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La prevenzione dei reati ambientali attraverso l’adozione di “standard” tecnici ed organizzativi: il rapporto con i sistemi di gestione ambientale conformi alla norma UNI EN ISO 14001 o al regolamento EMAS

di Lorenzo Simonetti

Categoria: Responsabilità ambientali

1. I reati ambientali ed i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo
Il sistema di diritto penale dell’ambiente è stato rivisitato in maniera rilevante a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 121/2011, modificato dalla Legge 22 maggio 2015 n.68, a seguito del quale è stata (finalmente) recepita la direttiva 2008/99/CE. Il citato decreto ha introdotto una nuova disciplina sulla responsabilità delle Organizzazioni nei confronti di una serie di alcuni reati ambientali.
Senza entrare nel merito dell’attuazione della direttiva, è necessario evidenziare che il D.Lgs. 121/2011 ha fatto emergere numerose criticità quanto alle scelte compiute dal legislatore. Infatti, con riferimento ai reati presupposto inseriti nel nuovo catalogo del D.Lgs. 231/2001 (art. 25-undecies), si deve evidenziare che la tutela penale dell’ambiente è rimasta essenzialmente legata a fattispecie di reato di pericolo astratto, sanzionate attraverso un sistema di contravvenzioni, seguendo lo schema della previgente legislazione ambientale del nostro ordinamento.
Inoltre, l’art. 11, lett. d) della Legge 29 settembre 2000, n. 300 (la Legge delega del D.lgs. n. 231/2001) aveva inserito alcuni illeciti ambientali nell’elenco dei reati presupposto. Il Legislatore delegato aveva però preferito non dare seguito sul punto alla delega, ritenendo opportuno un periodo di metabolizzazione della nuova forma di responsabilità da parte delle imprese prima di estenderla anche a fattispecie di ampio impatto sul mondo produttivo. Come si legge dalla Relazione n. III/09/11 della Suprema Corte di Cassazione “Né la successiva introduzione nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 all’art. 192, comma 4, dell’ambigua previsione per cui in materia di rifiuti «qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231» è in qualche modo valsa a configurare la responsabilità da reato degli enti in materia ambientale difettando, come riconosciuto dalla giurisprudenza, nella suddetta disposizione tanto la tipizzazione degli illeciti, quanto quella delle sanzioni applicabili alle persone giuridiche (v. Sez. III, n. 41329 del 7 ottobre 2008, dep. 6 novembre 2008, Galipò, rv 241528)” .
Inoltre, nel configurare la nuova disciplina sulla responsabilità delle Organizzazioni per i reati ambientali, il D.Lgs. 121/2011 si è limitato ad indicare il nuovo catalogo di reati presupposto e a stabilire le relative sanzioni, mentre nulla dispone circa i contenuti minimi dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo per essere ritenuti idonei a prevenire i reati ivi considerati. Si noti, peraltro, come neanche è stata considerata l’ipotesi di affidare ad una regolamentazione di fonte subordinata (ad esempio: ministeriale) la elaborazione di linee guida dedicate.
La laconicità delle previsioni legislativi si pongono in controtendenza rispetto ad altri interventi normativi i quali, negli ultimi anni, hanno esteso la responsabilità amministrativa delle Organizzazioni a sempre più numerose e diversificate ipotesi di reato. A titolo di esempio, in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 il Legislatore ha predeterminato espressamente ed analiticamente i parametri contenutistici della sezione antinfortunistica dei Modelli, stabilendo una “presunzione di conformità” dei Modelli organizzativi “definiti conformemente” alle Linee guida SGSL UNI-INAIL o al British Standard OHSAS 18001.
Il D.lgs. 121/2011, nell’ambito della prevenzione dei c.d. eco-reati ha omesso, inoltre, qualsiasi riferimento alle certificazioni volontarie ambientali ISO 14001:2004 ovvero al Regolamento comunitario EMAS, strumenti la cui adozione risulta sempre più diffusa.

