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"Mi occupo di diritto ambientale da oltre trent’anni TuttoAmbiente è la guida più autorevole per la formazione e la consulenza ambientale Conta su di noi" Stefano Maglia
La responsabilità del proprietario incolpevole nella bonifica
di Monica Taina
Categoria: Bonifiche
Partendo dal presupposto che l’art. 257 TUA punisce l’inquinatore che non procede all’esecuzione delle opere di bonifica e non attribuisce responsabilità alcuna al cosiddetto “proprietario incolpevole”, ovvero a colui che, a qualunque titolo (quindi anche come nuovo/ultimo acquirente) risulti proprietario di un sito contaminato da altri, anche per eventi occorsi successivamente al suo acquisto, si può comprendere il perché nel caso di trasferimento della proprietà di un bene come un sito inquinato, l’acquirente non risponda penalmente per il fatto riferibile in via esclusiva alla condotta del venditore.
L’attuazione del principio “chi inquina paga”, cui si conforma il TUA, impedisce di riconoscere forme di responsabilità in capo a colui che dispone del sito contaminato da terzi in qualità di proprietario, (ferma la prova di un suo coinvolgimento nel fatto di contaminazione) poiché non è il titolo in base al quale si dispone di un area che determina l’attribuzione della responsabilità, bensì il dolo o la colpa nell’evento di contaminazione, che deve essere provato.
Del resto, tutta la disciplina ambientale non attribuisce valore al titolo giuridico di “proprietà” di un bene sia che si tratti dell’azienda, del terreno su cui la stessa insiste o dei rifiuti prodotti, piuttosto alla titolarità della “gestione”: è ad esempio infatti il gestore dell’impianto che deve disporre dell’autorizzazione ambientale e non la proprietà industriale, che tutt’al più avrà l’onere di richiedere il titolo abilitativo, allo stesso modo è il soggetto gestore dei rifiuti e non il proprietario (o il produttore) degli stessi che dispone dei titoli autorizzativi al recupero e allo smaltimento, ed è il soggetto inquinatore che deve predisporre il progetto di bonifica.
Ciò però non significa che non vi sia alcun coinvolgimento da parte del proprietario del sito contaminato incolpevole dell’evento di inquinamento.
Il TUA regolamenta infatti quest’ipotesi specificamente.
Ai sensi dell’art. 244 del D. L.vo n. 152/2006 quando la competente P.A. (solitamente la Provincia) ha svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabiledell’evento di superamento dei limiti di concentrazione soglia di contaminazione, diffida quest’ultimo, per mezzo di ordinanza motivata, al fine di provvedere ai sensi della disciplina del Titolo V, ovvero alla previa messa in sicurezza e poi, se del caso, alla bonifica vera e propria (ex art. 242).
Tale ordinanza è comunque inviataal proprietario del sito: “… ai sensi e per gli effetti dell’art. 253” (art. 244 co. 3).
Ne deriva che il proprietario – anche qualora incolpevole della contaminazione – è reso edotto delle procedure da svolgersi sul suo terreno, poiché in caso di mancato adempimento dal parte del responsabile dell’inquinamento, se interessato, potrà egli stesso provvedere all’esecuzione delle procedure di cui al Titolo V, anche in sostituzione delle stesse P.A..
Ciò è previsto poiché, come anche molte pronunce giurisprudenziali hanno sottolineato: “Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale nonché la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza costituiscono onere reale sulle aree inquinate … L’onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate nonché per la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, sono assistite da privilegio specialeimmobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile. Le predette spese sono altresì assistite da privilegio generale mobiliare”.[1]
[1] Si veda T.A.R. Trieste, 27 luglio 2001, n. 488: “Il soggetto sui cui grava l’obbligo di procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale è prima di tutto il responsabile della situazione di inquinamento e, in seconda battuta, qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi vengono comunque realizzati d’ufficio dal Comune o in subordine dalla Regione, con privilegio immobiliare sulle aree bonificate ed il recupero delle spese, esercitabile anche in pregiudizio dei diritti acquisiti dai terzi sull’immobile”.
