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La nuova gestione dei RAEE: spunti dal corso di TuttoAmbiente

di Miriam Viviana Balossi

Categoria: Rifiuti

Modifica della definizione di produttore di Aee, introduzione della figura del rappresentante autorizzato, gestione dei pannelli fotovoltaici, “uno contro zero” e chiarimenti circa il c.d. “dual use”: queste le novità più significative del nuovo sistema delineato dal D.L.vo 14 marzo 2014, n. 49 (in vigore dal 12 aprile 2014) che ha recepito la Dir. 2012/19/Ue in materia di Raee, e di cui si è ampiamente trattato durante il corso “La nuova disciplina RAEE” organizzato da TuttoAmbiente a Milano lo scorso 5 giugno.
Durante il corso sono stati illustrati i passaggi fondamentali che hanno portato all’approvazione della Dir. 2012/19/Ue, che ha avuto un lungo iter istituzionale e che, di fatto, non concede troppo spazio per le scelte nazionali, utili invece per diversificare le azioni a seconda delle differenti realtà.
Nel dettaglio, tra le principali novità della direttiva, si segnala la previsione di obiettivi di raccolta differenziati per ogni Paese membro (7 anni dopo l’entrata in vigore) con un obiettivo intermedio dopo 4 anni (bisogna, infatti, tener in considerazione l’anno di entrata nell’Unione, l’acquisto maggiore o minore di Aee, e altri criteri potenzialmente dirimenti).
Un’altra novità è rappresentata dall’innalzamento degli obiettivi di recupero e riciclaggio, nonché da una differente modalità di calcolo dei medesimi. Fino al 31 dicembre 2015 si continua ad applicare un tasso medio di raccolta differenziata di almeno 4 kg l’anno per abitante di Raee provenienti dai nuclei domestici. Dal 2016 il tasso minimo di raccolta è pari al 45% calcolato sulla base del peso totale dei Raee raccolti in un dato anno allo Stato membro interessato ed espresso come percentuale del peso medio delle Aee immesse sul mercato in detto Stato membro nei tre anni precedenti. Invece dal 2019 il tasso minimo di raccolta da conseguire ogni anno è pari al 65% del peso medio delle Aee immesse sul mercato nello Stato membro interessato nei tre anni precedenti o in alternativa all’85% del peso dei Raee prodotti nel territorio di tale Stato membro. Attualmente in Italia il P.O.M. – Put On the Market – è di 800.000 ton, di cui se ne raccolgono circa 240.000 ton: per cui ad oggi il tasso di raccolta è di circa il 30-35%, senza contare il professionale.
Si fa notare un’altra novità di rilievo, il cd. “open scope”, ovvero l’ampliamento del campo di applicazione a tutti gli Aee (tranne quelli espressamente esclusi) entro 6 anni. Fino al 14 agosto 2018 la direttiva si applica alle Aee che rientrano nella categoria di cui all’All. I; dal 15 agosto 2018 si applica a tutte le Aee, che sono classificate nell’All. III.
D’importanza è altresì il potenziamento della preparazione per il riutilizzo (si rammenta che la preparazione per il riutilizzo è una tipologia di recupero su un rifiuto – Raee – che torna ad essere un bene – Aee – destinato allo stesso scopo per il quale è stato progettato, anche se non è lo stesso immesso inizialmente sul mercato).
Si richiama l’attenzione su un altro aspetto d’interesse, ovvero la precisazione che i rifiuti delle Aee che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici sia da utenti diversi dai nuclei domestici (“dual use”) sono in ogni caso considerati come Raee provenienti dai nuclei domestici.
Un’altra novità di rilievo è la maggiore attenzione ai Raee di piccola dimensione e introduzione del ritiro “uno contro zero” (i distributori effettuano la raccolta nei negozi al dettaglio con superficie di vendita di Aee di almeno 400m2 o in prossimità immediata di Raee di piccolissime dimensioni – dimensioni esterne inferiori a 25 cm – gratuitamente per gli utenti finali e senza obbligo di acquistare un’Aee di tipo equivalente).
Non meno importante è la limitazione del trasferimento dei Raee in Paesi extraeuropei (il 14mo considerando, infatti, sottolinea l’opportunità di stabilire requisiti minimi per le spedizioni di Aee sospettate di essere Raee, al fine di evitare il fenomeno negativo di spedizioni di Aee non funzionanti nei Paesi in via di sviluppo).
Interessante notare che si è proceduto all’armonizzazione dei requisiti di registrazione dei produttori, pur mantenendo i registri nazionali (anche se, con ogni probabilità, sarebbe stato più opportuno istituire un registro europeo unico).
Si segnala, poi, la possibilità che produttori ed importatori siano tenuti al finanziamento della raccolta dal domicilio del cliente al centro di raccolta. Si tratta di un dei temi più discussi: infatti, secondo il 23mo considerando, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i produttori ad assumersi la piena responsabilità per la raccolta dei Raee, in particolare finanziandone la raccolta, anche nel caso di Raee prodotti dai nuclei domestici, lungo tutta la catena dei rifiuti).
Un’altra novità è rappresentata dall’introduzione del rappresentante autorizzato per le imprese straniere: se l’impresa estera, stabilita in un altro Stato membro, vende a distributori italiani, e non direttamente a nuclei domestici, sono questi ultimi – grossisti o dettaglianti – a divenire produttori e a doversi iscrivere al registro produttori. La stessa impresa, però, può iscriversi tramite rappresentante autorizzato al registro, liberando da quest’obbligo i propri clienti.
Infine, per quanto concerne il tema dei pannelli fotovoltaici, si segnala che con l’emanazione del D.L.vo 49/2014 anche questi partecipano alla disciplina Raee. Il Legislatore ha già fornito chiare indicazioni per distinguere gli impianti domestici da quelli professionali: il limite della potenza nominale. Se i pannelli sono installati in impianti inferiori ai 10 kW di potenza, sono domestici; se sono installati in impianti superiori ai 10 kW di potenza, sono professionali. I costi di gestione della dismissione sono a carico dei produttori dei pannelli presenti sul mercato l’anno in cui si verificano i costi e secondo le rispettive quote di mercato (cd. “modello generazionale”), e non degli utilizzatori finali. I pannelli venduti con il 4 e 5 Conto Energia sono esclusi da questa normativa, perché sono garantiti altrimenti; per i vecchi impianti incentivati con il 1, 2 e 3 Conto Energia sono state definite modalità speciali di garanzia: il G.S.E. trattiene una quota di garanzia per lo smaltimento finale dagli incentivi assegnati ai gestori dell’impianto, che verrà restituita solo a seguito di verifica.
Si attendono, ora, i prossimi provvedimenti del Ministero dell’Ambiente: in particolare, si aspettano alcuni decreti ministeriali particolarmente importanti che concernono, tra gli altri, le modalità semplificate “uno contro zero”, il decreto tariffe, lo statuto tipo dei consorzi e il decreto garanzie.

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