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La preparazione per il riutilizzo è attività che necessita di autorizzazione?
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
La dottrina afferma in maniera concorde che la preparazione per il riutilizzo deve essere considerata una delle forme di recupero e come tale deve essere autorizzata; essa infatti si riferisce ad alcune operazioni materiali “… controllo, pulizia, smontaggio e riparazione” che vengono svolte su “…prodotti o componenti di prodotti” che sono “…diventati rifiuti”, allo scopo di prepararli ad essere nuovamente reimpiegabili in nuovi cicli di consumo. Come ulteriore operazione di recupero, la preparazione per il riutilizzo deve essere oggetto di autorizzazione, non certo nei termini di una delle dodici operazioni di recupero di cui all’Allegato C del D.L.vo 152/06 bensì come R13, poiché chi effettua le operazioni sui prodotti o componenti di prodotti divenuti rifiuti avrà, per lo meno, la preliminare necessità di gestirli in “messa in riserva”, per poi svolgervi le operazioni descritte dalla norma (ma senza alcun altro pretrattamento). A tal punto si sottolinea che non si è nemmeno d’accordo con chi vorrebbe inquadrare tale operazione in quella di cui all’R12, ipotizzando almeno la “separazione” quale operazione rientrante in tale tipologia. In realtà l’R12 rimanderebbe comunque necessariamente ad una delle operazioni tra quelle da R1 a R11 e pertanto non si capirebbe proprio né l’utilità né il favor. La realtà è che si tratti di un’operazione di trattamento generico, non rientrante tra quelle specifiche degli allegati B e C (v. quesito n. 343), che deve essere esplicitata con chiarezza in fase di autorizzazione, e con riferimento alla quale le pubbliche amministrazioni devono agire con la massima disponibilità. La necessità dell’autorizzazione viene confermata del resto anche dall’art. 180 bis secondo il quale “le pubbliche amministrazioni promuovono iniziative atte a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti: tale iniziative possono consistere anche in misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo…”. D’altro canto il successivo comma 2, sempre dell’art. 180 bis, prevede che con uno o più decreti siano previste le modalità operative per la costituzione e il sostegno di reti e centri accreditati “(…) compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate e di un catalogo esemplificativo di prodotti e di rifiuti prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo”. Ma v’è di più, l’art. 184 ter (riguarda la cessazione della qualifica di rifiuto) prevede che “Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo”. Non possono, quindi, esserci dubbi sul fatto che la preparazione per il riutilizzo è un’operazione di recupero. Magari, come stabilisce lo stesso art. 184 ter “L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni”. Infine si segnala che si è in attesa di un Decreto ministeriale che avrebbe dovuto essere emanato nel giugno 2011.
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La preparazione per il riutilizzo è attività che necessita di autorizzazione?
di Stefano Maglia
La dottrina afferma in maniera concorde che la preparazione per il riutilizzo deve essere considerata una delle forme di recupero e come tale deve essere autorizzata; essa infatti si riferisce ad alcune operazioni materiali “… controllo, pulizia, smontaggio e riparazione” che vengono svolte su “…prodotti o componenti di prodotti” che sono “…diventati rifiuti”, allo scopo di prepararli ad essere nuovamente reimpiegabili in nuovi cicli di consumo.
Come ulteriore operazione di recupero, la preparazione per il riutilizzo deve essere oggetto di autorizzazione, non certo nei termini di una delle dodici operazioni di recupero di cui all’Allegato C del D.L.vo 152/06 bensì come R13, poiché chi effettua le operazioni sui prodotti o componenti di prodotti divenuti rifiuti avrà, per lo meno, la preliminare necessità di gestirli in “messa in riserva”, per poi svolgervi le operazioni descritte dalla norma (ma senza alcun altro pretrattamento).
A tal punto si sottolinea che non si è nemmeno d’accordo con chi vorrebbe inquadrare tale operazione in quella di cui all’R12, ipotizzando almeno la “separazione” quale operazione rientrante in tale tipologia. In realtà l’R12 rimanderebbe comunque necessariamente ad una delle operazioni tra quelle da R1 a R11 e pertanto non si capirebbe proprio né l’utilità né il favor.
La realtà è che si tratti di un’operazione di trattamento generico, non rientrante tra quelle specifiche degli allegati B e C (v. quesito n. 343), che deve essere esplicitata con chiarezza in fase di autorizzazione, e con riferimento alla quale le pubbliche amministrazioni devono agire con la massima disponibilità.
La necessità dell’autorizzazione viene confermata del resto anche dall’art. 180 bis secondo il quale “le pubbliche amministrazioni promuovono iniziative atte a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti: tale iniziative possono consistere anche in misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo…”.
D’altro canto il successivo comma 2, sempre dell’art. 180 bis, prevede che con uno o più decreti siano previste le modalità operative per la costituzione e il sostegno di reti e centri accreditati “(…) compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate e di un catalogo esemplificativo di prodotti e di rifiuti prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo”.
Ma v’è di più, l’art. 184 ter (riguarda la cessazione della qualifica di rifiuto) prevede che “Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo”.
Non possono, quindi, esserci dubbi sul fatto che la preparazione per il riutilizzo è un’operazione di recupero.
Magari, come stabilisce lo stesso art. 184 ter “L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni”.
Infine si segnala che si è in attesa di un Decreto ministeriale che avrebbe dovuto essere emanato nel giugno 2011.
*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.
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