2. I sistemi di gestione ambientale come logica di base ai modelli 231

2.1 Introduzione
E’ notorio come i governi abbiano privilegiato – in tema di politica ambientale – gli strumenti amministrativi di command and control, ossia l’utilizzo di norme di legge per imporre determinati comportamenti e standards qualitativi, seguiti da meccanismi di controllo e sanzione.
In Italia, di conseguenza, la normativa in materia ambientale (derivante quasi esclusivamente dal recepimento di direttive comunitarie) si sta evolvendo in senso sempre più restrittivo e vincolante, con controlli incisivi e severe sanzioni.
Le norme de quibus non possono, quindi, essere più disattese in quanto foriere di notevoli conseguenze sia in termini di costi legati ad incidenti ambientali, incidenti sul lavoro e correlate sanzioni sia in termini di immagine negativa, cattivi rapporti con i dipendenti ovvero ostilità della popolazione locale.
La variabile ambiente sta diventando, dunque, sempre più essenziale e critica per l’impresa (anche di piccole e medie dimensioni) ai fini della sua competitività e della sua redditività. Per tal motivo, le aziende sono impegnate a ridurre i consumi di materiali, eliminare i prodotti e le sostanze nocive, trovare materiali riutilizzabili ed altre iniziative ambientali al punto che, l’attenzione aziendale per le tematiche ambientali, può essere considerato un fattore di competitività idoneo a creare nuove opportunità di mercato.
Dunque, può essere proficuo adottare un “approccio proattivo”, volto all’aumento di efficacia e di efficienza nella gestione delle problematiche ecologiche al fine di individuare delle soluzioni strategiche e operative innovative, in modo tale che l’ambiente possa essere vissuto non solo come un vincolo ma anche come una fonte di opportunità, ovvero come un fattore attraverso il quale recuperare competitività e migliorare l’immagine aziendale.
Tutto ciò è possibile soprattutto alla luce delle recenti norme di carattere volontario quali sono le norme internazionali ISO 14000, in materia di Sistemi di Gestione Ambientale (SGA), utili soprattutto ai fini della relativa certificazione ambientale delle attività produttive ed il Regolamento comunitario EMAS, sull’adesione volontaria delle imprese del settore industriale al sistema comunitario di eco-gestione ed audit, voluto dall’Unione Europea nell’ambito del V° Programma di Azione per favorire un rapporto nuovo tra imprese, istituzioni e pubblico basato sulla cooperazione, sul supporto reciproco e sulla trasparenza.
Tali strumenti rappresentano un sistema volontario di certificazione per le imprese il cui fine è la protezione dell’ambiente attraverso un approccio gestionale di qualità, promuovendo l’incremento continuo dell’efficienza ambientale delle attività produttive attraverso:

– l’introduzione e l’attuazione di politiche, programmi, obiettivi, traguardi e sistemi di gestione dell’ambiente in relazione alla specificità dell’azienda e del contesto;
– la valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell’efficienza di tali sistemi attraverso analisi ed audit ambientali;
– la comunicazione alla collettività di informazioni sulle prestazione ambientali mediante la dichiarazione ambientale.

2.2 Funzione e contenuto della norma ISO 14001
In primo luogo, si noti che la norma ISO 14001 non attesta una particolare prestazione ambientale, né tantomeno dimostra un basso impatto ambientale da parte dell’azienda certificata. Tale certificazione, invero, dimostra che l’organizzazione ha un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività e ne ricerca sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e sostenibile. I requisiti della norma de qua sono organizzati nelle quattro fasi del “Ciclo di Deming”, in cui vi è indicato il percorso per raggiungere il miglioramento:
– Fase PLAN: si stabiliscono gli obiettivi ed i processi necessari per fornire risultati conformi ai requisiti del cliente a alle politiche dell’organizzazione;
– Fase DO: si da attuazione ai processi, valutando la struttura operativa, definendo la documentazione del sistema e pianificando i controlli operativi;
– Fase CHECK: si eseguono i controlli, si monitorano e misurano i processi ed i prodotti ed infine si valutano i risultati;
– Fase ACT: viene effettuato il riesame del sistema di gestione ambientale, si adottano azioni per migliorare in modo continuo le prestazione dei processi.

2.2 Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)
Il sistema EMAS, attualmente disciplinato dal Regolamento n. 2009/1121/CE, ha come finalità “il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l’istituzione e l’applicazione di sistemi di gestione ambientale, la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi, l’offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine con il coinvolgimento attivo e un’adeguata formazione del personale da parte delle organizzazioni interessate”.

