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La sanzione amministrativa di cui all’art. 258 c. 4 del D.L.vo 152/06 è applicabile anche al destinatario del rifiuto che accetta in impianto il carico accompagnato da un FIR incompleto o inesatto?
di Stefano Maglia
Categoria: Rifiuti
Occorre innanzitutto premettere che, per effetto dell’art. 4 del D.L.vo 121/11, sino alla data di piena operabilità del SISTRI è applicabile la versione dell’art. 258 TUA vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.L.vo 205/10 al D.L.vo 152/06 (v. anche quesito n. 297). Sotto il profilo della corretta gestione dei rifiuti, e conseguenti adempimenti documentali – ai sensi e per gli effetti dell’art. 188 D.L.vo 152/06, l’emissione del FIR, intesa come atto con il quale ci si assume la responsabilità in merito a quanto dichiarato nel documento di trasporto, è una prerogativa esclusiva a carico del produttore o del detentore del rifiuto. Nella ratio del legislatore affinché si realizzi un corretto trasporto di rifiuti sussiste certamente anche il coinvolgimento dell’impianto di destino, tant’è che deve essere adeguatamente scelto ed indicato a FIR dal produttore; il titolare dell’impianto però non ha alcuna responsabilità diretta nella compilazione del documento di trasporto, tutt’al più risulta suo onere verificarne la completezza. Non si deve infatti dimenticare che questi tre soggetti, ovvero il produttore, il trasportatore ed il recuperatore-smaltitore che danno vita alla gestione rifiuti sono legati da una responsabilità condivisa, meglio nota come co-responsabilità, discplinata dall’art. 178, c. 3 del D.L.vo 152/06. Tale norma prescrive chiaramente che “la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione …”. Si crea in tal modo una sorta di “responsabilità a catena” tra tutti questi soggetti per i quali gli oneri della corretta gestione non si esauriscono nel mero (sia pure necessario) rispetto degli adempimenti di cui all’art. 188 D.L.vo 152/06 (“oneri dei produttori e dei detentori”). Il produttore-detentore di rifiuti speciali, infatti, ha l’obbligo di controllare che il destinatario della sua spedizione sia soggetto autorizzato alle attività di recupero o di smaltimento; ove, per contro, tale doverosa verifica sia omessa, il produttore-detentore, il trasportatore ed il centro di destino rispondono a titolo di concorso per la commissione dei reati di attività non autorizzata alla gestione rifiuti, oppure di trasporto illegittimo perché privo di FIR, oppure ancora, ipotesi minore come quella di specie, di trasporto con FIR incompleto. Nel caso specifico dell’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 258 c. 4 quindi la posizione di responsabilità dell’impianto di destino va valutata correttamente. L’art. 258 punisce – letteralmente – “Chiunque effettua il trasporto di rifiuti … e indica nel formulario … dati incompleti o inesatti …” ma da questi è comunque possibile risalire a tutte le informazioni necessarie per identificare i rifiuti. È di tutta evidenza che l’impianto di destino dei rifiuti riceve un FIR già compilato, per questo il suo titolare non può essere in alcun modo sanzionato in qualità di trasgressore della citata norma, tutt’al più potrebbe essere individuato quale obbligato in solido ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della legge n. 689/81. Il responsabile solidale, infatti, non è il soggetto attivo dell’illecito amministrativo ma è semplicemente colui che è tenuto (così come in primis il trasgressore) al pagamento della somma di denaro che integra la sanzione. Si tratta di due concetti distinti: una cosa è infatti l’autore della violazione cioè la persona fisica cui è imputabile l’azione o l’omissione cosciente o volontaria (nel caso di specie l’omessa compilazione di una parte del FIR, imputabile solamente al produttore dei rifiuti o al trasportatore), altra cosa è il soggetto che, senza aver compito il fatto illecito, è eventualmente solidalmente obbligato al versamento di un importo con diritto di regresso nei confronti degli altri. A parere di scrive quest’ultima è la posizione dell’impianto di destino, a meno di prove di co-responsabilità penale in un traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.L.vo 152/06).
