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La nuova disciplina dei materiali di dragaggio alla luce del D.L. Competitività

di Giulia Guagnini

Categoria: Rifiuti

La disciplina giuridica dei materiali di dragaggio è stata oggetto di importanti modifiche ad opera del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. Decreto Competitività)[1], come convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116[2].
Tale Decreto, infatti, ha inserito[3] il nuovo art. 184-quater nel D.L.vo n. 152/2006, il quale è specificamente dedicato all’”Utilizzo dei materiali di dragaggio”.
I materiali di dragaggio, ad oggi privi di una definizione giuridica, sono stati in passato oggetto di interventi legislativi: da ultimo si ricorda, a tal proposito, il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1[4] dedicato ai materiali di dragaggio di aree portuali e marino-costiere nei siti di bonifica di interesse nazionale.
Secondo il nuovo art. 184-quater, D.L.vo n. 152/2006 i materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati cessano di essere rifiuti (c.d. End of Waste) qualora, all’esito di operazioni di recupero (che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione) soddisfino una serie di requisiti e siano utilizzati in conformità a determinate condizioni, diversi a seconda che i materiali di dragaggio siano utilizzati in un sito o direttamente all’interno di un ciclo produttivo.
Infatti, secondo il disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 184-quater, D.L.vo n. 152/2006:

1. se utilizzati in un sito, occorrerà che i materiali di dragaggio:

  • non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte IV, D.L.vo n. 152/2006[5], con specifico riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo;
  • devono essere utilizzati direttamente, presso un sito di destinazione certo, anche a fini di riuso o di rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate ed in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali;
  • siano sottoposti a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all’Allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998[6]. A tal proposito si noti che l’autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di solfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad aree prospicenti il litorale e siano compatibili con i livelli di salinità del suolo e della falda;

2. se utilizzati direttamente in un ciclo produttivo, occorrerà invece che i suddetti materiali:

  • rispondano a determinati requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, nonchè la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime;
  • non determinino emissioni nell’ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall’uso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto.

Si noti, peraltro, che la norma non specifica la provenienza dei materiali di dragaggio (es. irrigua, lacustre, fluviale, marina) ai quali di applica il predetto regime giuridico.
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, l’art. 184-quater, comma 3 stabilisce che il produttore o il detentore dei materiali di dragaggio sono tenuti a predisporre una dichiarazione di conformità contenente i dati del produttore o del detentore e dell’utilizzatore, la quantità e la tipologia dei materiali, le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le altre modalità di impiego previste, nonchè un’attestazione dalla quale risulti che sono stati rispettati i criteri contemplati dall’art. 184-quater in esame. La dichiarazione di conformità così compilata dovrà essere presentata all’autorità competente per il procedimento di recupero e all’ARPA territorialmente competente in base alla localizzazione del sito di destinazione o del ciclo produttivo di utilizzo: il termine per la presentazione, in particolare, è fissato in trenta giorni prima dell’inizio delle operazioni di conferimento. Si noti, inoltre, che la copia della dichiarazione deve essere conservata per almeno un anno dal rilascio da parte di tutti i soggetti coinvolti nel recupero e nell’utilizzo, e deve essere messa a disposizione delle autorità che la richiedano.
Successivamente, entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di conformità, l’autorità competente verifica il rispetto dei summenzionati requisiti e procedure, e vieta l’utilizzo dei materiali (che dunque rimangono assoggettati alla disciplina dei rifiuti) qualora rilevi violazioni o difformità (art. 184-quater, comma 4).
Infine, il comma 5 dell’art. 184-quater disciplina la fase della movimentazione dei materiali di dragaggio che hanno cessato di essere rifiuti secondo quanto sopra previsto. In particolare, durante la movimentazione gli stessi dovranno essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità (v. supra) e – alternativamente – dal documento di trasporto, da copia del contratto di trasporto scritto o della scheda di trasporto di cui agli artt. 6 e 7-bis del D.L.vo 21 novembre 2005, n. 286[7]. Il fatto che detta movimentazione verso il successivo utilizzo non debba essere accompagnata dal FIR induce a ritenere che già in tale fasi i materiali di cui trattasi abbiano cessato di essere rifiuti.
Si segnala inoltre che, al contempo, il D.L. Competitività è intervenuto anche sull’art. 183, D.L.vo n. 152/2006, in particolare modificando la definizione di “gestione” dei rifiuti. E’ stato infatti aggiunto, ad opera dell’art. 14, comma 14, lett. b-bis) del D.L. Competitività, un nuovo periodo all’art. 183, comma 1, lett. n), D.L.vo n. 162/2006, il quale attualmente prevede che “Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati”.
Si tratta di modifiche di rilievo, in virtù delle quali i suddetti materiali possono – a determinate condizioni – essere oggetto di operazioni che non costituiscono attività di gestione dei rifiuti, con tutto ciò che ne consegue. In particolare, a tal proposito, si rileva quanto segue:

  • l’esclusione dalle attività di gestione dei rifiuti delle operazioni sopra elencate (prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminare alla raccolta) relative agli specifici materiali elencati dal novellato art. 183, comma 1, lett. n) comporta che dette attività non necessitino di autorizzazione;
  • i materiali e le sostanze richiamati nella nuova lett. n) devono essere naturali, e possono altresì includere i materiali di riporto (“anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica”);
  • in aggiunta a quanto rilevato nel precedente punto, i materiali e sostanze in questione devono derivare da eventi atmosferici o meteorici (es. inondazioni). Si noti, peraltro, che l’inciso “ivi incluse mareggiate e piene” implica che quello fornito dalla norma costituisca un elenco non esaustivo: a tal proposito occorrerà chiarire se siano inclusi anche eventi quali ad esempio i terremoti;
  • occorrerà altresì chiarire cosa s’intenda per “tempo tecnico strettamente necessario”: non si comprende, infatti, quale sia il soggetto deputato ad effettuare tale valutazione, anche a fronte del fatto che – come sopra rilevato – in tali casi non è necessario ottenere apposita autorizzazione per effettuare le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta;
  • infine, si noti che i materiali di cui trattasi possono essere oggetto delle suddette operazioni solo presso il medesimo sito ove gli eventi atmosferici o meteorici li hanno depositati.

 


[1]Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 ed in vigore dal 25 giugno 2014.
[2] Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014 – S.O. n. 72 ed in vigore dal 21 agosto 2014.
[3] V. art. 14, comma 8, lett. b-ter), inserito in sede di conversione in legge.
[4]Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 – S.O. n. 18 ed in vigore dal 24 gennaio 2012. Tale Decreto-Legge è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012 – S.O. n. 53.
[5] Tale Tabella individua le “Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare”, suddivise per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (colonna A) e siti ad uso commerciale e industriale (colonna B).
[6]Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, pubblicato sul S.O. sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L’Allegato 3, in particolare, individua i “Criteri per la determinazione del test di cessione”.
[7] “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2006 ed in vigore dal 24 gennaio 2006. L’art. 6 di tale decreto prevede infatti l’impiego della forma scritta per i contratti di trasporto di merci su strada, mentre l’art. 7-bis disciplina il documento denominato “Scheda di trasporto”, che deve essere compilato a cura del committente e conservato a bordo del veicolo a cura del vettore.

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