2.3 Principali differenze tra EMAS e ISO 14001
L’integrazione di EMAS con la norma ISO14001 rappresenta un’occasione per ottenere un consenso più ampio da parte delle imprese che potranno utilizzare la certificazione ISO 14001 come tappa intermedia verso la registrazione EMAS, ovvero conseguire contemporaneamente le due certificazioni evitando duplicazioni in termini di documentazione e di verifiche esterne. Ad ogni modo, sussistono differenze significative tra i due sistemi che si indicano di seguito:

Regolamento EMASNorma Uni e ISO 14001
Possono partecipare le imprese che svolgono attività industriali (sezioni C e D del Regolamento Europeo (Nace) n. 3037/90) nonché imprese/società di produzione di elettricità, gas vapore e acqua calda e riciclaggio, trattamento, distribuzione dei rifiuti solidi o liquidi.Possono partecipare tutte le organizzazioni imprenditoriali (primario, secondario, terziario).
Si applica al sito produttivo (un gruppo industriale deve avere tante registrazioni EMAS, e quindi tante dichiarazioni ambientali, quanti sono i suoi siti).Si applica all’organizzazione (un gruppo industriale può scegliere se chiedere la certificazione per ogni sito o una sola certificazione per tutto il gruppo).
Bisogna svolgere un’analisi ambientale iniziale e predisporre una dichiarazione ambientale.Anche se non viene specificatamente richiesta, è comunque buona prassi svolgere un’analisi ambientale iniziale per dare corpo alla definizione di obiettivi e programmi; non viene predisposta la dichiarazione ambientale
Il regolamento EMAS è riconosciuto a livello europeo.

 

La norma UNI EN ISO 14001 è riconosciuta a livello internazionale.
Se – considerando la natura pubblica del sistema – il Comitato, l’Anpa, gli enti di controllo sul territorio (Arpa), daranno forza, ad esempio mediante incentivi o agevolazioni sui controlli e sulle autorizzazioni per le imprese registrate, l’EMAS potrà essere molto vantaggioso per chi ha problemi di consenso, o comunque di rapporto con il pubblico o l’autorità.Le imprese aderiscono per esigenze di mercato: l’ente pubblico potrebbe considerare con maggior favore le imprese certificate.
Il rispetto della legislazione vigente è una precondizione per la partecipazione al sistema.Il rispetto della legislazione vigente non è una precondizione per il soddisfacimento della norma, nonostante questa raccomandi di essere consapevoli di tutte le leggi applicabili alla propria attività e di tenere un registro delle stesse.

2.4 Il Sistema di Gestione Ambientale (SGA)
Tanto in ISO 14001 quanto in EMAS si stabiliscono i requisiti per elaborare un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) che è quella parte del sistema di gestione di un’organizzazione utilizzata per sviluppare e attuare la propria politica ambientale, standardizzando le attività gestionali.
A ben vedere, l’obiettivo dei Sistemi di Gestione Ambientale è quello di identificare i principali aspetti ambientali dell’azienda, di tenerli sotto controllo, di coordinare tutte le attività con impatto ambientale e distribuire responsabilità specifiche per la loro realizzazione. In questo modo, quindi, le aziende sono singolarmente responsabilizzate e portate ad adottare un approccio preventivo nella tutela ambientale mediante la Corporate Social Responsability, intesa quale “integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate” (cfr. EU Comm., 25.10.2011).

3. Sulla compatibilità dei sistemi di gestione ambientale in relazione al Modello Organizzativo 231 per la prevenzione dei reati ambientali
A ben vedere, nel carattere non vincolante della disciplina si coglie un tratto comune tra i Sistemi di Gestione Ambientale ed il D.lgs. 231/01, stante la possibilità di essere esonerati dalla responsabilità amministrativa per gli enti che abbiano osservato le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo, pur tuttavia non prevedendosi alcuna sanzione per il fatto di non adeguarsi prima della contestazione di un fatto di reato.
Ciò considerato, si discute molto circa la possibilità di riconoscere una presunzione di idoneità ai Modelli Organizzativi, definiti conformemente alle certificazioni ambientali volontarie, nonostante la legge taccia sul punto.
Invero, a differenza della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 30 del D.lgs. n. 81/2008), che ha individuato un contenuto minimo dei modelli organizzativi ritenuti idonei a prevenire i reati rilevanti, nonché ha stabilito una presunzione di conformità legale per “i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI – INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGLS) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007”, la medesima species di presunzione non è prevista in campo ambientale. Ciò nonostante, la rilevanza delle certificazioni volontarie ambientali è riconosciuta anche dal codice dell’ambiente il quale, in tema di attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, prevede una riduzione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato pari al 40% in caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 (art. 212, co. 10 TUA).
Inoltre, il Legislatore ha ulteriormente ampliato il rilievo delle certificazioni ambientali con l’art. 30 co. 1 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133), prevedendo che “per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell’eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l’attualità e la completezza della certificazione”.
Ciò premesso, occorre osservare i punti di attenzione tra il Modello Organizzativo 231 e un SGA. A tal fine possono essere individuati 5 aspetti:
1: mentre nel SGA viene effettuata l’Analisi Ambientale Iniziale delle attività dell’organizzazione per identificare gli aspetti ambientali delle attività, prodotti e servizi e per determinare quelli che possono avere un impatto ambientale significativo (inclusiva di una attenta “analisi della conformità normativa”), il MOG 231, invece, prevede la mappatura dei rischi e, dunque, ha la funzione di individuare le modalità di commissione del reato al fine di prevenirlo (art. 6 comma 2 lett. a) D.lgs. 231/01);
2: La politica ambientale individua principi e valori aziendali nel campo della gestione ambientale, mentre il Codice etico esprime una serie di principi e valori cui ispirarsi nella conduzione delle attività (art. 6 comma 3 D.Lgs. 231/01);
3: La funzione dei protocolli generali del MOG 231 e del SGA presentano analoghi ambiti gestionali – operativi finalizzati a verificare la coerenza reciproca e ad individuare eventuali margini di miglioramento. I principali protocolli sono:

