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La nuova disciplina A.I.A.: prime osservazioni

di Leonardo Benedusi

Categoria: AIA

Finalmente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2010/75/UE. Con un ritardo notevole, si ricordi che dal 7 gennaio 2013 avrebbero dovuto entrare in vigore alcune disposizioni della direttiva (vedasi a tal proposito l’art. 80 della direttiva medesima). L’Italia ha recepito la direttiva in ulteriore ritardo anche rispetto ai tempi stabiliti dalla Legge 6.8.2013 n. 96 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013” che all’art. 1 prevedeva che il Governo avrebbe dovuto dare attuazione alla direttiva 2010/75/UE entro tre mesi dall’astratta in vigore della legge stessa, quindi entro il 4 dicembre 2013.
Ma finalmente ci siamo… L’11 aprile 2014 entrano in vigore, nel panorama normativo nazionale in tema ambientale, le nuove disposizioni comunitarie in tema di IPPC, di grandi impianti di combustione, di impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, di emissione di composti organici volatili e di installazioni che producono biossido di titanio, che integrano disposizioni già vigenti.
La forma scelta dal legislatore nazionale è quella di integrazione del più volte rinnovato Testo Unico ambientale, il D.Lgs. 152/06, al quale vengono, quindi, apportate ulteriori modifiche nelle parti seconda, quarta, quinta e ed al quale viene aggiunta una nuova parte quinta-bis riguardante le attività di produzione di biossido di titanio.
Unitamente alle modifiche degli articoli, si registra la modifica di taluni specifici allegati.
Giusto per ricordare alcuni basilari cambiamenti in tema di AIA, l’allegato VIII alla parte seconda viene sostituito in toto, ampliando e riformulando il campo di applicazione dell’IPPC, pertanto, a titolo non esaustivo, si ricorda che vi sono importanti novità riguardanti le installazioni (il sostantivo installazione va a sostituire quello di “impianto” precedentemente utilizzato, con l’estensione della disciplina dell’IPPC ad attività accessorie tecnicamente connesse condotte da gestori differenti) per attività energetiche, per la gestione dei rifiuti, per la produzione di pannelli a base di legno, per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali e/o animali, per l’allevamento di pollame (viene introdotta una definizione di pollame) e per la conservazione del legno.
I gestori di installazioni esistenti non indicate nell’allegato VIII alla parte seconda previgente, devono presentare domanda di AIA entro il 7 settembre 2014 in modo da ottener autorizzazioni adeguate alle nuove disposizioni entro il 7 luglio 2015. In tema di prescrizioni e limiti le novità più importanti consistono nell’obbligo di adeguarsi ai limiti di emissione raggiungibili con l’applicazione dalle BAT e nella valutazione di possibili contaminazioni del suolo e delle acque sotterranee con sostanze pericolose verificando lo stato di fatto o ex ante e rimediando ad eventuali inquinamenti significativi all’atto della cessazione delle attività.
La parte quarta e i suoi allegati sono integrati dalle disposizioni, dalle norme tecniche e dai limiti di emissione per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti con speciali disposizioni per i forni per cemento, portando all’abrogazione del D.Lgs. 133/2005.
Per i grandi impianti di combustione è opportuno ricordare che essi non saranno più distinti tra anteriori al 1988 e anteriori al 2006, bensì il riferimento per la classificazione diventa la direttiva 2010/75/UE: quindi si parla di anteriori al 2013, anteriori al 2002 e di nuovi impianti con limiti differenti in base all’età dell’impianto; i loro gestori dovranno confortarsi con limiti più bassi coerentemente con la nuova classificazione: il tempo a disposizione per l’eventuale adeguamento impiantistico è poco, perché i grandi impianti di combustione anteriori al 2013 dovranno rispettare i nuovi limiti in dal 1 gennaio 2016. Si noti che i limiti introdotti sono generalmente inferiori a quelli già fissati dall’allegato II alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, in taluni casi, inferiori anche a quelli stabiliti dalla direttiva.
Le modifiche riguardanti l’emissione di composti organici volatili sono, invece, meno rilevanti.

A riguardo si segnalano i corsi di formazione e aggiornamento:

La nuova A.I.A.
Analisi operativa del D.L.vo 46/2014

ROMA 20 maggio 2014 MILANO 22 maggio 2014

 

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