Preveniamo rischi Risolviamo problemi Formiamo competenze
"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
La P.A. può modificare unilateralmente l’autorizzazione rilasciata ex art. 208?
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
Il comma 12 dell’art. 208, D.L.vo 152/06 dispone che “le prescrizioni dell’autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell’evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241/1990”. Si tenga presenta, inoltre, che l’Autorità competente, nel rilasciare le autorizzazioni, può introdurre prescrizioni, condizioni e limiti più gravosi di quelli previsti dalla legge. In questi termini, infatti, si è altresì espressa la giurisprudenza amministrativa: “il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla pronuncia circa la compatibilità ambientale del progetto, ma è ben possibile che, a fronte di una pronuncia in sede V.I.A. favorevole con prescrizioni, l’autorizzazione possa comunque essere rilasciata, sia pure con la puntuale imposizione delle precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale. (…) In particolare, è da ritenere che: – laddove le prescrizioni in materia ambientale presentino carattere – per così dire – “a regime”, l’avvio della gestione dell’impianto sarà possibile e l’adozione di tali prescrizioni dovrà avvenire durante l’intero corso della gestione; – laddove, invece, l’adozione delle prescritte misure di salvaguardia ambientale risulti necessaria per lo stesso avvio dell’iniziativa, è da ritenere che tale avvio sia in concreto possibile solo laddove le prescrizioni risultino de facto realizzate” (cfr. TAR Puglia, LE, Sez. I, 20 novembre 2007, n. 3918). Di fronte ad un potere discrezionale tanto ampio della Pubblica Amministrazione, la limitazione temporale di cui al citato art. 208, comma 12, deve essere letta a garanzia dell’autorizzato: deve cioè essere intesa nel senso che è fatto divieto all’Amministrazione di modificare unilateralmente le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate prima della scadenza del quinquennio e solo qualora sussistano condizioni di criticità ambientale. Ciò pertanto non significa che all’Amministrazione è fatto sempre divieto di modificare prima del quinquennio le prescrizioni contente nelle autorizzazioni rilasciate, soprattutto se tale modifica avviene a seguito di istanza dell’autorizzato, nella quale si suggeriscono valide soluzioni alternative.
Categorie
La P.A. può modificare unilateralmente l’autorizzazione rilasciata ex art. 208?
di Stefano Maglia
Il comma 12 dell’art. 208, D.L.vo 152/06 dispone che “le prescrizioni dell’autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell’evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241/1990”.
Si tenga presenta, inoltre, che l’Autorità competente, nel rilasciare le autorizzazioni, può introdurre prescrizioni, condizioni e limiti più gravosi di quelli previsti dalla legge. In questi termini, infatti, si è altresì espressa la giurisprudenza amministrativa: “il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla pronuncia circa la compatibilità ambientale del progetto, ma è ben possibile che, a fronte di una pronuncia in sede V.I.A. favorevole con prescrizioni, l’autorizzazione possa comunque essere rilasciata, sia pure con la puntuale imposizione delle precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale. (…) In particolare, è da ritenere che:
– laddove le prescrizioni in materia ambientale presentino carattere – per così dire – “a regime”, l’avvio della gestione dell’impianto sarà possibile e l’adozione di tali prescrizioni dovrà avvenire durante l’intero corso della gestione;
– laddove, invece, l’adozione delle prescritte misure di salvaguardia ambientale risulti necessaria per lo stesso avvio dell’iniziativa, è da ritenere che tale avvio sia in concreto possibile solo laddove le prescrizioni risultino de facto realizzate” (cfr. TAR Puglia, LE, Sez. I, 20 novembre 2007, n. 3918).
Di fronte ad un potere discrezionale tanto ampio della Pubblica Amministrazione, la limitazione temporale di cui al citato art. 208, comma 12, deve essere letta a garanzia dell’autorizzato: deve cioè essere intesa nel senso che è fatto divieto all’Amministrazione di modificare unilateralmente le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate prima della scadenza del quinquennio e solo qualora sussistano condizioni di criticità ambientale.
Ciò pertanto non significa che all’Amministrazione è fatto sempre divieto di modificare prima del quinquennio le prescrizioni contente nelle autorizzazioni rilasciate, soprattutto se tale modifica avviene a seguito di istanza dell’autorizzato, nella quale si suggeriscono valide soluzioni alternative.
*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.
Torna all'elenco completo
© Riproduzione riservata