  • formalizzazione dei ruoli e delle responsabilità;
  • pianificazione delle risorse e degli investimenti;
  • formazione e addestramento del personale;
  • comunicazione, informazione e partecipazione;
  • gestione della documentazione e delle registrazioni.

4: Se il SGA prevede la presenza di procedure per il “controllo operativo” dei processi e delle attività a potenziale impatto sull’ambiente, il MOG 231 prevede protocolli specifici per la gestione operativa delle attività sensibili al fine di ridurre ragionevolmente il rischio-reato.
5: Il SGA prevede attività di controllo alla base del sistema di monitoraggio, verifica e vigilanza del personale sulla corretta conduzione in sicurezza dell’operatività. E’ necessario, altresì, prevedere specifici strumenti di verifica sulle fattispecie di reato 231.
Dunque, alla luce delle caratteristiche sopra riportate, si può ragionevolmente affermare che un SGA efficacemente progettato, attuato e, soprattutto, concepito dall’Organizzazione che lo applica come un reale supporto alla gestione ambientale operativa, costituisca già un importante architettura per la “parte speciale” di un MOG 231 relativamente ai reati ambientali ex D.lgs. 231/01.In altre parole, i MOG 231 e la normazione tecnica in materia di sistemi di gestione condividono l’approccio generale alla materia, laddove il D.lgs. 231/01 richiede l’individuazione di “protocolli di decisione”, il coinvolgimento dell’alta direzione dell’ente, l’individuazione delle aree di rischio-reato ed, infine, la verifica periodica e la modifica dei modelli.
Infatti, nonostante le certificazioni di qualità rispondano a finalità di efficienza produttiva, tuttavia l’attività di normazione tecnica – specie quella attinente ai profili dei sistemi di gestione – presenta alcuni aspetti generali che indicano importanti analogie con quelli che devono possedere i Modelli di Organizzazione. Ciò, in particolare, con riguardo all’approccio organizzativo per “processi e procedure”, alla pianificazione, implementazione, valutazione, aggiornamento, revisione e miglioramento continuo ad opera del management.
In altre parole, i MOG 231 e la normazione tecnica in materia di sistemi di gestione condividono l’approccio generale alla materia, laddove il D.lgs. 231/01 richiede l’individuazione di “protocolli di decisione”, il coinvolgimento dell’alta direzione dell’ente, l’individuazione delle aree di rischio-reato ed, infine, la verifica periodica e la modifica dei modelli.
Invero, l’aspetto più pregnante (ai fini integrativi del MOG 231 e SGA) è rappresentato “dall’incidenza che il rispetto della normativa tecnica può avere sulla commissione di determinati reati, con particolare riguardo a quelli che costituiscono il presupposto dell’illecito a carico dell’ente” (cfr. Epidendio e Pastorino, Norme Tecniche, Modelli di Organizzazione e responsabilità degli enti operanti nel settore sanitario, in Resp. Amm. Soc. e degli enti, 2009, 11 e segg.).
Ciò potrebbe accadere ogniqualvolta la condotta ovvero l’evento sanzionati penalmente costituiscano il risultato di una violazione, dolosa ovvero colposa di regole dell’arte che governano una specifica attività. La norma tecnica, in quanto codifica lo stato dell’arte, potrà rivestire un indubbio effetto preventivo del reato ed essere, quindi, correttamente richiamata ed utilizzata nel singolo e concreto Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01.
La predetta norma, dunque, è idonea ad offrire un parametro comune ed integrato sia dell’organizzazione aziendale per una determinata attività da seguire “a regola d’arte”, sia del modello da seguire per prevenire i reati. Ciò, è evidente, proprio al fine di evitare un assurdo e burocratico proliferare di modelli all’interno di un medesimo ente e per garantire maggiore concretezza proprio al modello preventivo di reati da adottare nella singola realtà aziendale mediante la sua integrazione nella generale organizzazione dell’ente stesso.

