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Stefano Maglia

La scomparsa e ricomparsa dei reati alimentari. Il punto sulle sanzioni ambientali

di Stefano Maglia

Categoria: Alimenti

Partiamo dall’attualità. In questi giorni abbiamo assistito alla incredibile e paradossale situazione per cui una normettina inserita semiclandestinamente in un Decreto Legislativo (n. 27/2021) che entrerà in vigore il prossimo 26 marzo, avrebbe cancellato di colpo dopo quasi 50 anni tutte le sanzioni in materia di reati alimentari.
 

Ora le responsabilità si palleggiano tra i tre ministeri (in)competenti, ovvero Giustizia-Salute-Agricoltura, mentre “al volo” (si veda Consiglio dei Ministri del 19 marzo) tocca emanare un DL che dovrà necessariamente entrare in vigore entro il 25 marzo, per evitare che ci si possa far tranquillamente intossicare o avvelenare da cibi e bevande tossiche o adulterate senza alcuna conseguenza! Vergognosa distrazione o “manina” compiacente?
 

Tutto ciò ci induce ad esprimere alcune considerazioni di carattere più generale sul sistema sanzionatorio ambientale nazionale, dominato da due opposte ed entrambe sbagliate visioni: l’una – giurisprudenziale – presuntivamente punitivo/poliziesca nei confronti di chiunque agisca in certi ambiti (provate a gestire i residui di produzione come sottoprodotti o riuscire a dimostrare fin dove arriva la responsabilità di un produttore di rifiuti, se ci riuscite), mentre l’altra – normativa – che probabilmente non ha ben chiaro il principio cardine scandito dalla fondamentale Direttiva n. 99/2008/UE (che invito tutti a rileggere) per cui le sanzioni in materia ambientale devono essere “efficaci, proporzionate e dissuasive”.
 

Master Esperto Ambientale da remoto in streming
 

Facciamo qualche esempio?
 

  1. Ultimamente abbiamo il vezzo di abbassare incomprensibilmente le sanzioni. L’ultimo esempio è dato dalla mancata tenuta dei registri di carico/scarico di rifiuti pericolosi, “punito” da sempre con una sanzione amministrativa pecuniaria (tipo “divieto di sosta”, tanto per intenderci), ma che dal settembre 2020 è stata ridotta di due terzi.
  2.  

  3. Non solo gestire uno stabilimento industriale senza autorizzazione alle emissioni o superare i limiti tabellari previsti dalla legge (il Testo Unico Ambientale) comporta una semplice contravvenzione “oblabile” (in sostanza: la chiudiamo con quattro soldi ed il reato è estinto), ma da qualche tempo abbiamo pensato bene anche di depenalizzare il reato di inadempimento alle prescrizioni che regolano le emissioni in atmosfera, ora punito anch’esso con una mera sanzione amministrativa.
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  5. Elettrosmog. Beh anche qui se vengono superati i valori previsti dalla legge quadro nessun problema per i gestori inquinatori: la sanzione è sempre quella amministrativa.
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  7. E le contaminazioni del suolo? Tranquilli: non solo da qualche anno il reato di cui all’art. 257 del testo unico ambientale ha conosciuto una incomprensibile situazione di favor normativa, per cui non è più un reato di pericolo ma solo di danno, ma addirittura chi contamina suolo, sottosuolo o acque deve proprio mettercela tutta per rischiare comunque una semplice contravvenzione, in quanto è punito non tanto chi inquina, ma chi non provvede alla bonifica.
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  9. In compenso solo in Italia chi non rispetta una prescrizione della provincia inserita nella propria autorizzazione nel campo dei rifiuti rischia non solo una sanzione penale ma è anche un reato presupposto del Decreto 231.
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  11. A proposito di 231 e MOG (“pericolosi” e straordinari istituti ancora semi sconosciuti per gran parte delle incoscienti aziende italiane, per cui il concetto di prevenzione ambientale è ancora sconosciuto), forse molti non sanno che se un gestore di un impianto a rischio incidente rilevante e quindi sottoposto alla disciplina Seveso non comunica a nessuno che si è verificato un incidente, rischia al massimo una semplice contravvenzione che non è nemmeno contemplata tra i reati presupposto della “231”.

 

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Ho chiesto alla mia nipotina di 4 anni: “come dovrebbe essere punito chi inquina aria, boschi e fiumi?”. “Il cattivone deve essere messo in una gabbia con un nodo in cima”- dice lei.
 

Ha capito più lei del nostro legislatore cosa si debba intendere per sanzioni ambientali efficaci, proporzionate e dissuasive.
 

Piacenza, 22 marzo 2021
 

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