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La responsabilità del proprietario incolpevole nella bonifica
di Monica Taina
Partendo dal presupposto che l’art. 257 TUA punisce l’inquinatore che non procede all’esecuzione delle opere di bonifica e non attribuisce responsabilità alcuna al cosiddetto “proprietario incolpevole”, ovvero a colui che, a qualunque titolo (quindi anche come nuovo/ultimo acquirente) risulti proprietario di un sito contaminato da altri, anche per eventi occorsi successivamente al suo acquisto, si può comprendere il perché nel caso di trasferimento della proprietà di un bene come un sito inquinato, l’acquirente non risponda penalmente per il fatto riferibile in via esclusiva alla condotta del venditore.
L’attuazione del principio “chi inquina paga”, cui si conforma il TUA, impedisce di riconoscere forme di responsabilità in capo a colui che dispone del sito contaminato da terzi in qualità di proprietario, (ferma la prova di un suo coinvolgimento nel fatto di contaminazione) poiché non è il titolo in base al quale si dispone di un area che determina l’attribuzione della responsabilità, bensì il dolo o la colpa nell’evento di contaminazione, che deve essere provato.
Del resto, tutta la disciplina ambientale non attribuisce valore al titolo giuridico di “proprietà” di un bene sia che si tratti dell’azienda, del terreno su cui la stessa insiste o dei rifiuti prodotti, piuttosto alla titolarità della “gestione”: è ad esempio infatti il gestore dell’impianto che deve disporre dell’autorizzazione ambientale e non la proprietà industriale, che tutt’al più avrà l’onere di richiedere il titolo abilitativo, allo stesso modo è il soggetto gestore dei rifiuti e non il proprietario (o il produttore) degli stessi che dispone dei titoli autorizzativi al recupero e allo smaltimento, ed è il soggetto inquinatore che deve predisporre il progetto di bonifica.
Ciò però non significa che non vi sia alcun coinvolgimento da parte del proprietario del sito contaminato incolpevole dell’evento di inquinamento.
Il TUA regolamenta infatti quest’ipotesi specificamente.
Ai sensi dell’art. 244 del D. L.vo n. 152/2006 quando la competente P.A. (solitamente la Provincia) ha svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento di superamento dei limiti di concentrazione soglia di contaminazione, diffida quest’ultimo, per mezzo di ordinanza motivata, al fine di provvedere ai sensi della disciplina del Titolo V, ovvero alla previa messa in sicurezza e poi, se del caso, alla bonifica vera e propria (ex art. 242).
Tale ordinanza è comunque inviata al proprietario del sito: “… ai sensi e per gli effetti dell’art. 253” (art. 244 co. 3).
Ne deriva che il proprietario – anche qualora incolpevole della contaminazione – è reso edotto delle procedure da svolgersi sul suo terreno, poiché in caso di mancato adempimento dal parte del responsabile dell’inquinamento, se interessato, potrà egli stesso provvedere all’esecuzione delle procedure di cui al Titolo V, anche in sostituzione delle stesse P.A..
Ciò è previsto poiché, come anche molte pronunce giurisprudenziali hanno sottolineato: “Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale nonché la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza costituiscono onere reale sulle aree inquinate … L’onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate nonché per la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile. Le predette spese sono altresì assistite da privilegio generale mobiliare”. [1]
[1] Si veda T.A.R. Trieste, 27 luglio 2001, n. 488: “Il soggetto sui cui grava l’obbligo di procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale è prima di tutto il responsabile della situazione di inquinamento e, in seconda battuta, qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi vengono comunque realizzati d’ufficio dal Comune o in subordine dalla Regione, con privilegio immobiliare sulle aree bonificate ed il recupero delle spese, esercitabile anche in pregiudizio dei diritti acquisiti dai terzi sull’immobile”.
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