4. MOG 231 e reati ambientali: prospettive di integrazione con i Sistemi di Gestione Ambientale
Considerati, quindi, i potenziali effetti preventivi del reato che la norma tecnica potrebbe arrecare nel Modello Organizzativo, si analizzerà brevemente (i) come un’azienda possa massimizzare l’impiego delle risorse e delle capacità gestionali insite in un SGA al fine di strutturare un efficace Modello (preventivo) e (ii) come la medesima azienda potrebbe affrontare i principali passaggi nell’implementazione e mantenimento del sistema.
La prima attività, in ordine logico e spesso anche temporale, nell’attuazione di un efficace SGA, è rappresentata dall’analisi ambientale. Quest’ultima ha una finalità più ampia della valutazione del livello di conformità normativa. Tale finalità, infatti, consiste nell’identificare gli aspetti ambientali significativi, individuare i possibili margini di miglioramento delle performance ambientali e porre le basi per la definizione di un efficace assetto di responsabilità, ruoli, competenze e modalità operative idonee a garantirne il perseguimento.
Considerate le attività fondamentali in cui si articola un’analisi ambientale, va evidenziato come, ai sensi dello standard ISO 14001 e EMAS 2009/1221/CE, la conformità normativa sia parte essenziale di ognuna delle attività dell’analisi in questione.
Inquadrate le specificità dei sistemi di gestione ambientale, uno degli aspetti più importanti da chiarire è quello relativo al rapporto che si pone tra questi e il Modello Organizzativo finalizzato alla prevenzione dei reati, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 231/01.
La giurisprudenza – sebbene chiamata a pronunciarsi in relazione all’idoneità dei modelli organizzativi in materia di sicurezza sul lavoro e a tracciare la distinzione tra questi e i documenti di valutazione del rischio – ha chiarito, per mezzo di un ragionamento che può essere esteso anche ai reati ambientali, che un Modello di Organizzazione è ispirato a diverse finalità che debbono essere perseguite congiuntamente: quella organizzativa, orientata alla mappatura e alla gestione del rischio specifico nella prevenzione del reato che si vuole evitare; quella di controllo sul sistema operativo, onde garantirne la continua verifica ed effettività.
Esso è, inoltre, caratterizzato dal sistema di vigilanza il quale, pure attraverso obblighi diretti a veicolare le informazioni verso la struttura deputata al controllo sul funzionamento dell’Ente, culmina nella previsione di sanzioni per le inottemperanze e nell’affidamento di poteri disciplinari al medesimo organismo dotato di piena autonomia.
Il modello organizzativo è, infatti, sempre funzionale al raggiungimento dell’obiettivo di prevenire la commissione di reati e, dunque, normalmente impone all’impresa che voglia rispettare il D.Lgs. 231/01 adempimenti specifici. In particolare, esso “non potrebbe limitarsi a favorire la riduzione dei potenziali rischi per l’ambiente di un determinato processo produttivo, in termini di “efficienza” e “sostenibilità”, ma dovrebbe costituire un “modello di diligenza” vincolante ed autosufficiente sotto il profilo della effettività, per i soggetti in posizione apicale e i dipendenti, eludibile solo in modo fraudolento” (cfr. V. Veneroso, I modelli di organizzazione e gestione, ex d. lgs. n. 231/2001, nella prevenzione dei reati ambientali (parte II), in Ambiente e Sviluppo, 2012, p. 60).