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La sanzione amministrativa di cui all’art. 258 c. 4 del D.L.vo 152/06 è applicabile anche al destinatario del rifiuto che accetta in impianto il carico accompagnato da un FIR incompleto o inesatto?
di Stefano Maglia
Occorre innanzitutto premettere che, per effetto dell’art. 4 del D.L.vo 121/11, sino alla data di piena operabilità del SISTRI è applicabile la versione dell’art. 258 TUA vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.L.vo 205/10 al D.L.vo 152/06 (v. anche quesito n. 297).
Sotto il profilo della corretta gestione dei rifiuti, e conseguenti adempimenti documentali – ai sensi e per gli effetti dell’art. 188 D.L.vo 152/06, l’emissione del FIR, intesa come atto con il quale ci si assume la responsabilità in merito a quanto dichiarato nel documento di trasporto, è una prerogativa esclusiva a carico del produttore o del detentore del rifiuto.
Nella ratio del legislatore affinché si realizzi un corretto trasporto di rifiuti sussiste certamente anche il coinvolgimento dell’impianto di destino, tant’è che deve essere adeguatamente scelto ed indicato a FIR dal produttore; il titolare dell’impianto però non ha alcuna responsabilità diretta nella compilazione del documento di trasporto, tutt’al più risulta suo onere verificarne la completezza.
Non si deve infatti dimenticare che questi tre soggetti, ovvero il produttore, il trasportatore ed il recuperatore-smaltitore che danno vita alla gestione rifiuti sono legati da una responsabilità condivisa, meglio nota come co-responsabilità, discplinata dall’art. 178, c. 3 del D.L.vo 152/06.
Tale norma prescrive chiaramente che “la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione …”.
Si crea in tal modo una sorta di “responsabilità a catena” tra tutti questi soggetti per i quali gli oneri della corretta gestione non si esauriscono nel mero (sia pure necessario) rispetto degli adempimenti di cui all’art. 188 D.L.vo 152/06 (“oneri dei produttori e dei detentori”).
Il produttore-detentore di rifiuti speciali, infatti, ha l’obbligo di controllare che il destinatario della sua spedizione sia soggetto autorizzato alle attività di recupero o di smaltimento; ove, per contro, tale doverosa verifica sia omessa, il produttore-detentore, il trasportatore ed il centro di destino rispondono a titolo di concorso per la commissione dei reati di attività non autorizzata alla gestione rifiuti, oppure di trasporto illegittimo perché privo di FIR, oppure ancora, ipotesi minore come quella di specie, di trasporto con FIR incompleto.
Nel caso specifico dell’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 258 c. 4 quindi la posizione di responsabilità dell’impianto di destino va valutata correttamente.
L’art. 258 punisce – letteralmente – “Chiunque effettua il trasporto di rifiuti … e indica nel formulario … dati incompleti o inesatti …” ma da questi è comunque possibile risalire a tutte le informazioni necessarie per identificare i rifiuti.
È di tutta evidenza che l’impianto di destino dei rifiuti riceve un FIR già compilato, per questo il suo titolare non può essere in alcun modo sanzionato in qualità di trasgressore della citata norma, tutt’al più potrebbe essere individuato quale obbligato in solido ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della legge n. 689/81.
Il responsabile solidale, infatti, non è il soggetto attivo dell’illecito amministrativo ma è semplicemente colui che è tenuto (così come in primis il trasgressore) al pagamento della somma di denaro che integra la sanzione. Si tratta di due concetti distinti: una cosa è infatti l’autore della violazione cioè la persona fisica cui è imputabile l’azione o l’omissione cosciente o volontaria (nel caso di specie l’omessa compilazione di una parte del FIR, imputabile solamente al produttore dei rifiuti o al trasportatore), altra cosa è il soggetto che, senza aver compito il fatto illecito, è eventualmente solidalmente obbligato al versamento di un importo con diritto di regresso nei confronti degli altri.
A parere di scrive quest’ultima è la posizione dell’impianto di destino, a meno di prove di co-responsabilità penale in un traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.L.vo 152/06).
*Tratto da “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, III ed – 350 problemi, 350 soluzioni“, Stefano Maglia, 2012.
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