che è chiamato ad esprimere un suo autorevole parere, nel senso di “determinare con indagini tecnico-scientifiche quali categorie di pericolo, (e non “proprietà di pericolo” come la norma erroneamente riporta) da H1 a H15 devono essere escluse in maniera certa” senza dare adito a dubbi. Il punto 5, come scritto nel testo della norma, impone di applicare il principio di precauzione in modo generale, senza tenere conto del principio della pertinenza, richiamato peraltro anche nella Posizione del Consiglio Nazionale dei Chimici[1] riguardo all’imminente entrata in vigore della revisione del testo unico ambientale circa le modalità di attribuzione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, e in contrasto anche con le indicazioni dell’ISS e dell’ISPRA più volte chiamate ad esprimersi sull’argomento (ad. esempio Parere n. 40832 del 29/09/2011 in merito alla speciazione dei composti metallici). Nel corso è stato evidenziato come le norme già citate (il Regolamento n. 1357/2014, la Decisione 2014/955/UE) discendano e fossero doverose alla luce della piena[2] entrata in vigore del Regolamento n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006, comunemente detto “CLP”, che si applica alle sostanze e miscele pericolose (tutte), ma che ha inevitabilmente delle notevolissime ripercussioni in tanti settori (Sicurezza, Direttiva Seveso .. ) e anche nel campo dei rifiuti. Dal 1° giugno 2015 pertanto, si applicheranno, ai fini della classificazione del rifiuto e in base a quanto disposto dall’art. 184 del D. L. vo n. 152/06, comma 5, l’allegato D, così come sostituito dall’allegato alla Dec. n. 955/14, che tra le altre cose introduce 3 nuovi codici CER, modifica la descrizione di altri, definisce che per alcune caratteristiche di pericolo (HP 4, HP 6, HP 8) si devono applicare valori soglia di concentrazione e stabilisce che per l’attribuzione delle caratteristiche HP le “prove” prevalgono sulle concentrazioni delle sostanze (in altre parole sulle “indagini analitiche”). In base a quanto disposto dal medesimo art. 184, comma 4, inoltre, si applicherà l’allegato I, come sostituito dall’allegato al Regolamento n. 1357/14, relativo alle “caratteristiche di pericolo per i rifiuti” ed eventualmente i metodi di prova, dettagliati nel Reg. 440/2008.
Si evince come in tutto questo tourbillon scatenato dalla norma “madre” CLP (che non riguarda soltanto i rifiuti), ben si collochino le modifiche delle due norme comunitarie di dicembre scorso, che dal CLP attingono denominazioni, codici di identificazione di pericolo, codici di classe e categorie di pericolo, ma che, appositamente per i rifiuti, definiscono limiti e valori soglia. Si evince altresì come la Premessa all’allegato D sopramenzionata non si collochi affatto, come un ultimo pezzo di un puzzle che non solo non trova incastro, ma anzi, sembra appartenere ad altro disegno.
Infine, il corso si è concluso con una minuziosa analisi comparativa delle 15 caratteristiche di pericolo indicate con H (ad oggi, nell’allegato I Parte IV) e le 15 HP in vigore dal 1° giugno, così ri-denominate nel Regolamento n. 1357/14 per non confonderle con i codici delle indicazioni di pericolo H, da “Hazard”, seguito da 3 cifre. Alcune (poche) nuove caratteristiche di pericolo sono quasi coincidenti con le precedenti (es. H7-HP7); altre sembrano coincidenti, ma nascondono sostanziali differenze (es. H10-HP10). Altre ancora sono profondamente mutate: si pensi all’accorpamento delle H3-A + H3-B nella nuova HP 3 e ai nuovi valori di temperatura associati. O ancora alla nuova classe HP5 “STOT/ Asp Tox” (“Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”) che rappresenta una novità assoluta e non ha niente in comune con la ex H5 (“Nocivo”), che invece è stata inclusa nella nuova HP 6. Si è specificato inoltre, per ogni caratteristica di pericolo, se e come i valori soglia (immutati per alcune categorie, modificati per altre e innovativi per HP4, HP6 e HP8) rientrano nella sommatoria o costituiscono la soglia sotto la quale la quantità di sostanza non viene presa in considerazione ai fini dell’attribuzione della caratteristica di pericolo.
In argomento si rimanda alle prossime edizioni del corso:
LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Dalla L. 116/14 ai nuovi CER. Analisi operativa. III edizione
12/05/2015 – ROMA
19/05/2015 – TORINO
[1] http://www.tuttoambiente.it/news/ancora-sulla-classificazione-rifiuti/
[2] Poiché il Regolamento CLP (self executive), entrato in vigore il 9 gennaio 2009 è già applicato alle sostanze chimiche dal 1° dicembre 2010, mentre per le miscele chimiche si applicherà dal 1° giugno 2015.
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