5. I limiti del D.lgs. 121/11 nel confronto con il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro
Considerata, dunque, la compatibilità tra i Sistemi di Gestione Ambientale ed il Modello Organizzativo, si noti come il dialogo tra gli standards internazionali ed i predetti Modelli sia stato già sperimentato con successo nella materia della sicurezza sul lavoro laddove l’art. 25 septies ha esteso l’ambito di applicazione del D.lgs. 231/01 ai reati di omicidio e lesioni colpose sul lavoro.
L’art. 30 del TUS (D.lgs. 81/2008) precisa, infatti, che il Modello Organizzativo idoneo ad avere efficacia esimente deve essere adottato ed attuato assicurando un sistema aziendale idoneo per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici. In questo modo la normativa sulla sicurezza sul lavoro dimostra di essere attenta all’interazione efficiente tra regole di organizzazione di impresa ed obblighi normativi.
Tuttavia, mentre l’art. 30 del TUS individua un contenuto minimo dei Modelli Organizzativi ritenuti idonei a prevenire i reati rilevanti, e stabilisce una presunzione di conformità legale per “i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI – INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGLS) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007”, il D.lgs. 121/11, nell’estendere la responsabilità amministrativa agli Enti per i reati ambientali, non fa invece riferimento alcuno alle certificazioni volontarie ambientali (ISO 14001 – EMAS).
Manca, dunque, nel compendio normativo ambientale una disposizione analoga all’art. 30 del D.lgs. n. 81/2008 la quale indichi le linee guida cui uniformare i Modelli di Organizzazione aziendale ai fini della loro presunta idoneità a prevenire reati ambientali, sovente compiuti anche dalle piccole medie imprese.
A questo riguardo, ancora una volta, il decreto correttivo al TUSL (D.lgs. 106/09) si è mostrato più sensibile alle realtà aziendali, dal momento che aveva inserito nell’art. 30 un’ulteriore disposizione secondo la quale: “La commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”.

5.1 Concreti profili critici: fase transitoria e deleghe di funzioni
Le lacune riscontrabili nel D.lgs. 121/11 (e successive modificazioni) sono particolarmente criticabili dal momento che non è consentito alle imprese – che abbiano dimostrato consapevolezza e attenzione alla normativa ambientale – di potersi avvalere, in subiecta materia, della stessa presunzione che è prevista per la materia della sicurezza sul lavoro. Ciò nonostante, è ragionevole ritenere che i giudici investiti della questione possano fare riferimento, prima facie, ai sistemi di certificazione ambientale, opportunamente integrati purché adeguati a prevenire i rischi da reato ambientale.
Dal confronto con il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, il D.lgs. 121/11 rivela anche un altro profilo critico. L’art. 16 del TUSL specifica che in caso di deleghe di funzioni, il datore di lavoro risponda di omessa vigilanza sull’organizzazione, a meno che non abbia adottato un Modello di Organizzazione in linea con quanto previsto dall’art. 30, comma 4.
Sul punto, invece, il TUA non si interessa del tema delle deleghe di funzioni nonostante, soprattutto nelle realtà aziendali a struttura complessa, l’imprenditore ricorra frequentemente ad esse.
L’imprenditore che operi in campo ambientale non può perciò avvalersi, se adotta il meccanismo della delega di funzioni, di alcuna presunzione favorevole in relazione alla culpa in vigilando, anche se dimostra di avere predisposto ed attuato un efficace Modello Organizzativo.
Si possono, però, ritenere applicabili i criteri elaborati in generale dalla giurisprudenza in tema di delega di funzioni[1]. La colpa da organizzazione, dunque, andrà verificata sulla base dell’art. 6 D.lgs. 231/01 e potrà fondarsi anche sulla non idoneità della delega, trattandosi di un’ipotesi tipica di carenza organizzativa. In questo caso anche il delegante è considerato autore ovvero co-autore del reato presupposto. Quando, invece, la delega è idonea e utilmente conferita, il reato è commesso dal delegato e l’accertamento della colpa da organizzazione va fatta dimostrando, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 231/01, che il reato è stato reso possibile per l’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.
Nel complesso, la normativa sulla sicurezza sul lavoro, sebbene precedente a quella in esame, mostra una maggiore maturità e può, pertanto, essere osservata dall’interprete per risolvere alcune questioni che si possono profilare in materia di responsabilità di impresa e reati ambientali. Entrambe le discipline, peraltro, sono state introdotte soprattutto per estendere la responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni tra i più gravi reati colposi e, in questo senso, esse condividono una ratio comune.

 

[1] I requisiti sono i seguenti: la delega deve essere formale ed espressa; deve essere specifica; vi deve essere un effettivo trasferimento di poteri decisionali in capo al delegato, con attribuzione di autonomia gestionale; le dimensioni dell’impresa devono giustificare la scelta di decentramento; il delegato deve avere competenze e capacità di svolgere la funzione. In caso di reato ambientale, ci vuole la prova della mancata conoscenza della negligenza o sopravvenuta inidoneità del delegato; l’inquinamento non deve derivare da cause strutturali dovute ad omissioni di scelte generali.

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